CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 27462/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso, in subordine dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione, infine accogliersi il secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza emessa il 16 novembre 2023, confermava quella del Tribunale triestino, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di false comunicazioni sociali, ai sensi dell'art. 2621 cod. civ., in quanto, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva indicato nel bilancio di esercizio per l'anno 2015, depositato il 28 maggio 2016, «crediti esigibili oltre l'esercizio successivo», con riferimento a quelli, per un importo complessivo di 449.317,80 euro, vantati verso soci, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che «finanziamento infruttifero [OSCURATO:SOCIETA].», sebbene gli stessi crediti fossero in realtà inesigibili. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 2621 cod. civ. in quanto la Corte non avrebbe valutato il requisito, richiesto dalla norma incriminatrice, della esposizione di fatti non corrispondenti al vero che siano connotati dalla idoneità ad indurre altri in errore. Tale elemento, non valutato dalla Corte di appello, risulta decisivo, in quanto in assenza della capacità ingannatoria le indicazioni valutative del Paoli risulterebbero mere irregolarità senza rilevanza penale. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., in quanto in ordine al motivo di appello relativo alla dosimetria della pena, da dimensionare al minimo, la Corte di appello non avrebbe dato alcuna risposta. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto rigettarsi il ricorso. 6. Il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha concluso come indicato in epigrafe. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inedito. 2.1 Quanto al primo motivo, va evidenziato come il Tribunale di Trieste, dopo avere evidenziato come i crediti fossero inesigibili e tale circostanza fosse nota allo stesso imputato, essendo debitori società facenti capo in alcuni casi all'imputato o a suoi congiunti, valutava anche la capacità decettiva delle false comunicazioni (fol. 3), affermando che l'intento frodatorio risultava conclamato, incidendo il silenzio sulla inesigibilità sulla consistenza economica della società che il bilancio è chiamato a rappresentare, anche a fronte dell'importo dei crediti in relazione all'attivo della società. Inoltre, specificava come Paoli avesse piena contezza della natura falsa della comunicazione sociale, tanto da chiedere a un terzo, estraneo al contesto familiare, di assumere la carica di amministratore della società, con la prospettiva di una assunzione dei familiari di quest'ultimo. Ma il nuovo amministratore, non appena si rese conto della situazione a seguito dell'intervento della Guardia di finanza, si dimise dall'incarico. Aggiungeva il Collegio di primo grado che «Paoli, dunque, avvertiva l'esigenza di mantenere — apparentemente — in bonis la 'Servizi', anche per puntellare la solvibilità della collegata '[OSCURATO:SOCIETA]' e dell'intera compagine familiare». In sostanza il Tribunale riteneva comprovata la fattispecie contestata e anche l'idoneità ingannatoria, in sintonia con il principio per cui il delitto di false comunicazioni, a seguito della riforma attuata dall'art. 9, comma 1, I. 27 maggio 2015, n. 69 è delitto di condotta a pericolo concreto, per cui spetta al giudice operare «una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà valutare la potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio e, in ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell'ottica di una potenziale induzione in errore in incertam personam. Tale rilevanza, proprio perché non più ancorata a soglie numeriche predeterminate, ma apprezzata dal giudicante in relazione alle scelte che i destinatari dell'informazione (soci, creditori, potenziali investitori) potrebbero effettuare, connota la falsità di cui agli artt. 2621, 2621-bis, 2622 cod. civ. Essa, dunque, deve riguardare dati informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzialmente pregiudizievoli per i destinatari. [...] L'alterazione di tali dati, per altro, non deve necessariamente incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il c.d. "falso qualitativo" avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei confronti del lettore del bilancio. Invero, la impropria appostazione di dati veri, l'impropria giustificazione causale di "voci", pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (ad esempio: mostrando una situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803 - 01). Il Tribunale ha quindi operato la valutazione ex ante richiesta, rilevando come le modalità dell'inganno fossero funzionali a dimostrare la solidità della società e la capacità della stessa di onorare i propri impegni verso gli altri operatori economici. Si tratta, quindi, di una congrua valutazione in concreto e ex ante, relativa alla potenzialità ingannatoria del bilancio, nei confronti degli operatori economici tutti, quindi di una pluralità indefinita di soggetti, ai quali è rivolta la tutela del bene della trasparenza e verità dell'informazione societaria, tanto che le Sez. U, Passarelli richiamano la circostanza che la potenziale induzione in errore sia in incertam personam, il che corrisponde al dettato normativo che, se per un verso fa riferimento «ai soci e al pubblico», solo quali destinatari dei «veicoli» delle false comunicazioni sociali, per definire quali relazioni e quali bilanci siano documenti integranti la condotta del reato in esame, per altro verso collega la capacità decettiva non solo ai predetti destinatari, bensì anche ad «altri», quindi non solo i soci e i creditori sociali, ma anche i terzi, quali potenziali e futuri soci, creditori o contraenti. 2.2 A fronte di tale motivazione della sentenza di primo grado, l'appello censura la ritenuta inesigibilità dei crediti e la mancata considerazione che la società [OSCURATO:SOCIETA], debitrice della Servizi, fosse proprietaria di un immobile di valore significativo, adeguato a garantire la creditrice. Non una censura viene invece mossa alla sentenza di primo grado quanto al profilo della capacità decettiva della condotta, cosicché la Corte di appello correttamente dava risposta alle altre doglianze, in modo non manifestamente illogico e congruo, ma non a quella non formulata. E quindi, il tema ora proposto, inerente all'omessa motivazione quanto alla capacità ingannatoria, risulta per un verso manifestamente infondato in relazione alla motivazione di primo grado, mentre il motivo di ricorso in esame risulta inedito, perché nessuna analoga censura fu proposta con l'atto di appello, il che ha esonerato la Corte territoriale da una motivazione sul punto. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi sistematicamente non consentita, per le violazioni di legge, per le quali espressamente art. 606, comma 3, c.p.p., la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di una censura già proponibile con l'atto di appello. Solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione sottratto alla valutazione della Corte di appello, cosìcchè da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Ne consegue che il motivo sia pertanto non consentito. 3. Quanto al secondo motivo, lo stesso è manifestamente infondato. L'imputato fu condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e la pena edittale prevista dalla norma incriminatrice va da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni di reclusione. La pena in concreto determinata è quindi prossima al minimo e, comunque, ben al di sotto della media edittale, pari ad anni tre di reclusione. Ne consegue che trova applicazione il consolidato orientamento per cui in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). È quanto accade nel caso in esame, anche con il riferimento alla esclusione della invocata circostanza attenuante, con il richiamo ai parametri dell'ingente entità dei crediti dichiarati esigibili e all'incidenza rispetto all'attivo, che forniscono anche le ragioni per il lieve scostamento dal minimo edittale, evincibile per altro anche dal complesso argomentativo della sentenza. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 5. Quanto, poi, alla richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi, o per altre ragioni diverse dalla rinuncia, non consente il formarsi di un valido rapporto processuale e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci; Sez. U n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello). 6. All'inaminnissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce