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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19035/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 131 bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, atteso che non indica alcun motivo per l'eventuale concessione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 131 bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, atteso che non indica alcun motivo per l'eventuale concessione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19035/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris