CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 08725/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza del 28 febbraio 2022 del Tribunale di Bologna con cui le imputate sono state condannata in relazione a plurimi episodi di furto aggravato e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sull'aggravante contestata e sulla recidiva, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia; 2. Considerato che entrambi i motivi del ricorso dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] - con i quali la ricorrente si duole del vizio di motivazione circa la mancata assoluzione, nonché del trattamento sanzionatorio - sono inammissibili poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; 3. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui ella lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità - è anch'esso inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità; 4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensor