Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:387
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0088
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
del 4 maggio 2023 (
1
)
Causa C‑88/22 P
QB
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione – Funzione pubblica – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] – Indennità di dislocazione – Nozione di “attività professionale principale” svolta abitualmente – Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato”»
I.
Introduzione
1.
Per entrare in servizio presso l’Unione europea, i suoi agenti devono spesso lasciare il loro Stato membro d’origine e trasferire la loro residenza nello Stato membro di assegnazione. Allo scopo di compensare il disagio che ne deriva e di consentire un’assunzione su una base geografica quanto più ampia possibile dei cittadini degli Stati membri dell’Unione, il legislatore dell’Unione, all’articolo 69 dello [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») (
2
), ha istituito l’indennità di dislocazione. Le condizioni di concessione della stessa sono stabilite all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del egime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 69 dello [OSCURATO:PERSONA], tali disposizioni si applicano per analogia agli agenti temporanei.
2.
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], l’indennità di dislocazione è concessa all’agente che non ha e che non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio (in prosieguo: lo «Stato della sede di servizio») (primo trattino) e che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio (in prosieguo: il «periodo di riferimento») (secondo trattino, prima frase). Al riguardo, non si tiene conto tuttavia delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale (secondo trattino, seconda frase). In linea di principio, dunque, un’attività professionale principale svolta abitualmente nello Stato della sede di servizio o una residenza abituale nel medesimo durante il periodo di riferimento comporta la perdita dell’indennità di dislocazione. Ciò non vale, tuttavia, se l’agente ha effettuato, nel periodo di riferimento, servizi per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale. Lo svolgimento di tali servizi «neutralizza» dunque un’attività professionale principale svolta abitualmente nello Stato della sede di servizio o una residenza abituale in tale Stato, e comporta la conservazione del diritto dell’agente alla concessione dell’indennità di dislocazione. Nel prosieguo, designerò pertanto l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, seconda frase, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], anche come «regola di neutralizzazione».
3.
Si pone adesso la questione di stabilire cosa tuttavia succeda nel caso di un agente che, nel corso del periodo di riferimento di cinque anni, era stato comandato, quale giudice polacco, presso la [OSCURATO:PERSONA] i Prokuratury (Scuola nazionale di magistratura giudicante e inquirente, Polonia; in prosieguo: la «KSSiP»), ma svolgeva al contempo la funzione di segretario generale della Rete europea di formazione giudiziaria (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga con sede a Bruxelles, successiva sede di assegnazione dell’agente. Ci si chiede dove l’agente abbia svolto abitualmente, in un caso del genere, nel periodo di riferimento rilevante, la sua attività professionale principale. E qualora il luogo di tale attività sia situato in Belgio, se si tratti in tal caso di servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale, cosicché l’agente beneficerebbe della regola di neutralizzazione.
4.
Sono queste le questioni su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi nell’ambito della presente impugnazione, con la quale il ricorrente contesta la sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 (
3
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
II.
Contesto normativo
5.
Il contesto normativo del presente caso è costituito dallo [OSCURATO:PERSONA].
6.
L’articolo 69, prima frase, dello [OSCURATO:PERSONA], dispone quanto segue:
«L’indennità di dislocazione è pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico ai quali il funzionario ha diritto».
7.
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 69, dello [OSCURATO:PERSONA] concernente l’indennità di dislocazione, si applicano per analogia agli agenti temporanei.
8.
L’articolo 4, paragrafi 1 e 2 dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] così recita:
«(1) Un’indennità di dislocazione pari al 16% dell’ammontare complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario, è concessa:
a)
al funzionario
–
che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e,
–
che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio. Per l’applicazione della presente disposizione non si tiene conto delle situazioni risultanti da servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale.
b)
al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.
(…)
(2) Il funzionario che, non avendo e non avendo mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sua sede di servizio, non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1, ha diritto a un’indennità di espatrio pari a un quarto dell’indennità di dislocazione».
III.
Fatti e sentenza impugnata
9.
I fatti all’origine della presente controversia sono descritti ai punti da 3 a 13 della sentenza impugnata e possono essere sintetizzati come segue:
10.
Dal 2005, il ricorrente, cittadino polacco, svolgeva le funzioni di giudice in un tribunale distrettuale in Polonia.
11.
Dal marzo del 2009, a seguito di una decisione del ministero della Giustizia polacco, il ricorrente veniva comandato presso la KSSiP. Quest’ultima è un’organizzazione centrale dello Stato polacco, la quale deve assicurare la formazione dei membri dei tribunali ordinari e della procura in Polonia.
12.
Nel dicembre del 2013, il ministero della Giustizia polacco e la [OSCURATO:PERSONA] concludevano un accordo in forza del quale al ricorrente venivano trasferiti i compiti del Segretario generale della [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima è un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, priva di personalità giuridica e avente la propria sede a Bruxelles. Essa è intesa a sviluppare programmi di formazione a dimensione europea per i membri e il personale degli organi giurisdizionali. Possono essere membri della [OSCURATO:PERSONA] le istituzioni degli Stati membri responsabili della formazione dei giudici e dei procuratori o coinvolti nella formazione giudiziaria a livello dell’Unione.
13.
Per quanto riguarda il luogo di esercizio dell’attività, era previsto che fosse necessaria la presenza del ricorrente non solo presso la sede della KSSiP in Polonia, bensì anche nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles e in qualsiasi altro luogo in cui si fossero svolte le attività della [OSCURATO:PERSONA] oppure in cui la presenza del ricorrente fosse considerata nell’interesse della Rete europea.
14.
Dal 1
o
gennaio 2014 al 31 dicembre 2019, il ricorrente operava inoltre in qualità di esperto capo nel Centro internazionale di cooperazione della KSSiP. Egli era incaricato di assicurare la buona cooperazione e lo svolgimento delle attività risultanti dall’adesione della KSSiP alla [OSCURATO:PERSONA].
15.
Dal 1
o
gennaio 2014 al 30 giugno 2019, il ricorrente ha vissuto con la propria famiglia a Bruxelles. Alla scadenza del suo incarico per la [OSCURATO:PERSONA] nel giugno del 2019, il ricorrente e la sua famiglia hanno fatto ritorno in Polonia.
16.
Il 1
o
gennaio 2020, il ricorrente è entrato in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA] europea in qualità di agente temporaneo.
17.
Con decisione del 6 aprile 2020 (in prosieguo: la «decisione controversa»), l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) concedeva al ricorrente, a seguito della sua entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], l’indennità di espatrio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], ma non l’indennità di dislocazione.
18.
Il 16 giugno 2020, il ricorrente presentava una richiesta di mediazione con il PMO in merito all’indennità di dislocazione, cui il PMO non intendeva dare corso.
19.
Il 3 luglio 2020, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente presentava un reclamo avverso la decisione controversa.
20.
Con decisione del 3 novembre 2020, l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l’«AACC») rigettava tale reclamo.
21.
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2021, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’articolo 270 TFUE. Egli ha chiesto l’annullamento della decisione controversa e della decisione di rigetto del suo reclamo, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] gli aveva negato la concessione dell’indennità di dislocazione.
22.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese.
23.
Il Tribunale ha respinto in quanto infondato il primo motivo, basato sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sulla base del rilievo che il difetto di una motivazione nella decisione controversa sarebbe stato sanato da una motivazione sufficiente nella decisione sul rigetto del reclamo.
24.
Il Tribunale ha reputato infondato anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente aveva censurato la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha ritenuto al riguardo, come già in precedenza la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa, che il luogo di svolgimento dell’attività professionale principale del ricorrente nel periodo di riferimento fosse stato a Bruxelles e che i servizi prestati dal ricorrente non fossero stati servizi effettuati per un altro Stato o un’organizzazione internazionale.
25.
Da ultimo, il Tribunale ha respinto in quanto infondato anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente aveva censurato un manifesto errore di valutazione della [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha motivato il rigetto affermando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato correttamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], e che al riguardo la stessa non avrebbe neanche avuto alcun potere discrezionale.
IV.
Procedimento di impugnazione e conclusioni delle parti
26.
Con atto depositato nella cancelleria della Corte l’8 febbraio 2022, il ricorrente ha presentato impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.
27.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia
–
annullare la sentenza impugnata e le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] del 6 aprile 2020 e del 3 novembre 2020 e, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle proprie spese nonché alle spese sostenute dal ricorrente in entrambi i gradi di giudizio.
28.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia
–
respingere l’impugnazione;
–
condannare il ricorrente alle spese.
29.
Le parti hanno presentato osservazioni scritte. La Corte ha rinunciato a tenere un’udienza di discussione, in quanto, grazie alla fase scritta del procedimento, non necessita di ulteriori informazioni.
V.
Analisi
30.
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] prevede la concessione dell’indennità di dislocazione a favore degli agenti dell’Unione che non hanno e non hanno mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio e che non hanno, abitualmente, abitato o svolto la loro attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della loro entrata in servizio, o a favore dei quali si applica la regola di neutralizzazione.
31.
Il PMO concedeva al ricorrente, a seguito della sua entrata in servizio presso la [OSCURATO:PERSONA], l’indennità di espatrio, ma non l’indennità di dislocazione, poiché non reputava soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. Il reclamo proposto avverso tale decisione dal ricorrente veniva respinto dall’AACC.
32.
Il ricorrente impugnava senza successo tali decisioni dinanzi al Tribunale e si oppone ora al rigetto da parte del Tribunale della sua linea argomentativa presentata in primo grado.
33.
Con il suo unico motivo di impugnazione, il quale corrisponde, in sostanza, al secondo motivo di ricorso dinanzi al Tribunale, il ricorrente censura la violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale. Tale motivo di impugnazione è articolato in due parti.
34.
Il ricorrente fa valere, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe determinato in maniera erronea il luogo di svolgimento abituale della sua attività professionale principale, poiché tale luogo si sarebbe in realtà trovato in Polonia e non in Belgio.
35.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe definito erroneamente le condizioni che i «servizi effettuati per un altro Stato» devono soddisfare e non avrebbe preso in considerazione l’attività del ricorrente per lo Stato polacco nonché il suo status di giudice.
36.
Non è per contro oggetto della controversia e non deve dunque essere risolta la questione di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] sia un’«organizzazione internazionale» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, seconda frase, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] (
4
).
37.
Nel prosieguo dimostrerò, in una prima fase, che il Tribunale ha correttamente statuito che il ricorrente ha svolto abitualmente la sua attività professionale principale in Belgio nel periodo di riferimento (A.). Il ricorrente potrebbe pertanto avere diritto all’indennità di dislocazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], solo se l’attività svolta in Belgio costituiva un servizio effettuato per un altro Stato, in quanto, in tal caso, egli beneficerebbe della regola di neutralizzazione. Esaminerò siffatta eventualità in una seconda fase (B.).
A.
Attività professionale principale svolta abitualmente
38.
Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia erroneamente assunto che lo stesso, a causa del lavoro per la [OSCURATO:PERSONA], abbia svolto abitualmente la sua attività professionale principale a Bruxelles nel periodo di riferimento.
39.
Stando alle affermazioni del Tribunale ai punti da 62 a 74 della sentenza impugnata, il ricorrente, quale segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], svolgeva una pluralità di compiti amministrativi e di rappresentanza che occupavano una percentuale significativa del suo tempo di lavoro e richiedevano la sua presenza non solo in Polonia, ma anche, inter alia, nei locali della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles e in altri luoghi. Ciò si rifletterebbe anche nell’ammontare della retribuzione che sarebbe stata alla fine versata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe messo a disposizione del ricorrente un alloggio di servizio a Bruxelles. Da tali circostanze si evincerebbe che il lavoro per la [OSCURATO:PERSONA] non costituiva una mera attività accessoria o sussidiaria oppure un’attività per un altro soggetto. Il ricorrente non avrebbe apportato alcuna prova relativa ai compiti o alle attività che lo stesso avrebbe effettuato per la KSSiP nel periodo di riferimento. Pertanto, il ricorrente avrebbe svolto abitualmente la sua attività professionale principale per la [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles.
40.
Ciò non verrebbe messo in discussione neanche dal fatto che il ricorrente, nell’ambito delle sue funzioni a Bruxelles, avesse principalmente contatti con stranieri e abbia effettuato numerosi viaggi di lavoro in Europa; che egli avesse dichiarato di non parlare fluentemente nessuna delle lingue ufficiali del Belgio, oppure che la moglie avesse conservato il suo contratto di lavoro con un tribunale polacco. Da siffatte circostanze, infatti, non risulterebbe che il ricorrente abbia svolto attività diverse da quelle rilevanti per le sue funzioni per la [OSCURATO:PERSONA].
41.
Anche la circostanza che il ricorrente avesse conservato il suo status di giudice polacco durante il periodo di riferimento non implicherebbe che la sua attività professionale principale sia stata svolta abitualmente in Polonia. Tale status non sarebbe inconciliabile con gli obblighi per la [OSCURATO:PERSONA] trasferiti al medesimo. Inoltre, il ricorrente, quale segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato assoggettato al controllo del comitato direttivo della [OSCURATO:PERSONA].
42.
Secondo il ricorrente, tale conclusione è inficiata da un errore di diritto. Egli avrebbe svolto i compiti per la [OSCURATO:PERSONA] su incarico della KSSiP. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe unicamente un raggruppamento di istituzioni nazionali a carattere sussidiario. Fra la [OSCURATO:PERSONA] e il suo segretario generale non intercorrerebbe neanche un legame giuridico. Piuttosto, occorrerebbe tenere conto del fatto che egli, nel corso della durata dell’attività per la [OSCURATO:PERSONA], avrebbe continuato a mantenere il suo status di giudice nazionale, sarebbe stato impiegato presso lo Stato polacco e sarebbe stato assoggettato al controllo della KSSiP. Infine, il principio dell’indipendenza e dell’imparzialità del potere giudiziario impedirebbe di ritenere che il ricorrente abbia svolto abitualmente la sua attività professionale principale per la [OSCURATO:PERSONA].
43.
Nel prosieguo, illustrerò anzitutto in che modo debba essere determinato il luogo di svolgimento abituale dell’attività professionale principale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] (1.). Su tale base dimostrerò poi che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il ricorrente abbia svolto abitualmente la sua attività professionale principale a Bruxelles nel periodo di riferimento (2.).
1.
Criteri per la determinazione del luogo di svolgimento abituale dell’attività professionale principale
44.
La Corte non si è pronunciata espressamente, finora, sulle modalità di determinazione del luogo di svolgimento abituale dell’attività professionale principale e sui criteri rilevanti ai fini della qualificazione di un’attività come attività professionale principale svolta abitualmente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].
45.
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di prendere in considerazione non soltanto la sua formulazione, ma anche il contesto in cui essa si inserisce nonché la finalità che persegue l’atto di cui essa fa parte (
5
). Al riguardo, si deve tener conto del fatto che le disposizioni del diritto dell’Unione sono redatte in diverse lingue e che le varie versioni linguistiche fanno fede nella stessa misura, cosicché a nessuna di esse si può attribuire un carattere prioritario e può essere necessario un raffronto delle versioni linguistiche (
6
).
46.
Dal tenore letterale della disposizione risulta che l’attività nello Stato della successiva sede di servizio deve essere svolta
a titolo di attività professionale principale
. Una mera attività accessoria o sussidiaria non è sufficiente. Qualora un agente, prima dell’entrata in servizio, abbia svolto più attività nel periodo di riferimento rilevante, occorre stabilire quale tra siffatte attività fosse ovvero sia la sua attività professionale principale. Può esserci una sola attività professionale principale. Al fine di stabilire quale delle diverse attività svolte sia l’attività professionale principale, rileva, primariamente, il criterio del tempo di lavoro loro dedicato. Altri aspetti, come ad esempio la portata delle attività e l’ammontare della retribuzione, possono al riguardo essere presi in considerazione come indizi (
7
).
47.
Inoltre, stando al tenore letterale, rileva il luogo dello
svolgimento
di tale attività nel territorio europeo dello Stato della sede di servizio.
48.
Ciò viene confermato dalla ratio e dallo scopo dell’indennità di dislocazione. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, «l’indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti [gli agenti] che, in conseguenza dell’entrata in servizio presso le istituzioni dell’Unione, sono obbligati a trasferirsi dallo Stato di residenza allo Stato della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente. La nozione di dislocazione dipende altresì dalla situazione soggettiva [dell’agente], ossia dal suo grado di integrazione nel nuovo ambiente, che deriva, per esempio, (…) dall’esercizio di un’attività lavorativa principale. La concessione dell’indennità di dislocazione mira pertanto a porre rimedio alle disuguaglianze di fatto che possono sorgere tra [gli agenti] integrati nella società dello Stato della sede di servizio e quelli che non lo sono» (
8
).
49.
Una «dislocazione» (
9
) avvenuta già prima dell’entrata in servizio, ossia l’integrazione dell’agente nello Stato della sua sede di servizio, la quale giustifica un diniego dell’indennità di dislocazione, può pertanto risultare dallo svolgimento abituale di un’attività professionale principale in tale Stato. L’ambiente in cui l’agente si muove non è, in tale caso, nuovo (
10
). Un sufficiente grado di integrazione sussiste tuttavia tipicamente soltanto qualora non si tratti di un’attività accessoria o sussidiaria, bensì dell’attività svolta in via principale. Criteri rilevanti per la determinazione di tale attività svolta in via principale sono, inter alia, il tempo di lavoro dedicatole e un corrispondente livello retributivo (
11
).
50.
L’integrazione di una persona in un luogo dipende direttamente dalle sue effettive condizioni di vita e di lavoro. Il contesto normativo delle circostanze lavorative e lo status lavorativo dell’interessato vi incidono solo indirettamente. Alla luce dello scopo indicato dell’indennità di dislocazione mi sembra pertanto logico, ai fini della determinazione del luogo di svolgimento abituale dell’attività professionale principale, fare riferimento ad elementi fattuali. Rileva in particolare, al riguardo, il luogo in cui la persona abbia svolto
effettivamente
il proprio lavoro in esecuzione dei documenti contrattuali sottoscritti (
12
).
2.
Bruxelles quale luogo di svolgimento abituale dell’attività professionale principale
51.
Poiché il ricorrente non ha censurato uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale, gli accertamenti effettuati nella sentenza impugnata sono vincolanti. Ai punti 6, 8 e da 64 a 66 di tale sentenza, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente è stato nominato alla carica di segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un accordo tra il ministro della Giustizia polacco e la [OSCURATO:PERSONA]. A seguito del medesimo, il ricorrente ha trascorso buona parte del suo tempo di lavoro presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] gli ha messo a disposizione un alloggio di servizio a Bruxelles, nel quale egli ha abitato con la propria famiglia per la durata del periodo di riferimento. Come risulta dai punti da 42 a 44 della sentenza impugnata, è vero che il ricorrente ha percepito il proprio stipendio direttamente dal tribunale distrettuale polacco anche nel corso della sua attività per la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale stipendio è stato alla fine rimborsato alla Polonia dalla [OSCURATO:PERSONA] a concorrenza di un consistente importo massimo. Tenuto conto del profilo professionale di un segretario generale, tale importo corrisponde alla retribuzione per un’attività professionale principale.
52.
Il Tribunale ne ha desunto che il ricorrente ha svolto l’attività per la [OSCURATO:PERSONA] principalmente presso la sede di quest’ultima a Bruxelles. Siffatto accertamento non è stato messo in discussione dal ricorrente con la sua impugnazione.
53.
Come rilevato dal Tribunale al punto 67 della sentenza impugnata, non è in contrasto con tale constatazione il fatto che il ricorrente, nell’ambito delle sue funzioni a Bruxelles, avesse contatti principalmente con stranieri oppure affermasse di non parlare fluentemente nessuna delle lingue ufficiali belghe. Anche se siffatti aspetti possono incidere di fatto sull’integrazione del ricorrente a Bruxelles, essi non si ripercuotono, tuttavia, sul luogo di esercizio della sua attività. Non tenerne conto non sarebbe inoltre in contrasto né con l’obiettivo né con il contesto normativo dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. Il collegamento all’attività professionale principale svolta abitualmente è infatti anche inteso a fissare un criterio semplice ed obiettivo per caratterizzare la situazione degli agenti che sono obbligati, a seguito della loro entrata in servizio presso l’Unione europea, ad integrarsi in un nuovo ambiente (
13
). Si tiene conto in tal modo dell’esigenza di certezza del diritto.
54.
La conclusione secondo la quale il ricorrente ha svolto la sua attività per la [OSCURATO:PERSONA] prevalentemente a Bruxelles non viene messa in discussione neanche dai frequenti viaggi di lavoro in Europa effettuati dal medesimo. Se un’attività è caratterizzata appunto dai viaggi e dalla prestazione di servizi in luoghi diversi, non sembra effettivamente escluso che, nel singolo caso concreto, non esista un luogo fisso in cui viene svolta abitualmente l’attività professionale principale. Nella specie, non esistono tuttavia indizi in tal senso, tanto più che il ricorrente, stando agli accertamenti contenuti al punto 66 della sentenza impugnata, ha vissuto a Bruxelles con la sua famiglia nell’alloggio di servizio messogli a disposizione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso di tutto il periodo di riferimento.
55.
È infine irrilevante, inoltre, che la moglie del ricorrente, in siffatto periodo di tempo, abbia conservato il proprio contratto di lavoro con un tribunale polacco. Ai fini della determinazione del luogo di svolgimento abituale della sua attività professionale principale, infatti, possono rilevare unicamente le circostanze legate alla sua persona e che rivestono natura professionale. Il rapporto di lavoro di una persona a lui vicina, come la moglie, è al riguardo irrilevante (
14
).
56.
Inoltre, dagli accertamenti del Tribunale menzionati al paragrafo 51 delle presenti conclusioni emerge che l’attività del ricorrente per la [OSCURATO:PERSONA] non era una mera attività accessoria o sussidiaria, bensì costituiva la sua attività professionale principale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].
57.
Come ritenuto dal Tribunale ai punti 65 e 66 della sentenza impugnata senza incorrere in un errore di diritto, dalla pluralità dei compiti che il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] deve assolvere, nonché dal corrispondente livello retributivo emerge che il compito del segretario generale deve essere considerato un’attività professionale principale e non una mera attività accessoria o sussidiaria. Da ciò risulta, a contrario, che l’attività del ricorrente quale esperto capo della KSSiP in Polonia era soltanto un’attività accessoria e non era pertanto rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].
58.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, ai fini della determinazione del luogo di svolgimento abituale dell’attività professionale principale non rileva il soggetto per il quale l’attività è stata prestata in via prioritaria. Come rilevato in precedenza ai paragrafi da 48 a 50, l’obiettivo dell’indennità di dislocazione impone di fare riferimento, al fine di determinare il luogo di svolgimento abituale dell’attività professionale principale, ad elementi fattuali. Determinante è il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
59.
La circostanza che i compiti assolti dal ricorrente per la [OSCURATO:PERSONA] siano stati eseguiti su incarico della KSSiP e dunque in definitiva dello Stato polacco non è pertanto rilevante ai fini della determinazione del luogo dell’attività, bensì tutt’al più per la questione se il ricorrente abbia effettuato servizi per un altro Stato. In altre parole, il luogo di svolgimento abituale dell’attività professionale principale del ricorrente nel periodo di riferimento è situato a Bruxelles anche qualora si aderisca alla linea argomentativa del ricorrente, secondo cui lo stesso ha svolto i compiti affidatigli in prima linea per la KSSiP e solo in subordine per la [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti riassunti dal ricorrente sopra al paragrafo 42 sono pertanto irrilevanti ai fini della determinazione del luogo di svolgimento abituale della sua attività professionale principale.
3.
Conclusione intermedia
60.
Da tutto quanto suesposto risulta che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il luogo di svolgimento abituale dell’attività professionale principale del ricorrente nel periodo di riferimento si trovasse a Bruxelles.
B.
Servizi effettuati per un altro Stato
61.
Il ricorrente ritiene inoltre che il Tribunale abbia definito in maniera erronea le condizioni che i «servizi effettuati per un altro Stato» devono soddisfare. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione la sua attività per lo Stato polacco nonché il suo status di giudice.
62.
Secondo gli accertamenti di cui ai punti da 78 a 83 della sentenza impugnata, la nozione di «Stato» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] riguarda soltanto lo Stato in quanto persona giuridica e soggetto unitario del diritto internazionale, nonché i suoi organi di governo. Il servizio per un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, come la [OSCURATO:PERSONA], non ricadrebbe in tale nozione. Pertanto, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] non si applicherebbe al lavoro prestato dal ricorrente per la [OSCURATO:PERSONA].
63.
Secondo il ricorrente, la giurisprudenza non sostiene una siffatta interpretazione restrittiva dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. Si dovrebbe inoltre tenere conto del fatto che i membri del potere giudiziario, a causa del principio di separazione dei poteri, non potrebbero essere integrati in una rappresentanza permanente di uno Stato. Con la sua interpretazione, il Tribunale avrebbe escluso che membri del potere giudiziario possano beneficiare della deroga di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, seconda frase, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. La nozione di «servizi effettuati per un altro Stato» dovrebbe pertanto essere interpretata nel senso che essa sarebbe comprensiva di tutte le circostanze risultanti dall’attività per un altro Stato, senza che tali servizi siano limitati a quelli prestati nel contesto di una rappresentanza ufficiale di tale Stato.
64.
Il Tribunale, avendo deciso che i servizi per la [OSCURATO:PERSONA] non rientrano nella nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», avrebbe inoltre omesso di prendere in considerazione l’attività del ricorrente per lo Stato polacco nonché il suo status di giudice. Attraverso l’assolvimento dei compiti e degli obblighi del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente avrebbe eseguito al contempo i compiti trasferitigli dalla KSSiP.
65.
Nel prosieguo, illustrerò a mia volta, anzitutto, i requisiti attinenti al criterio dei «servizi effettuati per un altro Stato» (1.). In tale contesto chiarirò, in particolare, che a tal fine è necessaria un’attività
in un’istituzione
di quest’altro Stato nello Stato della sede di servizio. Esporrò poi che il ricorrente non ha effettuato servizi per un altro Stato nel periodo di riferimento (2.).
1.
Requisiti attinenti al criterio dei «servizi effettuati per un altro Stato»
a)
Tenore letterale, ratio e scopo della disposizione
66.
Come esposto dettagliatamente dall’avvocato generale Bot, la nozione di «Stato», a seconda del contesto in cui viene applicata, riveste un contenuto ampio o ristretto (
15
). Essa non può pertanto essere separata dall’espressione in cui è contenuta per costituire oggetto di interpretazione a parte; piuttosto, la nozione di «servizi effettuati per un altro Stato» dev’essere considerata nel suo complesso e interpretata in funzione dell’economia e degli obiettivi della normativa di cui fa parte (
16
).
67.
Come illustrato poc’anzi al paragrafo 48, l’indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari derivanti dall’entrata in servizio presso le istituzioni dell’Unione per gli agenti, che sono per questo obbligati ad integrarsi in un nuovo ambiente. La regola di neutralizzazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, seconda frase, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] contiene la valutazione che «[p]arimenti si trova in una siffatta condizione di dislocazione [l’agente] il quale, pur avendo abitato o avendo svolto un’attività professionale nel territorio europeo dello Stato in cui si trova il luogo della sua sede di servizio per un periodo di cinque anni conclusosi sei mesi prima della sua entrata in servizio, ha effettuato servizi per un altro Stato (…)» (
17
). Tale valutazione si fonda sulla presunzione che, in conseguenza della prestazione di tali servizi, venga mantenuto il vincolo specifico dell’interessato con tale altro Stato. Tale vincolo ostacola la realizzazione di un vincolo duraturo con lo Stato della sede di servizio e l’integrazione sufficiente del detto interessato nella società di quest’ultimo Stato (
18
). In altre parole, in una situazione del genere, viene presunta la perdurante «estraneità» dell’agente nello Stato della sede di servizio, la quale giustifica una parità di trattamento tra lo stesso e gli agenti nuovi arrivati e il mantenimento del suo diritto al versamento dell’indennità di dislocazione.
68.
Si pone la questione della giustificabilità di tale presunzione alla luce degli obiettivi e della sistematica delle norme pertinenti.
69.
Quale motivazione viene in considerazione, in primo luogo, il fatto che l’attività svolta all’estero per un altro Stato ha carattere normalmente temporaneo e l’interessato non ha dunque interesse a stabilire legami durevoli con tale Stato della sede di servizio. In secondo luogo, il particolare ambiente lavorativo in cui l’interessato, che effettua servizi per un altro Stato, si trova nello Stato della sede di servizio può rendere più difficile l’integrazione sociale in tale Stato. In terzo luogo, la regola di neutralizzazione risponde all’esigenza di sostenere le capacità di assunzione delle istituzioni dell’Unione e di preservarne la capacità attrattiva nei confronti di cittadini di Stati diversi da quello della loro sede, anche qualora essi abbiano già effettuato servizi a titolo temporaneo nello Stato della sede di servizio (
19
).
70.
Come rilevato già dall’avvocato generale Mengozzi, tali tentativi di motivazione sembrano tuttavia di per sé insufficienti, poiché essi non spiegano il trattamento preferenziale degli interessati che effettuano servizi all’estero per altri Stati o organizzazioni internazionali e beneficiano dunque della regola di neutralizzazione, rispetto alla posizione degli interessati che effettuano servizi per altri soggetti e non fruiscono pertanto della regola di neutralizzazione (
20
).
71.
Un altro tentativo di spiegazione per tale differenziazione consisterebbe nel considerare la regola di neutralizzazione un privilegio a favore di altri Stati o organizzazioni internazionali, privilegio che si estrinseca nella predisposizione di un regime speciale a favore di coloro che hanno prestato servizi per i loro organi ed è volto ad agevolare la mobilità geografica del personale di altri Stati e delle organizzazioni internazionali (
21
).
72.
Contro una siffatta interpretazione depone tuttavia l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], il quale ha un ambito di applicazione diverso da quello della lettera a): mentre la lettera a) presuppone che l’agente
non
abbia la cittadinanza dello Stato della sede di servizio, la lettera b) disciplina la concessione dell’indennità di dislocazione nei casi in cui l’agente è cittadino dello Stato della sede di servizio. In forza di quest’ultima disposizione, gli agenti ricevono l’indennità di dislocazione solo in via eccezionale, e segnatamente qualora essi abbiano abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento della loro entrata in servizio, fuori di detto Stato
per motivi diversi
dall’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale. Questi altri motivi non possono essere pertanto connessi all’esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale.
73.
Pertanto, è vero che un agente trae vantaggio, nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], dall’essere stato al servizio di un altro Stato o di un’organizzazione internazionale, poiché tale disposizione conserva, in linea di principio, il suo diritto all’indennità di dislocazione; viceversa, una precedente funzione al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] costituisce tuttavia uno svantaggio per il medesimo, in quanto essa fa venire meno tale diritto (
22
). Non si può pertanto parlare di un trattamento privilegiato generale in caso di servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale.
74.
Dalla logica sistematica delle lettere a) e b) risulta pertanto che il possesso o meno della nazionalità dello Stato della sede di servizio stabilisce unicamente quale sia il periodo rilevante per la valutazione della residenza abituale e rispettivamente dell’attività professionale principale svolta abitualmente prima dell’entrata in servizio e quindi per il requisito dell’«estraneità» nello Stato della sede di servizio al momento dell’entrata in servizio (
23
). Così come una persona non cittadina dello Stato della sede di servizio può stabilire un legame particolare con tale Stato nel periodo di riferimento residendovi o attraverso lo svolgimento abituale di un’attività professionale principale e far pertanto venire meno il requisito dell’«estraneità» (costitutivo del diritto), un cittadino può perdere tale legame particolare con lo Stato, fondato dal possesso della cittadinanza, per effetto di un’assenza ininterrotta di dieci anni e soddisfare pertanto, al suo ritorno nello Stato della sede di servizio, il requisito dell’«estraneità» (
24
). Tale attività, la quale o fonda un legame particolare con lo Stato della sede di servizio [lettera a)] o lo fa venire meno [lettera b)], non può tuttavia essere appunto un’attività effettuata per un altro Stato e rispettivamente al servizio di un altro Stato. Il legislatore è partito pertanto dal presupposto che un’attività effettuata per un altro Stato e rispettivamente al servizio di un altro Stato non possano dare luogo ad un legame particolare con lo Stato in cui tale attività viene svolta.
75.
Dalla lettura combinata con la disposizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], si evince pertanto che il legislatore ha privilegiato la situazione risultante dai servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale di cui alla lettera a) solo in quanto esso è partito tipicamente dal presupposto, in tali casi, che il legame specifico dell’interessato con questo altro Stato o con questa organizzazione internazionale impedisca la sufficiente integrazione dello stesso nella società dello Stato della sede di servizio, ed egli sia ivi pertanto un «estraneo».
76.
Questa tipizzazione avviene per motivi di certezza del diritto e risponde all’esigenza di esaminare la concessione dell’indennità di dislocazione in base a criteri oggettivi e di agevole applicazione (
25
). A ciò non osta che tale tipizzazione possa dar luogo, in singoli casi concreti, a situazioni in cui gli agenti si vedono negare il beneficio dell’indennità di dislocazione pur trovandosi in situazioni vicine a quelle contemplate dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] (
26
), laddove tuttavia tali agenti, prima di entrare in servizio presso l’Unione europea, lavoravano per un organismo diverso da un servizio di un altro Stato o di un’organizzazione internazionale (
27
).
b)
Requisito dell’attività presso un’istituzione di questo altro Stato
77.
Si pone la questione di quali siano, alla luce di siffatti obiettivi perseguiti, i requisiti che i servizi effettuati per un altro Stato devono soddisfare.
1)
Giurisprudenza della Corte elaborata finora
78.
Nella sua sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier, la Corte ha rilevato che nel paese della sede di servizio dell’agente interessato gli altri Stati sono «rappresentati dalle ambasciate o dalle missioni diplomatiche, nonché dalle rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali» (
28
).
79.
Essa è pertanto pervenuta alla conclusione che una persona che, pur non essendo dipendente dell’amministrazione centrale di tale Stato, era tuttavia membro del personale della rappresentanza permanente di detto Stato, deve essere considerata una persona che effettua servizi per tale Stato (
29
). La Corte ha reputato al riguardo irrilevanti le funzioni particolari e specifiche che la persona ha svolto nella rappresentanza permanente (
30
). Piuttosto, essa ha fatto riferimento in maniera determinante allo status privilegiato della persona, che le ha consentito di beneficiare di vari privilegi e immunità ai sensi della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e pertanto, secondo la Corte, ha istituito il suo specifico legame con tale Stato (
31
). La Corte decideva inoltre che un legame giuridico diretto tra tale persona e lo Stato in questione non sarebbe necessario (
32
).
80.
Su questa base, la Corte ha dichiarato, nelle sue sentenze nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, che ai fini dell’interpretazione della nozione di «servizi effettuati per un altro Stato», è rilevante unicamente la circostanza che i servizi siano effettuati in seno ad una rappresentanza permanente di uno Stato (
33
). Tale affermazione deve essere tuttavia letta alla luce delle peculiarità dei casi decisi e non può, a mio avviso, essere interpretata in maniera eccessivamente restrittiva. Secondo la lettura esposta sopra al paragrafo 78, devono essere ricompresi in ogni caso anche i servizi nelle ambasciate e nelle missioni diplomatiche.
81.
Si pone tuttavia la questione se sia sempre necessario che i servizi per un altro Stato di cui trattasi vengano effettuati in un’istituzione di quest’altro Stato nello Stato della sede di servizio, come in particolare un’ambasciata, una missione diplomatica o una rappresentanza permanente.
2)
Formula «servizi effettuati per un altro Stato»
82.
La formula «servizi effettuati per un altro Stato» non lo esige necessariamente. Al riguardo, in ogni caso nella versione in lingua tedesca [«Dienst für einen anderen Staat»] sussiste una differenza rispetto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], il quale – più restrittivamente – parla di attività «in einer Dienststelle eines Staates». Sfumature analoghe sono presenti anche in altre versioni linguistiche. In tal senso, nella versione francese dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], si fa riferimento a «services effectués pour un autre État» (
34
) e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], a «l’exercice de fonctions dans un service d’un État» (
35
).
83.
Il Tribunale ne ha desunto, nella sua sentenza Vardakas/[OSCURATO:PERSONA], che la nozione scelta alla lettera a) debba essere interpretata estensivamente, la nozione scelta alla lettera b) restrittivamente (
36
). Una siffatta diversa interpretazione non mi sembra tuttavia obbligatoria: infatti, come illustrato poc’anzi ai paragrafi da 72 a 75, sia la lettera a) sia la lettera b) rispondono alla medesima logica, ossia che, nel caso dell’attività per un altro Stato e rispettivamente al servizio di un (altro) Stato, continua a sussistere uno specifico legame della persona con tale Stato, il quale impedisce la sua integrazione sufficiente nello Stato di esercizio di tale attività. Ciò depone a favore, nonostante il tenore letterale divergente, dell’attribuzione dello stesso contenuto alle nozioni impiegate alle lettere a) e b).
84.
Inoltre, le differenze in altre versioni linguistiche sono meno evidenti. In tal senso, ad esempio nella versione inglese, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] si parla di «work done for another State» e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] di «duties in the service of a State», nella versione neerlandese di «diensten, verricht voor een andere staat» [lettera a)] e di «functie in dienst van een staat» [lettera b)].
3)
Ratio e scopo della regola di neutralizzazione
85.
La ratio della regola di neutralizzazione depone a favore, a mio avviso, del requisito che impone che la persona, nello Stato della sede di servizio, sia alle dirette dipendenze di in un’istituzione dell’altro Stato. Come illustrato sopra ai paragrafi 67 e segg., la regola di neutralizzazione contiene una presunzione fondata su criteri obiettivi e semplici secondo cui la persona mantiene un legame specifico con l’altro Stato. Nel caso della necessaria valutazione basata su fattispecie tipiche, siffatta presunzione sembra giustificata solo se l’attività viene svolta direttamente in un’istituzione dell’altro Stato, anche se non è richiesto un rapporto giuridico diretto tra la persona e lo Stato (
37
). Qualora, per contro, l’attività, pur se su incarico e per conto dell’altro Stato, venga esercitata in una terza istituzione o in diverse istituzioni, ciò indebolisce il legame esistente tra la persona e lo Stato.
86.
Un diverso approccio renderebbe significativamente più difficile l’applicazione della legge e farebbe temere il sorgere di una notevole incertezza del diritto. Qualora non si ritenesse necessaria un’attività in un’istituzione dell’altro Stato nello Stato della sede di servizio, sarebbe difficile stabilire in quali casi ricorrano effettivamente servizi effettuati per un altro Stato.
87.
Il rapporto di status o di lavoro con quest’altro Stato non sarebbe sufficiente a tal fine; non sembra escluso, infatti, che in singoli casi concreti un servizio per un altro Stato possa essere effettuato anche tramite un’attività autonoma (
38
) o un impiego presso un terzo. Un siffatto approccio sarebbe inoltre in contraddizione con la giurisprudenza elaborata finora dalla Corte, ai sensi della quale non è appunto necessario un rapporto giuridico diretto tra la persona interessata e l’altro Stato in questione (
39
).
88.
Né tantomeno potrebbe risultare attendibile la determinazione di siffatti casi sulla base delle attività concretamente svolte. L’effettiva valutazione di tali attività in tal caso necessaria sarebbe in contrasto con l’esigenza di criteri semplici per l’applicazione della legge. Inoltre, l’attività svolta mi sembra essere una circostanza nettamente meno importante per l’integrazione nello Stato della sede di servizio rispetto ad altri fattori, come ad esempio l’ambiente lavorativo o lo status ed eventualmente le prerogative e i privilegi della persona ad esso connessi. In altre parole, l’attività concretamente esercitata, a prescindere dal suo contenuto, non mi sembra idonea, di per sé, a fondare la presunzione per un legame talmente specifico con un altro Stato da impedire un’integrazione nello Stato della sede di servizio. Al riguardo, la Corte ha già dichiarato anche che le funzioni specifiche svolte nell’ambito dell’organismo non rilevano (
40
).
4)
Conclusione intermedia
89.
Ne concludo che l’applicabilità della regola di neutralizzazione esige che i servizi resi nello Stato della sede di servizio siano stati prestati presso un’istituzione di questo altro Stato (
41
). Non è rilevante ai fini della decisione, nella specie, se tale istituzione dell’altro Stato nello Stato della sede di servizio debba necessariamente essere un’ambasciata, una missione diplomatica o una rappresentanza permanente, cosa che la giurisprudenza elaborata finora dalla Corte sembra sottintendere e come ritenuto anche dal Tribunale ai punti da 78 a 83 della sentenza impugnata, oppure se possano essere ricomprese anche altre istituzioni statali, come ad esempio basi militari all’estero o scuole straniere sotto il patrocinio di un altro Stato (
42
).
2.
Applicazione di tale criterio alla situazione del ricorrente
90.
Si pone la questione se, nel caso dell’attività svolta dal ricorrente nel periodo di riferimento, si sia in presenza, alla luce di tali parametri, di servizi effettuati per lo Stato polacco.
91.
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente, durante l’esercizio della sua attività a Bruxelles, continuava effettivamente a detenere lo status di giudice polacco. Come risulta dalle considerazioni da me svolte finora, il criterio decisivo per l’applicazione della regola di neutralizzazione non è tuttavia né l’attività svolta concretamente dalla persona, né il suo legame giuridico specifico con questo altro Stato, bensì il suo inserimento in un’istituzione di questo altro Stato nello Stato della sede di servizio.
92.
Nel periodo di riferimento, stando agli accertamenti contenuti ai punti 64, 66 e 73 della sentenza impugnata, il ricorrente ha prestato parte cospicua della sua attività nell’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] a Bruxelles. Inoltre, egli era soggetto al controllo del comitato direttivo della [OSCURATO:PERSONA], il quale era legittimato a sospendere il suo mandato e a proporre all’assemblea generale la cessazione del mandato. Tali circostanze mostrano che egli era integrato in Belgio in un’istituzione della [OSCURATO:PERSONA]. Come emerge dai punti 3 e 82 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] è un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, intesa a sviluppare programmi di formazione a dimensione europea per i membri e il personale delle loro giurisdizioni. Non si tratta pertanto di un’istituzione dello Stato polacco.
93.
L’argomento del ricorrente, secondo il quale l’interpretazione effettuata dal Tribunale, ai sensi della quale sarebbe necessario un inserimento in una rappresentanza permanente di uno Stato membro, escluderebbe tutti i membri del potere giudiziario dal beneficio della regola di neutralizzazione, non osta alla conclusione raggiunta nella specie.
94.
In primo luogo, può restare in definitiva aperta, nella specie, la questione se sia in generale necessario un inserimento in un’ambasciata, in una missione diplomatica o in una rappresentanza permanente oppure se sia sufficiente anche un inserimento in un’altra istituzione dello Stato nel paese della sede di servizio.
95.
In secondo luogo, non sembra escluso che anche membri del potere giudiziario, nonostante la loro indipendenza in quanto giudici, possano essere inseriti, ad esempio a seguito di un comando, in una siffatta istituzione. Ne è un esempio il ricorrente stesso, la cui indipendenza in quanto giudice non è stata pregiudicata dal fatto di essere stato integrato, nell’ambito della sua attività per la [OSCURATO:PERSONA] – separabile da tale carica – nella sua istituzione e di essere soggiaciuto al controllo del suo comitato direttivo.
96.
E, in terzo luogo, la necessità di applicare la regola di neutralizzazione sulla scorta di criteri oggettivi e semplici consentirebbe di escludere determinati gruppi di persone, così come è ad esempio irrilevante anche un servizio nel settore meramente privato. Come illustrato sopra ai paragrafi 67 e segg., la regola di neutralizzazione non deve infatti essere appunto intesa come un trattamento privilegiato, bensì è basata soltanto tipicamente sullo specifico legame del ricorrente con l’altro Stato. Qualora il ricorrente non ricadesse nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], bensì in quello della lettera b), un’interpretazione estensiva della nozione di «funzioni al servizio di uno Stato» – da interpretare in maniera identica – sarebbe appunto svantaggiosa per il medesimo (
43
).
97.
Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto neanche quando ha assunto che il lavoro prestato per la [OSCURATO:PERSONA] fosse l’unico fattore rilevante, senza prendere in considerazione lo status di giudice del ricorrente e il rapporto giuridico tra il medesimo e lo Stato polacco.
98.
Infatti, come appena esposto, ai fini dell’applicazione del criterio dei «servizi effettuati per un altro Stato», lo status della persona interessata e il rapporto giuridico che lo lega all’altro Stato non sono decisivi. È anche irrilevante, pertanto, che il ricorrente abbia continuato ad essere impiegato quale giudice distrettuale presso lo Stato polacco durante il periodo di riferimento e abbia percepito il suo stipendio direttamente dal tribunale distrettuale.
3.
Conclusione intermedia
99.
Il Tribunale non ha pertanto commesso alcun errore di diritto allorché ha deciso che la deroga per i «servizi effettuati per un altro Stato» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, seconda frase, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] non si applica al lavoro svolto dal ricorrente per la [OSCURATO:PERSONA].
VI.
Sulle spese
100.
Risulta dalle considerazioni che precedono che l’impugnazione deve essere respinta. La Corte statuisce pertanto sulle spese ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, il ricorrente deve essere condannato a farsi carico delle proprie spese nonché delle spese della [OSCURATO:PERSONA].
VII.
Conclusione
101.
In sintesi, propongo alla Corte di pronunciarsi nel seguente modo:
1.
L’impugnazione è respinta.
2.
Il ricorrente si farà carico delle spese del procedimento di impugnazione.
(
1
) Lingua originale: il tedesco.
(
2
) Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] europea dell’[OSCURATO:PERSONA] (
GU 1962, P 045, pag. 1385
).
(
3
) Sentenza dell’8 dicembre 2021, QB/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑71/21
, non pubblicata,
EU:T:2021:868
).
(
4
) Occorre richiamare al riguardo, ad esempio, la sentenza del Tribunale del 30 marzo 1993, Vardakas/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑4/92
,
EU:T:1993:29
), in cui il Tribunale ha dichiarato che il Comité européen de normalisation, un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, è un’«organizzazione internazionale» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, seconda frase, dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].
(
5
) Sentenze del 14 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA] de Crédito (
C‑618/10
,
EU:C:2012:349
, punto
61
); del 14 gennaio 2016, Vodafone (
C‑395/14
,
EU:C:2016:9
, punto
40
); del 25 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (
C‑314/16
,
EU:C:2018:42
, punto
47
); del 15 marzo 2022, Autorité des marchés financiers (
C‑302/20
,
EU:C:2022:190
, punto
63
), e del 12 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Informazioni sui destinatari dei dati personali) (
C‑154/21
,
EU:C:2023:3
, punto
29
).
(
6
) V., in tal senso, sentenze del 26 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑422/19 e C‑423/19
,
EU:C:2021:63
, punto
65
), e del 17 gennaio 2023, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑632/20 P
,
EU:C:2023:28
, punti da
40
a
42
).
(
7
) In singoli casi concreti può succedere che non sia possibile determinare un’attività professionale principale di un agente, poiché questi svolge più attività di pari portata temporale. In siffatti casi, lo svolgimento di una di tali attività nel successivo Stato della sede di servizio durante il periodo di riferimento non osterebbe alla concessione dell’indennità di dislocazione.
(
8
) Sentenze del 24 gennaio 2008, Adam/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑211/06 P
,
EU:C:2008:34
, punti
38
e
39
); del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punti
35
e
36
); del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑7/06 P
,
EU:C:2007:724
, punti
43
e
44
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑9/06 P
,
EU:C:2007:726
, punti
41
e
42
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑8/06 P
,
EU:C:2007:725
, punti
37
e
38
); [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑10/06 P
,
EU:C:2007:727
, punti
33
e
34
), nonché del 25 marzo 2021, Alvarez y Bejarano e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑517/19 P e C‑518/19 P
,
EU:C:2021:240
, punto
69
); v. anche sentenze del 15 settembre 1994, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑452/93 P
,
EU:C:1994:332
, punto
20
), e del 15 settembre 2022, Brown/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (
C‑675/20 P
,
EU:C:2022:686
, punto
46
).
(
9
) Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:169
, paragrafo
44
, nota 23).
(
10
) V. sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2019, Pozza/Parlamento (
T‑216/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:118
, punto
39
).
(
11
) V., in tal senso, sentenza del Tribunale del 30 giugno 2005, Olesen/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑190/03
,
EU:T:2005:264
, punto
34
), e del 28 febbraio 2019, Pozza/Parlamento (
T‑216/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:118
, punto
50
).
(
12
) V., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020, UI/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑362/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:562
, punto
53
); analogamente, sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2004, E/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑251/02
,
EU:T:2004:357
, punti
57
e
72
).
(
13
) Sentenza del 31 maggio 1988, Nuñez/[OSCURATO:PERSONA] (
211/87
,
EU:C:1988:275
, punto
10
); sentenze del Tribunale dell’8 aprile 1992, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑18/91
,
EU:T:1992:56
, punto
41
); del 13 aprile 2000, Reichert/Parlamento (
T‑18/98
,
EU:T:2000:113
, punto
25
); del 3 maggio 2001, Liaskou/Consiglio (
T‑60/00
,
EU:T:2001:129
, punto
52
); del 30 giugno 2005, Olesen/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑190/03
,
EU:T:2005:264
, punto
61
), e del 25 novembre 2020, UI/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑362/19
, non pubblicata,
EU:T:2020:562
, punto
37
).
(
14
) V. ordinanza del 6 luglio 2021, Karpeta-Kovalyova/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑717/20 P
, non pubblicata,
EU:C:2021:542
, punti
11
e
12
).
(
15
) Conclusioni riunite dell’avvocato generale Bot nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑7/06 P); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑8/06 P); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑9/06 P), e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑10/06 P) (
EU:C:2007:324
, paragrafi da
123
a
131
).
(
16
) Sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑7/06 P
,
EU:C:2007:724
, punto
42
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑8/06 P
,
EU:C:2007:725
, punto
36
), e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑9/06 P
,
EU:C:2007:726
, punto
40
); conclusioni riunite dell’avvocato generale Bot nelle cause [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑7/06 P); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑8/06 P); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑9/06 P), e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑10/06 P) (
EU:C:2007:324
, paragrafo
136
).
(
17
) Sentenze del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punto
37
); del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑7/06 P
,
EU:C:2007:724
, punto
45
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑8/06 P
,
EU:C:2007:725
, punto
39
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑9/06 P
,
EU:C:2007:726
, punto
43
); [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑10/06 P
,
EU:C:2007:727
, punto
35
), e del 24 gennaio 2008, Adam/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑211/06 P
,
EU:C:2008:34
, punto
40
).
(
18
) Sentenze del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punto
38
); del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑7/06 P
,
EU:C:2007:724
, punto
46
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑8/06 P
,
EU:C:2007:725
, punto
40
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑9/06 P
,
EU:C:2007:726
, punto
44
); [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑10/06 P
,
EU:C:2007:727
, punto
36
), e del 24 gennaio 2008, Adam/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑211/06 P
,
EU:C:2008:34
, punto
41
).
(
19
) V., in relazione a tali considerazioni, già le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:169
, paragrafi da
54
a
56
).
(
20
) Conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:169
, paragrafo
57
).
(
21
) In tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:169
, paragrafo
57
).
(
22
) Nel caso in esame, ci si trova nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], poiché il ricorrente non possiede la cittadinanza dello Stato della sua sede di servizio (Belgio), ma è cittadino polacco. Ciononostante, dal momento che, durante il periodo di riferimento, ha svolto abitualmente la propria attività professionale principale in Belgio, egli non ha diritto all’indennità di dislocazione, a meno che non abbia effettuato servizi per un altro Stato (o un’organizzazione internazionale). Un’interpretazione ampia dell’espressione «servizi per un altro Stato», in simili circostanze, lo favorirebbe. Qualora tuttavia si trattasse, nella specie, di un’entrata in servizio in Polonia, e il ricorrente avesse svolto abitualmente per un periodo di almeno dieci anni la sua attività professionale principale in Belgio, egli beneficerebbe dell’indennità di dislocazione solo laddove non avesse esercitato funzioni al servizio di uno Stato o di un’organizzazione internazionale. Un’interpretazione ampia di tale espressione sarebbe pertanto, in tale fattispecie – la quale non ricorre nel caso in esame –, svantaggiosa per il medesimo.
(
23
) V. in proposito, diffusamente, le mie conclusioni nella causa Brown/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑675/20 P
,
EU:C:2022:287
, paragrafi da
36
a
42
e
50
).
(
24
) V. le mie conclusioni nella causa Brown/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑675/20 P
,
EU:C:2022:287
, paragrafi
40
e
41
).
(
25
) V. conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:169
, paragrafo
90
); in relazione a tale considerazione concernente l’interpretazione del criterio dell’«attività professionale principale svolta abitualmente» v. anche già supra, paragrafo 53.
(
26
) V. già sentenza del 15 gennaio 1981, Vutera/[OSCURATO:PERSONA] (
1322/79
,
EU:C:1981:6
, punto
9
) e sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2004, E/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑251/02
,
EU:T:2004:357
, punto
126
).
(
27
) Un esempio in tal senso sarebbe il distacco temporaneo di un dipendente di un’impresa privata in un ufficio estero di tale impresa. In tal senso, il Tribunale, nella sentenza del 13 dicembre 2004, E/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑251/02
,
EU:T:2004:357
), ha dichiarato che una persona che è stata impiegata presso uno studio legale inglese a Londra e che è stata distaccata temporaneamente nell’ufficio di Bruxelles di tale studio, non beneficiava della regola di neutralizzazione.
(
28
) Sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punto
39
).
(
29
) Sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punto
42
).
(
30
) Sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punto
44
).
(
31
) Sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punti
42
e
43
); v. anche le sentenze che vi fanno riferimento del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑7/06 P
,
EU:C:2007:724
, punto
51
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑8/06 P
,
EU:C:2007:725
, punto
45
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑9/06 P
,
EU:C:2007:726
, punto
49
), e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑10/06 P
,
EU:C:2007:727
, punto
41
).
(
32
) Sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punto
45
).
(
33
) Sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑7/06 P
,
EU:C:2007:724
, punti
56
e
60
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑8/06 P
,
EU:C:2007:725
, punti
50
e
54
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑9/06 P
,
EU:C:2007:726
, punti
54
e
58
), e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑10/06 P
,
EU:C:2007:727
, punti
46
e
50
).
(
34
) Corrispondenti formulazioni sono ravvisabili ad esempio anche nella versione italiana («servizi effettuati per un altro Stato»), nella versione spagnola («servicios prestados a otro Estado») e nella versione portoghese («serviços prestados a um outro Estado»).
(
35
) Corrispondenti formulazioni si trovano ad esempio anche nella versione italiana («esercizio di funzioni al servizio di uno Stato»), nella versione spagnola («ejercicio de funciones al servicio de un Estado») e nella versione portoghese («exercício de funções num serviço de qualquer Estado»).
(
36
) Sentenza del Tribunale del 30 marzo 1993, Vardakas/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑4/92
,
EU:T:1993:29
, punto
36
); parimenti, sentenza del 28 novembre 2019, Wywiał-Prząda/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑592/18
,
EU:T:2019:820
, punto
35
).
(
37
) Sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punto
45
).
(
38
) Al riguardo, il Tribunale ha deciso, in un caso, che un’attività di consulente autonomo per la [OSCURATO:PERSONA] rientra nella deroga dei servizi effettuati per un’organizzazione internazionale, v. sentenza del 14 dicembre 1995, Diamantaras/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑72/94
,
EU:T:1995:212
, punto
52
).
(
39
) Sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punto
45
).
(
40
) Sentenza del 21 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Hosman-Chevalier (
C‑424/05 P
,
EU:C:2007:367
, punto
44
).
(
41
) Non è nella specie rilevante ai fini della decisione stabilire se il servizio reso ad una suddivisione politica di uno Stato, come ad esempio i governi delle regioni, delle [OSCURATO:PERSONA] autonome o di altri enti locali, rientri nella regola di neutralizzazione. Può pertanto rimanere aperta, nella specie, la questione se la Corte abbia a ragione risposto negativamente nelle sue sentenze del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑7/06 P
,
EU:C:2007:724
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑8/06 P
,
EU:C:2007:725
); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑9/06 P
,
EU:C:2007:726
), e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑10/06 P
,
EU:C:2007:727
).
(
42
) Sarebbe al riguardo opportuno operare una distinzione a seconda che al rispettivo servizio si accompagnino determinati privilegi ed esenzioni, come possono risultare ad esempio dalla convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche o da altri trattati internazionali. Infatti, quantomeno in siffatti casi sussiste una differenza sufficientemente rilevante rispetto alle persone che vengono distaccate temporaneamente all’estero da una persona privata – fisica o giuridica – e prestano ivi la loro attività, ad esempio in una succursale. Inoltre, il criterio dell’esistenza di determinati privilegi ed esenzioni a favore della persona consentirebbe un’applicazione obiettiva e chiara della regola di neutralizzazione.
(
43
) V. al riguardo le mie considerazioni ai paragrafi da 71 a 73.