CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 12679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova alla quale era stato ammesso il condannato [OSCURATO:PERSONA], il quale si era reso ingiustificata- mente irreperibile. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Norelli, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione di legge processuale, per non essere stata disposta la notificazione al difensore di fiducia - già nominato nel procedimento principale relativo alla concessione della misura alternativa - dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la discus- sione della revoca della medesima. Anzi, rimarca il ricorrente che l'intera vicenda della revoca era stata condotta senza alcun avviso o notifica al difensore, anche con riferimento al decreto di sospensione provvisoria della misura alternativa da parte del Magistrato di sorveglianza, così sussistendo la nullità del provvedi- mento impugnato e dell'intero procedimento. L'unica informazione relativa a detta procedura era stata effettuata dalla Procura Generale di Napoli, che aveva notificato l'ordine di esecuzione sulla base dei provvedimenti adottati dal Tribunale di sorveglianza. 2.1. Ripercorse le vicende del procedimento esecutivo, si segnala che era stato emesso un decreto di irreperibilità del condannato, al quale era seguita la nomina di un difensore di ufficio, ritenuta nel ricorso in palese contrasto con la disciplina delle notificazioni, poiché non si trattava di una prima notificazione e soprattutto il Norelli non era mai stato privo di difensore, in quanto assistito dallo stesso difensore di fiducia fin dalla fase di cognizione. Si sarebbe quindi dovuta applicare la norma dell'art. 161 cod. proc. pen., trattandosi di un soggetto ben identificato e già domiciliato, sia presso se stesso che presso il difensore ricorrente. 2.2. Con memoria del 30/1/2023, trasmessa digitalmente, il difensore ha ulteriormente segnalato che nell'istanza di concessione della misura alternativa [OSCURATO:PERSONA] aveva formalmente eletto domicilio - ai sensi dell'art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen. - presso lo studio del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], così da evidenziare una volta di più che tutte le notificazioni e gli avvisi riguardanti detto procedimento sarebbero dovuti avvenire al domicilio eletto presso il difensore. Si tratta di omessa citazione della parte e del difensore, ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., che comporta la nullità del procedimento.3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza, dovendo convenirsi con i rilievi difensivi circa la nullità assoluta per omessa notifica, al difensore di fiducia chiaramente individuato anche per la fase relativa alla esecuzione della pena, dell'udienza per la revoca della misura davanti al Tribunale di Sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti processuali, al quale questa Corte è abilitata in ragione della natura procedimentale del vizio dedotto, si deve constatare la omessa notificazione al difensore di fiducia, nonché domiciliatario del Norelli, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la discussione della revoca dell'affidamento in prova. In detta procedura, infatti, il condannato è stato rappresentato da un difensore d'ufficio. 1.2. Ritiene questa Corte che l'intervenuta nomina del difensore di fiducia per la fase di ammissione alla misura alternativa, anche in qualità di domicilia- tario, avrebbe dovuto comportare che le notificazioni a seguito dell'emissione del decreto di irreperibilità dovevano effettuarsi a detto difensore nominato, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. peri., prevedendosi la designazione di un difensore soltanto all'imputato che ne sia privo. 1.3. Invero, l'omessa notificazione tanto alla parte interessata che al suo difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza determina la nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo lett. c), e 179, comma primo u.p., cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, Gallieri, Rv. 244657. se,3 u44 . 24k3o,(-W- 2b/o3/ 2c3s (U4h1-÷am 4,3 5 I 8)- 1 .4 . Ne consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza per la rinnovazione del procedimento, previa corretta effettuazione delle notificazioni. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso il giorno 14 febbra