CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32707/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA];; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2022 la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza del gip dei tribunale di Avezzano del 12 luglio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod., pen. e 73 DPR 309/90. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 cod. pen. in relazione agli artt. 3 , 25 comma 2 , 27 comma 3 Cost., nella parte in cui è preclusa l'applicazione della prevalenza delle attenuanti al recidivo ex art. 99 comma 4 cod. pen. 4. Con il secondo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. E per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Con facilità eccessiva sarebbero stati disattesi il terzo e quarto motivo di gravame, facendo riferimento al solo dato ponderale, senza dunque fare applicazione degli orientamenti di legittimità in tema di valutazione della autonoma fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90. Peraltro il dato ponderale non sarebbe rilevante così da escludere la lieve entità del fatto. Né sarebbe stato esaminato ai predetti fini il ruolo minore svolto dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Come noto, stante quanto previsto dall'art. 23 della legge 87/1953, il giudice a quo deve comunque verificare la sussistenza di due presupposti fondamentali all'avvio della procedura diretta a verificare la eventuale illegittimità costituzionale di una norma: la questione deve essere «rilevante e non manifestamente infondata.» Nel caso di specie il ricorrente ha omesso ogni riferimento al primo requisito, nè è dato evincere alcuna ragione che possa condurre a ritenere la possibilità di elaborare un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla contestata recidiva. Tanto più che tale profilo neppure è stato prospettato, ancorchè in funzione della questione di legittimità qui proposta, in sede di gravame, alla luce del riepilogo del medesimo, incontestato, contenuto nella sentenza riportata. Deve peraltro aggiungersi che sulla astratta questione questa Corte si è già espressa avendo stabilito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017 Rv. 269522 - 01).2. Quanto al secondo motivo, la corte di appello non solo ha correttamente richiamato i requisiti che devono presiedere all'eventuale qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, ma in concreto ne ha fatto reale applicazione, avendo valorizzato non solo la rilevanza del principio attivo rinvenuto nella sostanza stupefacente sequestrata ( pari al 99 %), così da potersi ricavare ben 124 dosi, ma anche le modalità della condotta e le circostanze della medesima (previamente sintetizzate con riguardo alle circostanze in cui gli operanti individuarono i due complici e con riferimento ai luoghi di rinvenimento di quanto in sequestro, al domicilio, ma, ancor prima, in auto, sotto i sedili), tali da condurre ad escludere, coerentemente, una attività di spaccio perpetrata in maniera disorganizzata, e piuttosto, da portare a rinvenire la sussistenza di contatti consolidati con ambienti criminali. Si tratta di motivazione quindi congrua e per la quale, siccome completa e coerente, non si impone una pedissequa risposta rispetto ad ogni censura proposta dalla difesa. Si tratta in tal modo di rinvenire il rispetto degli indirizzi di legittimità sul tema proposto dall'imputato, laddove questa Suprema Corte ha anche precisato che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018) Rv. 274076 - 01). Può aggiungersi, rispetto ad una motivazione che appare legittima, che le osservazioni difensive si muovono su un piano di mera rivalutazione del fatto, e sono come tali inammissibili. Né può rilevare il mero rinvio a motivi di gravame assunti come non considerati, sia perché è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (cfr. Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 (dep. 04/09/2015) Rv. 264879 - 01 B), sia perché i vizi motivazionali devono essere - diversamente da quanto emerge nel caso di specie - di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, 3 z siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).. 10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali