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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 12479/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso il decreto che dispone il giudizio del 12/10/2021, nonché ordinanze di udienza pronunciate in pari data dal G.u.p. del Tribunale di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. t44-- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.u.p. del Tribunale di Chieti, ad esito della discussione delle parti su diverse eccezioni di nullità, preso atto della precisazione del capo di imputazione da parte del pubblico ministero, evidenziate le fonti di prova, disponeva il giudizio per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinnanzi al Tribunale di Chieti in composizione monocratica.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett. c) , cod. proc. pen. in relazione agli art. 24 e 111 Cost., art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001 e art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il decreto che dispone il giudizio è stato pronunciato nonostante il giudice avesse rilevato l'inefficacia della nomina del difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., è mancata conseguentemente la nomina necessaria di un difensore d'ufficio, doveva quindi essere ritenuta la nullità dell'avviso di conclusione indagini e di tutti gli atti conseguenti.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza di norme processuali e contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla contestazione elevata e all'indicazione in udienza da parte del pubblico ministero dei reati presupposto del reato di riciclaggio, già riportati nell'originario procedimento in fase dibattimentale in relazione al quale era stato disposto lo stralcio della posizione dello [OSCURATO:PERSONA], originariamente socio unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.

2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente involgendo la soluzione della medesima questione di diritto, nonostante la distinta formulazione.

Il ricorrente, difatti, contesta la legittimità del decreto che dispone il giudizio del G.u.p. di Chieti, che avrebbe, nella prospettiva della difesa, violato diverse disposizioni processuali relativamente alla verifica della legittima nomina del difensore da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della corretta contestazione del fatto alla stessa imputato.

Nel ritenere la violazione suddetta, la parte ricorrente ha anche richiamato le attività svolte nel corso dell'udienza preliminare che sono confluite nelle conclusioni del decreto che dispone il giudizio impugnato; tuttavia il ricorrente, nell'articolare i motivi di ricorso, non si è confrontato con il costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il decreto che dispone il giudizio non è impugnabile ed eventuali censure possono essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale. (Sez. 5, n.28492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329-01; Sez. 5, n. 30588 del 28/05/2008, Leuzzi, Rv. 240429- 01, Sez. 6, n. 1230 del 08/04/1999, Chirriatti, Rv. 213477-01).

Va ricordato, in tal senso, che non sono autonomamente impugnabili né il decreto col quale il giudice dell'udienza preliminare, a chiusura delle indagini preliminari, dispone il giudizio né atti o provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell'udienza preliminare, e ciò anche se si deduce una nullità assoluta e insanabile, perché la deducibilità in ogni stato e grado del procedimento non concerne il mezzo attraverso il quale la nullità va denunziata, ma il momento della sua rilevabilità, che in fattispecie va dedotta tra le questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. e in relazione all'art. 181, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

Appare evidente come nel caso in esame il ricorrente intenda contestare lo svolgimento logico-argomentativo e le questioni affrontate dal G.u.p. di Chieti per giungere alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio; tutti gli elementi addotti fanno parte della dinamica processuale che trova il suo epilogo in tale atto, che in concreto si presenta come il logico sviluppo della fase affrontata in assenza di profili di abnormità.

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso il decreto che dispone il giudizio del 12/10/2021, nonché ordinanze di udienza pronunciate in pari data dal G.u.p. del Tribunale di CHIETIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. t44-- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il G.u.p. del Tribunale di Chieti, ad esito della discussione delle parti su diverse eccezioni di nullità, preso atto della precisazione del capo di imputazione da parte del pubblico ministero, evidenziate le fonti di prova, disponeva il giudizio per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinnanzi al Tribunale di Chieti in composizione monocratica. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo due motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza di norme processuali ai sensi dell'art. 606, lett. c) , cod. proc. pen. in relazione agli art. 24 e 111 Cost., art. 39 del d.lgs. n. 231 del 2001 e art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il decreto che dispone il giudizio è stato pronunciato nonostante il giudice avesse rilevato l'inefficacia della nomina del difensore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., è mancata conseguentemente la nomina necessaria di un difensore d'ufficio, doveva quindi essere ritenuta la nullità dell'avviso di conclusione indagini e di tutti gli atti conseguenti. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza di norme processuali e contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla contestazione elevata e all'indicazione in udienza da parte del pubblico ministero dei reati presupposto del reato di riciclaggio, già riportati nell'originario procedimento in fase dibattimentale in relazione al quale era stato disposto lo stralcio della posizione dello [OSCURATO:PERSONA], originariamente socio unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile. 2. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente involgendo la soluzione della medesima questione di diritto, nonostante la distinta formulazione. Il ricorrente, difatti, contesta la legittimità del decreto che dispone il giudizio del G.u.p. di Chieti, che avrebbe, nella prospettiva della difesa, violato diverse disposizioni processuali relativamente alla verifica della legittima nomina del difensore da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e della corretta contestazione del fatto alla stessa imputato. Nel ritenere la violazione suddetta, la parte ricorrente ha anche richiamato le attività svolte nel corso dell'udienza preliminare che sono confluite nelle conclusioni del decreto che dispone il giudizio impugnato; tuttavia il ricorrente, nell'articolare i motivi di ricorso, non si è confrontato con il costante orientamento di questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il decreto che dispone il giudizio non è impugnabile ed eventuali censure possono essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale. (Sez. 5, n.28492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329-01; Sez. 5, n. 30588 del 28/05/2008, Leuzzi, Rv. 240429- 01, Sez. 6, n. 1230 del 08/04/1999, Chirriatti, Rv. 213477-01). Va ricordato, in tal senso, che non sono autonomamente impugnabili né il decreto col quale il giudice dell'udienza preliminare, a chiusura delle indagini preliminari, dispone il giudizio né atti o provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell'udienza preliminare, e ciò anche se si deduce una nullità assoluta e insanabile, perché la deducibilità in ogni stato e grado del procedimento non concerne il mezzo attraverso il quale la nullità va denunziata, ma il momento della sua rilevabilità, che in fattispecie va dedotta tra le questioni preliminari ai sensi dell'art. 491 cod. proc. pen. e in relazione all'art. 181, commi 1 e 3, cod. proc. pen. Appare evidente come nel caso in esame il ricorrente intenda contestare lo svolgimento logico-argomentativo e le questioni affrontate dal G.u.p. di Chieti per giungere alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio; tutti gli elementi addotti fanno parte della dinamica processuale che trova il suo epilogo in tale atto, che in concreto si presenta come il logico sviluppo della fase affrontata in assenza di profili di abnormità. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] lo [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris