CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 15064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].) GENTJAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P-4 — A -. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 17 marzo 2022 il Giudice di Pace di Savona ha dichiarato PALA) Gentjan responsabile del reato di cui all'art. 14, co. 5ter, D.Igs. 286/98 e lo ha condannato alla pena della multa di euro 10.000,00 ridotta a euro 7.500,00 per la concessione delle attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - PAIA) Gentjan deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi a riproporre temi oggetto di puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte