CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32405/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore, generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente determinazione. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di PISTOIA Patrizio, avverso l'ordinanza con la quale il Gip ha applicato al predetto la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi 1) e 27) [revocata la misura emessa per il capo 35), in quanto il reato di cui alla contestazione provvisoria (furto di un'autovettura ai danni di LAERA Lorenzo, in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) era stato già giudicato], riguardanti rispettivamente una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione di vetture (in Bari, da febbraio 2020 all'attualità) e il furto di un'autovettura di proprietà di LOMUSCIO Riccardo, reato aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede (in Alberobello il 10/10/2020). Il procedimento trae origine da attività investigativa avviata a seguito dell'acquisizione di alcune informazioni confidenziali. Essa si è subito concentrata su quattro persone ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Andrea, LAGALANTE Fabio e MANCINI Carlo) attive nei comuni di Monopoli e Fasano, impegnate nella commissione di furti di autovettura, occultate e, quindi, private di alcune componenti successivamente rivendute e così immesse nel mercato nero dei pezzi di ricambio. 2. Nella ordinanza impugnata si opera un richiamo agli elementi esposti in quella genetica per dar conto del modus operandi del gruppo, ampiamente descritto alle pagg. da 4 a 8, la maggior parte dei furti essendo stata consumata mediante l'utilizzo delle "staffette", macchine sentinella che precedevano o seguivano il veicolo rubato, mansione praticata, tra gli altri, anche dall'odierno indagato. I tratti dell'associazione sono stati ricostruiti rinviando a elementi ritenuti dotati della necessaria gravità indiziaria e, in base ad essi, il giudice della cautela ha ritenuto l'esistenza di una organizzazione stabile e consolidata, connotata dalla programmazione e dalla ripetitività delle fattispecie criminose, con il costante utilizzo di accorgimenti, anche terminologici, nel corso dei dialoghi captati, volti al depistaggio degli inquirenti, impegnata in un cospicuo numero di azioni predatorie. La scelta dell'auto da sottrarre, poi, non era casuale, ma avveniva in base alla domanda "in nero". Il ruolo dei quattro promotori è stato ricavato dai dialoghi intercettati, dai quali era anche emersa la loro sinergia, in vista dell'obiettivo comune, acquistando e interscambiando i sodali le attrezzature impiegate per la commissione dei furti, prestandosi mutua assistenza (come nel caso, tra gli altri, dell'arresto proprio del PISTOIA, con riferimento al quale i co-indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si preoccupavano della relativa difesa legale nel corso di un dialogo intercettato), utilizzando un linguaggio convenzionale, con ricorso a espressioni simulate, il cui reale significato era stato chiarito dai riscontri prontamente effettuati dalla PG e seguendo un ripetitivo modus operandi, in base al quale: si formava una squadra di almeno due soggetti a bordo di un'auto "pulita"; si raggiungeva il luogo ove era stato individuato l'obiettivo dell'azione predatoria, anche mediante utilizzo di un sistema di schermatura di onde radio che impedivano l'attivazione degli allarmi; si operava un sopralluogo; si forzava la serratura, scassinando il sistema di apertura della portiera o infrangendo i cristalli; si accendeva il veicolo mediante impiego di apposita attrezzatura tecnica; si prelevava il mezzo che partiva con l'auto "staffetta"; l'auto rubata veniva poi portata lontano dal luogo del furto, solitamente in zone isolate e rurali; infine, il mezzo era recuperato il giorno seguente o dopo qualche ora e condotto in appositi depositi per lo smontaggio delle parti da riciclare come pezzi di ricambio. Quanto al PISTOIA, accertata la sua penale responsabilità per il furto di cui al capo 35), giudicato in via definitiva, quanto al capo 27), i gravi indizi ritenuti dal GIP sono stati richiamati alle pagg. da 8 a 21, operando il Tribunale un analitico richiamo ai singoli elementi valorizzati, anche mediante la trascrizione di dialoghi ritenuti di pregnante valore incriminante e dando conto dell'intervenuto arresto nel novembre 2020 per il furto di cui al capo 35), a partire dal quale nei dialoghi si era delineata, da un lato, l'attivazione degli indagati per procurare al PISTOIA assistenza legale, dall'altro, la paura che questi potesse "parlare" e coinvolgere i complici. Quanto alle doglianze difensive veicolate con il riesame, il Tribunale ha preliminarmente esaminato e rigettato l'eccezione di nullità dell'ordinanza genetica per difetto di una valutazione autonoma degli elementi di cui alla richiesta da parte del GIP: sul punto, ha rilevato che, nella specie, si era trattato di reati commessi in maniera seriale, cosicché del tutto giustificato doveva ritenersi il rinvio a intere parti di altri atti del procedimento, ciò che rileva essendo la conoscenza degli atti da parte del giudice chiamato a esaminarli e la rielaborazione critica degli elementi descritti sia pure attraverso la tecnica della incorporazione della richiesta originaria. Nel caso all'esame, la valutazione era stata presente, avendo escluso il GIP alcuni reati e applicato misure in maniera divergente dalla richiesta del PM, ciò che il Tribunale ha ritenuto indicativo dell'operata rielaborazione critica degli elementi, altresì rilevando che la difesa, nel dolersi della mancanza di un autonomo vaglio, aveva formulato un rilievo generico, senza indicare specifiche carenze motivazionali, limitandosi anzi a criticare proprio le valutazioni che si assumevano mancanti. Ciò avrebbe smentito la radicale carenza di motivazione, traducendosi le doglianze in ordinari motivi di riesame sulla valutazione della gravità indiziaria, come tali legittimanti l'attività integrativa del Tribunale del riesame. Ha, poi, rigettato l'eccezione di inefficacia della misura per retrodatazione dei termini di decorrenza ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo mancante, nel caso all'esame, il necessario requisito della commissione dei fatti di cui al secondo titolo in epoca antecedente l'emissione del primo, nella specie essendo stata contestata un'associazione c.d. aperta, dalla quale emergerebbe che il reato era ancora in corso dopo l'emissione della prima ordinanza, essendo iniziata la condotta nel febbraio 2020 ed essendo stata la stessa contestata come perdurante (punto sul quale il Tribunale ha rilevato l'assenza di contestazioni difensive, pertanto in epoca successiva alla esecuzione della prima ordinanza, disposta per un'associazione operante sino al 22 settembre 2020.Inoltre, difetterebbe una connessione qualificata che consenta l'operatività della invocata retrodatazione nel caso di reati oggetto di procedimenti diversi, essendo onere della parte che invoca LIi provare la connessione qualificata o la desumibilità dagli atti degli elementi gravemente indizianti i fatti oggetto della seconda ordinanza, per esempio attraverso l'allegazione del deposito dell'informativa di PG con il compendio di risultati investigativi riguardanti la presente vicenda prima dell'esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento. Nel merito, poi, quel giudice ha ritenuto la gravità indiziaria in ordine ai capi 1) e 27) della incolpazione provvisoria. Quanto al reato di partecipazione al sodalizio, premesso che la difesa non aveva contestato la gravità indiziaria in ordine alla sua esistenza, ha ritenuto, ad ogni buon conto, esistente il ,sulkt4tz1-9, tratteggiandone gli elementi costitutivi alla 71[ stregua degli elementi riversati nell'ordinanza applicativa e ritenendo, poi, infondate le censure difensive in ordine alla partecipazione del PISTOIA, articolate sull'assunto che costui avesse commesso due soli reati fine e avuto rapporti unicamente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza nulla argomentare sul contenuto delle intercettazioni incriminanti e sul fatto che, dopo il suo arresto, il gruppo si era attivato per garantirne la difesa e un aiuto economico alla sua famiglia. Quanto al capo 27), il suo coinvolgimento nel reato era emerso dal tenore delle intercettazioni e dalla coincidenza spazio-temporale della posizione dell'utenza in uso al [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla commissione del fatto, oltre che da quanto accertato dalle forze dell'ordine sulla posizione del mezzo rubato. A fronte di tali elementi, la difesa si era limitata a rilevare una contraddizione testuale, senza allegare una versione alternativa dei fatti così ricostruiti, osservando in maniera risolutiva che la denunciata discrasia riguardava una conversazione valorizzata nella richiestrDer arricchire il quadro indiziario. Infine, il Tribunale ha condiviso la prognosi circa il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, a sostegno dell'esigenza special-preventiva ravvisata dal GIP, ricavandola dalle modalità dei fatti (in relazione alle quali ha stigmatizzato la serialità di essi e la particolare capacità tecnica e organizzativa) e dalla personalità dell'indagato desunta anche dai suoi precedenti [il PISTOIA annoverando due episodi di furto aggravato di autovetture, la sua attività delinquenziale essendo stata interrotta verosimilmente solo a causa dell'arresto nel novembre del 2020, egli essendo stato anche sottoposto alla sorveglianza speciale, misura i cui obblighi ha pure contravvenuto, da ultimo essendo stato condannato per il capo 35) di cui si è detto]. Il pericolo di reiterazione è stato ritenuto attuale e concreto, atteso che i fatti per cui si procede sono relativamente recenti, le condotte seriali, particolarmente alto, inoltre, il livello dell'organizzazione e della programmazione, indicativi di un inserimento in un contesto delinquenziale ben più ampio. La misura domiciliare è stata ritenuta appena sufficiente alla salvaguardia delle individuate esigenze, non rilevando in contrario la mancata sottoposizione a misura per il reato per il quale egli è stato di recente giudicato, tenuto conto che all'epoca della revoca di quella misura non erano ancora conosciute le ulteriori, gravi condotte per le quali si procede in questo procedimento.3. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto i vizi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 606, cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle due questioni processuali che si riespongono e alla valutazione della gravità indiziaria e del quadro cautelare. Quanto alla nullità del provvedimento genetico, la difesa censura in realtà la?ri ostA approntata dal Tribunale del riesame, contestando la sussistenza di elementi a sostegno della conclusione per cui vi sarebbe stata, nonostante la tecnica della incorporazione, una autonoma valutazione degli elementi. Assume, inoltre, l'inidoneità dello sforzo integrativo del Tribunale, dal momento che la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. non consentirebbe un intervento inteso a colmare il difetto genetico, potendo il giudice del riesame integrare il provvedimento solo ove si faccia questione della sufficienza o congruità ed esattezza delle indicazioni ivi contenute. Altrettanto censurabile è, per la difesa, la risposta alla sollevata questione della retrodatazione dei termini di decorrenza della misura: i periodi temporali presi in considerazione nelle due ordinanze sarebbero sovrapponibili, l'associazione di cui al capo a) della ordinanza emessa nel proc. n 3026/20 RGNR essendo stata operativa in Fasano e Ostuni prima del 31 agosto 2020 e fino al 22 settembre dello stesso anno, quella di cui al capo 1) dell'incolpazione provvisoria di cui al titolo oggetto del presente riesame essendo operativa dal febbraio del 2020 e sino all'attualità, in essa essendo coinvolti soggetti coinvolti anche nella prima, rilevandosi la sussistenza di una connessione oggettiva e soggettiva tra i reati di cui alle due distinte ordinanze. Pertanto, alla data di applicazione della presente misura (30/1/2023), i termini di efficacia di quella applicata al PISTOIA erano già scaduti, siccome retrodatati al 2/7/2021, data di applicazione del primo titolo. La difesa contesta poi la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria quanto al dolo di partecipazione in capo al PISTOIA, avendo il Tribunale articolato un ragionamento fondato su una mera congettura, tratta dall'unico elemento concreto a sostegno, vale a dire la condanna del PISTOIA per i fatti di cui al capo 35), in difetto di comportamenti significativi e in presenza di elementi di segno contrario, come la circostanza che gli unici contatti del PISTOIA erano stati tenuti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infine, ha censurato l'ordinanza con riferimento alla valutazione della esistenza di esigenze cautelari e alla proporzionalità e adeguatezza della misura applicata, rilevando conclusivamente che il maggior tempo trascorso dai fatti scolpisce con rigore la necessità della concretezza e specificità degli elementi rilevanti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti della concretezza e attualità delle esigenze cautelari. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto F. CERONI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti determinazioni Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. Le questioni devolute riguardano quelle preliminari di natura processuale, la gravità indiziaria della partecipazione del PISTOIA al sodalizio di cui al capo 1) e il ritenuto quadro cautelare. 3. Il motivo è manifestamente infondato, con riferimento a tutti i punti oggetto delle specifiche doglianze. 3.1. Quanto alla nullità dell'ordinanza genetica, il motivo è anche generico. La difesa non ha operato un effettivo confronto con la decisione censurata, con la quale la presenza della motivazione, intesa come esame critico della richiesta cautelare, è stata collegata alla autonomia del momento decisorio, tradottasi anche in divergenti conclusioni rispetto alla scelta della misura e ai capi d'incolpazione provvisoria per i quali la richiesta cautelare è stata formulata. La decisione è del tutto congrua, oltre che coerente con i principi di matrice giurisprudenziale: in linea generale, si è già chiarito che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di una "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice di esplicitare le valutazioni sottese all'adozione della misura, mentre invece gli elementi fattuali possono essere trascritti così come indicati nella richiesta del pubblico ministero e senza alcuna aggiunta, costituendo il dato oggettivo posto alla base della richiesta (sez. 6, 46792 del 11/9/2017, Hasani, Rv. 271506-01, in cui, in motivazione, la Corte ha aggiunto che non vi sono schemi rigidi l'osservanza dei quali consente di ritenere soddisfatto il requisito dell'autonoma valutazione, essendo il giudice libero di adottare le formule più opportune a giustificare la decisione; n. 13864 del 16/3/2017, Marra, Rv. 269648-01; sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127-01). Tale principio è stato di volta in volta calibrato: si è così affermato che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, è sì osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione però che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto, al contempo precisandosi, tuttavia, che in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (sez. 6, n. 30744 del 20/6/2018, Vizzì, Rv. 273658, conf. n. 30775 del 2018 e n. 30777 del 2018, n.m.); e si è anche ritenuto che la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelar' e dei gravi indizi di colpevolezza è assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice costituisce di per sé indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne (sez. 6, n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523-01). In ogni caso, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa, autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760); cosicché, in tal caso, il tribunale del riesame, nel rigettare l'eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (sez. 2, n. 42333 del 12/9/2019, Devona, Rv. 278001-01). Nella specie, la risposta del Tribunale è del tutto coerente con i principi richiamati, a fronte della genericità della eccezione sollevata già in sede di riesame. 3.2. La seconda questione introduce il tema della c.d. retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in ipotesi di "contestazioni a catena", istituto la cui precipua finalità è quella di evitare che la rigorosa predeterminazione dei termini di durata massima delle misure cautelari possa essere elusa tramite la diluizione nel tempo di due o più provvedimenti restrittivi nei confronti della stessa persona. In particolare, come sottolineato dal giudice delle leggi, il nucleo di disvalore del fenomeno risiede nell'impedimento, ad esso conseguente, al contemporaneo decorso dei termini relativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto, essendo a tal fine insufficiente la sola previsione di cui all'art. 303, cod. proc. pen., in difetto di adeguati correttivi che impediscano l'effetto di espandere la restrizione complessiva della libertà personale dell'imputato, tramite il "cumulo materiale" dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato (in motivazione, Corte cost. n. 293 del 2013). Il tenore delle doglianze difensive impone, tuttavia, di operare una premessa generale che tenga conto dei principi formulati in materia sia dal giudice delle leggi con la sentenza richiamata, che dal giudice di legittimità. I giudici della Consulta hanno ritenuto la illegittimità costituzionale dell'art. 309, cod. proc. pen., alla stregua del parametro di cui all'art. 3 Cost., ove interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento del riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata - oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata - anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza (c.d. desumibilità).Come ricordato dal giudice delle leggi, l'interpretazione della norma è il precipitato di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione compositivo di un contrasto tra un indirizzo tradizionale che negava la cognizione del giudice del riesame circa la verifica delle condizioni per la retrodatazione e uno di diverso segno, secondo il quale la retrodatazione sarebbe deducibile in sede di riesame, quantomeno allorché, per effetto di essa, i termini massimi risultino già spirati alla data di adozione della ordinanza impugnata e sempre che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare (Sez. U, n. 45246 del 19/7/2012, Polcino, Rv. 253549; conf. Sez. U, n. 45247 del 2012, Asllani, n.m.). Il giudice delle leggi, nell'intervento sopra richiamato, ha precisato che la seconda condizione limitativa si prestava a determinare situazioni di disparità di trattamento tra soggetti che versavano in situazioni identiche e per fattori puramente accidentali, finendo per dipendere l'ampiezza della cognizione del giudice del riesame dalla puntualità delle indicazioni ricavabili dal provvedimento coercitivo impugnato. Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, ai fini della operatività della regula iuris in commento, è necessaria la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare. Da ciò consegue, per esempio, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un co-indagato non ipossono2 essere ritenutiCtrilevanti se, al momento delle dichiarazioni, non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse (sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valenoti, Rv. 269680, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che escludeva la sussistenza dell'ipotesi di "contestazione a catena" rispetto ad altra ordinanza già emessa nei confronti del medesimo soggetto, poiché, nonostante le dichiarazioni del coindagato fossero già esistenti al momento della adozione della prima ordinanza, solo successivamente gli inquirenti erano venuti in possesso degli elementi di oggettivo riscontro alle medesime). Di qui il principio, formulato in relazione alla prima delle due condizioni, secondo il quale, nel procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare (sez. 4, n. 48094 del 11/7/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271168, in cui, in motivazione la S.C. ha precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ai sensi dell'art. 306, cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351-01; sez. 2, n. 13021 del 10/3/2015, Belgio, Rv. 262933).Quanto, invece, alla nozione di anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento di quella successiva, essa non coincide con la mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma con una condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], cit., Rv. 277351-02, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda; sez. 1,n. 27658 del 12/4/2013, Pelle, Rv. 254005). Corollario dei principi sopra richiamati è, dunque, l'affermazione secondo cui costituisce onere della parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (sez. 5, n. 49793 del 5/6/2013, Spagnolo, Rv. 257827; sez. 3, n. 18671 del 15/1/2015, Mantello, Rv. 263511; sez. 2, n. 6374 del 28/1/2015, Schillaci, Rv. 262577, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desunnibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità). Di tutto ciò non vi è traccia nelle istanze difensive, con le quali si è reiterato il tema della sovrapponibilità delle due contestazioni, senza però considerarne la diversa estensione temporale e la natura del reato contestato nei due procedimenti. Sul punto, si è già chiarito che, ai fini della retrodatazione dei termini ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non ricorre il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza, rispetto all'emissione della prima, allorché il provvedimento successivo riguardi un reato associativo e la condotta di partecipazione al sodalizio si sia protratta anche dopo l'emissione della prima (sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511-01; sez. 2, n. 34576 del 8/5/2009, Zizzo, Rv. 245256-01). 3.3. Quanto alla gravità indiziaria, deve intanto ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), Va, dunque, affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Fílardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.I U, n. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Rispetto alla valutazione operata dai giudici territoriali, consta solo una generica contestazione da parte della difesa, sul punto reputandosi sufficiente un rinvio al diritto vivente per ribadire la inammissibilità di un ricorso, con il quale siano proposti motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione e, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584). 3.4. Infine, sono del tutto generiche le doglianze inerenti al quadro cautelare e alla scelta della misura, l'unico elemento opposto a difesa inerendo al fattore temporale, valutato peraltro dal Tribunale che ha ritenuto i fatti non molto risalenti. Rispetto ad esso. I giudici territoriali hanno però valorizzato la serialità delle condotte, il livello organizzativo del sodalizio, la disponibilità di strumentazione utile ai fini del compimento delle azioni predatorie e, dal punto di vista soggettivo, la predisposizione del PISTOIA a commettere delitti della stessa specie di quelli per i quali è stata emessa la misura, ritenendo conclusivamente la misura domiciliare appena sufficiente a contenere il pericolo di ricaduta criminosa, pericolo che misure non custodiali non sarebbero idonee a scongiurare, lasciando all'indagato ampio margine di reiterare delitti della stessa specie. Anche il giudizio sulla attualità e concretezza è stato condotto in maniera coerente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000), in ordine alla caus