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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25107/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente la misura della pena, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata il 26 marzo 2021, dal Tribunale di Como, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Nei confronti della citata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

I ricorsi sono inammissibili.

4. A prescindere dall'assoluta genericità della doglianza, giacché i ricorrenti nemmeno precisano per quali ragioni essi dovrebbero essere prosciolti, è appena il caso di evidenziare che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin; Sez.

U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez.

U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento.

Nella sentenza di «patteggiamento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr.

Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello.

E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).

Nel caso di specie, i motivi di appello sulla responsabilità sono stati oggetto di rinuncia e, dunque, sui relativi punti della decisione si era formata una preclusione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 ottobre 2022 la Corte di appello di Milano, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente la misura della pena, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza pronunciata il 26 marzo 2021, dal Tribunale di Como, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nei confronti della citata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. A prescindere dall'assoluta genericità della doglianza, giacché i ricorrenti nemmeno precisano per quali ragioni essi dovrebbero essere prosciolti, è appena il caso di evidenziare che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin; Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento. Nella sentenza di «patteggiamento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr. Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto (ed in ogni caso, nemmeno nei confronti delle sentenze di applicazione della pena su richiesta è oggi consentito il ricorso per cassazione al solo fine di far valere la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.: cfr. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello. E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853). Nel caso di specie, i motivi di appello sulla responsabilità sono stati oggetto di rinuncia e, dunque, sui relativi punti della decisione si era formata una preclusione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
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