CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15594/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna dell'imputato per il reato di furto aggravato. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura (relativi alle incertezze sullo stato dei luoghi in cui vi era l'allaccio abusivo ed alla quantità' di energia elettrica sottratta) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla condotta dell'imputato ed alle testimonianze che avevano portato a ritenerlo colpevole), e si risolve in doglianze in punto di fatto, che tentano di indurre il Collegio ad una rivalutazione delle risultanze processuali, preclusa al giudice di legittimità. Come noto, esulano dal sindacato della Corte di cassazione - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Considerato che, anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla contestazione delle aggravanti di cui all'art. 625 c.p., è inammissibile, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è meramente riproduttivo di profili di censura (mancata destinazione al pubblico servizio del "quadretto" in cui vi era l'eventuale allaccio abusivo e mancanza dell'elemento fraudolento) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda ultima parte di pag. 3 della sentenza impugnata) 4. Ritenuta l'inammissibilità del motivo di censura dedicato a contestare la presenza delle doppie aggravanti del reato di furto di energia elettrica, diviene manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente invoca l'improcedibilità per mancanza di querela, peraltro in maniera del tutto generica.Peraltro, in ordine al difetto di condizione di procedibilità, in mancanza di idoneo atto querelatorio, occorre chiarire che non vi sono questioni di improcedibilità rilevabili, in ragione della sopravvenuta disciplina più favorevole prevista dal d.lgs. n. 150 del 2022, poiché, secondo la condivisa opzione delle Sezioni Unite - che si sono pronunciate in una situazione analoga derivata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018 -, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di discipline normative sopravvenute ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). In altre parole, la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen