CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 27385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]!, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria con allegati depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria del Belgio, del Sula, destinal:ario di mandato di arresto processuale, emesso il 5 aprile 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Grand, per i reati di associazione finalizzata alla coltivazione e vendita di sostanze stupefacenti del tipo cannabis, contestati ai capi A) e B), e di traffico illecito di sostanze stupefacenti, contestato al capo C), commessi a Grand dal 4ottobre 2021 ad oggi per i quali è prevista la pena massima di 10 anni di reclusione.Ne chiede l'annullamento per violazione dell'art. 606 lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, del d.lgs. n. 10/2021, 6, comma 1, lett. d), e), g), 16, 17 I. n. 69/2005, come modificati, 178 lett. c), 179 cod. proc. pen.; 111, comma 6, 13 e 24 Cost.Deduce che la Corte di appello ha indicato il 5 aprile 2021 la data di emissione del m.a.e., invece, emesso il 5 aprile 2022, con la conseguenza che non può essere disposta la consegna per l'esecuzione di un titolo cautelare inesistente o diverso da quello emesso. Rileva che l'affermazione contenuta in sentenza circa l'utilizzo dell'immobile sito in Gand da parte di un'associazione composta da dieci persone impegnate nella produzione e commercio di sostanze stupefacenti è 'rutto di una mera presunzione, non risultando esplicitata tale circostanza nel m.a.e., né sono indicati elementi attestanti la partecipazione del Sula all'organizzazione e l'utilizzo dell'immobile per le finalità associative. La Corte di appello ha elencato circostanze prive di attinenza con la fattispecie contestata, minimamente indicative del coinvolgimento del Sula nella compagine criminale operante in Belgio né ha rilevato la mancanza di motivazione del provvedlmento cautelare su cui si fonda il m.a.e. quale causa giustificativa del rifiuto della consegna ex art. 18 I. n. 69/05. Denuncia che il m.a.e. non contiene i requisiti richiesti dall'art. 6, lett. d) ed e) I. 69/05: non chiarisce da quali elementi si tragga l'esistenza di una associazione a delinquere, la partecipazione del Sula alla stessa e ai tre reati ipotizzati, non essendo circostanze indicative della commissione dei reati ex art. 6 lett. e) I.cit. quelle valorizzate dalla Corte di appello, quali la presenza del Sula in territorio belga, l'utilizzo di apparati cellulari e l'intestazione dei contratti delle utenze relative all'immobile sito in Gand, trattandosi di circostanze neutre ed inconferenti. Deduce che, pur non essendo più tenuta l'autorità giudiziaria richiesta a sindacare i gravi indizi di colpevolezza, è indispensabile la sussistenza di un minimum di indici circostanziali sul coinvolgimento della persona richiesta in una condotta antigiuridica, il che nella fattispecie manca e la Corte di appello si è limitata a riportare quanto indicato dall'autorità giudiziaria estera e a ricondurre i fatti nelle ipotesi di reato indicate, senza che la descrizione fornita corrisponda a violazioni della normativa sugli stupefacenti, non rinvenendosi nel m.a.e. la descrizione di condotte inquadrabili giuridicamente nei reati indicati dalla Corte di appello, che avrebbe dovuto rifiutare la consegna, stante la violazione del principio costituzionale che impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali a tutela della libertà individuale e del diritto di difesa. Con la memoria in atti il difensore ha ribadito i motivi di ricorso e ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non deducibili nonché manifestamente infondati. 1.1 Preliminarmente va rilevata l'assoluta infondatezza della prospettata inesistenza del titolo cautelare posto a fondamento del m.a.e., risultando all'evidenza frutto di mero errore materiale l'erronea indicazione in sentenza della data di emissione 5.4.2021 in luogo di quella corretta del 5.4.2022: basta considerare che altrimenti il titolo cautelare sarebbe stato emesso ancor prima della commissione dei reati (4.10.2021) né ha fondamento l'ipotizzata esistenza di un altro m.a.e. in data 5 aprile 2022, non risultando l'emissione di un diverso mandato di arresto nei confronti del ricorrente. Trattandosi, pertanto, di mero errore materiale emendabile, é improponibile la conseguenza invocata nel ricorso. 2. I motivi articolati, ribaditi e ulteriormente circostanziati nella memoria, sono inammissibili, in quanto solo formalmente denunciano la violazione di legge e, in particolare, la mancanza di motivazione del titolo cautelare cui accede il m.a.e., in realtà, denunciano la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, rilevando l'insufficienza e l'inidoneità degli elementi illustrati e della descrizione dei fatti fornita dall'autorità giudiziaria richiedente ad integrare i reati contestati al ricorrente, e quindi, ad integrare la base indiziarla, che ne possa giustificare la consegna, in tal modo deducendo un vizio di motivazione. Pur ammettendo di sapere che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2021 in tema di mandato di arresto europeo, non è consentito all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto di sindacare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente sembra trascurare che per effetto di tali modifiche il controllo di questa Corte non è estensibile al merito, essendo il ricorso proponibile ai sensi dell'art. 22 I n. 69/2005 novellal:o solo per i motivi previsti dall'art. 606 lett. a), b) e c). Si è, pertanto, già affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» (Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022, Pg c/Gheorghe, Rv. 282911). Nel caso di specie, come anticipato, la denunciata violazione di legge scherma la contestazione dei gravi indizi di colpevolezza e della motivazione resa dalla Corte di appello per giustificare la decisione di consegna, valorizzando gli elementi descritti dall'autorità giudiziaria belga, ritenuti generici e inidonei a illustrare la sussistenza dei reati e la partecipazione del ricorrente.Va ricordato che già nel sistema precedente alla riforma del 2021, il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, previsto dall'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005 in caso di mandato d'arresto fondato su provvedimento di natura cautelare, quale presupposto per la consegna, veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, ma solo come esistenza di un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente avesse ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna, del quale avesse dato ragione attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della stessa (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Dall'eliminazione dall'art. 17 indicato del riferimento ai "gravi indizi" consegue che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo, ai sensi del successivo art. 18-bis. Alla luce di tali principi e degli elementi di fatto offerti dall'autorità belga in relazione ad un'associazione per delinquere composta da una decina di albanesi, finalizzata alla produzione e commercio di sostanze stupefacenti con base operativa in un immobile di Gand e al coinvolgimento del ricorrente, la Corte di appello ha ritenuto gli elementi illustrati idoneamente dimostrativi: a) della disponibilità dell'immobile da parte del ricorrente, essendo a lui intestate le utenze per le forniture idrica e elettrica; b) della sua presenza in detto immobile e dei contatti con gli altri componenti del gruppo, desunti dalla localizzazione dell'utenza del ricorrente presso l'indirizzo di Gand, individuato dagli inquirenti belgi, e dai contatti tra detta utenza ed uno dei principali indagati di nome Lali; c) della disponibilità dimostrata nei confronti di quest'ultimo per conto del quale il ricorrente provvide a ritirare un'autovettura con targa tedesca rimossa per divieto di sosta, recandosi appositamente in Belgio; d) della circostanza che gli indagati utilizzavano l'autovettura con targa italiana, intestata al ricorrente. Sono state pertanto, ritenute complete ed idonee per la decisione le informazioni fornite ai fini della qualificazione giuridica dei fatti, della sussistenza del requisito della doppia incriminabilità e dell'obbligo di eseguire il mandato, in assenza di ragioni ostative alla consegna. L'articolata critica mossa dal ricorrente alle valutazioni espresse dalla Corte di appello risulta, pertanto, del tutto estranea all'ambito di questo giudizio e destina il ricorso all'inammissibilità con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della casa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Corregge la data di emissione del m.a.e., erroneamente indicata nel 5/4/2021, con quella effettiva del 5/4/2022. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda al