CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] n. a Crotone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. a Crotone il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Crotone, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, in data 14/6/2021, dep. il 23/6/21 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del P.G., Dott.M.G. Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Crotone, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, rigettava la richiesta ex art. 324 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip di Crotone che, in data 10/4/2021, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, dell'importo di euro 373.757,67 quale profitto del reato di truffa aggravata in oQj concorso ex art. 640b1s cod.pen., provvisoriamente ascritto agli imputati. L'ordinanza impugnata, dopo aver premesso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.1, legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], mediante il procuratore [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva siglato una convenzione con il Dipartimento 12 della Regione Calabria per accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito dei pacchetti integrati di agevolazione (c.d.P.I.A.) in relazione al progetto concernente la ristrutturazione e l'adeguamento dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], struttura ubicata nel Comune di Cotronei, ha illustrato le emergenze a sostegno della tesi d'accusa secondo cui [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore della sorella Francesca e amministratore di fatto della società, avrebbe ottenuto l'accesso ai fondi pubblici in misura superiore alle spese effettivamente sostenute, a tal fine attestando costi mai sostenuti ovvero sostenuti in misura inferiore ovvero sostenuti in periodi antecedenti la stipula della convenzione, utilizzando documentazione fiscale falsa, con conseguente induzione in errore dell'ente regionale. Ha, quindi, rigettato le eccezioni processuali proposte dalla difesa e le doglianze concernenti la sussistenza del fumus commissi delicti, analizzando le singole voci di spesa che si assumono indebitamente rendicontate, pervenendo alla conferma della misura cautelare reale. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli indagati che, con unico atto, hanno dedotto i motivi di seguito sunteggiati: 2.1 la violazione degli artt. 327, comma 7, e 309, commi 9 e 10, cod.proc.pen. per avere il Tribunale del riesame erroneamente disatteso l'eccezione relativa alla perdita di efficacia della misura, ritenendo che il termine perentorio di giorni 15 per la decisione decorra dalla data di ricezione degli atti e non da quella di presentazione dell'istanza, in contrasto con il tenore delle disposizioni e con gli esiti imposti da un'interpretazione aderente alla ratio legis e costituzionalmente orientata. La difesa lamenta, inoltre, che, nonostante la tempestiva richiesta formulata in data 7/5/21, gli atti sono stati messi a disposizione della difesa solo il 14 giugno, ovvero il giorno precedente l'udienza fissata per la trattazione; 2.2 la violazione degli artt. 347 e 370 cod.proc.pen., avendo l'ordinanza impugnata disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti processuali fondata sul rilievo che la Guardia di Finanza ha omesso di trasmettere senza ritardo la notizia di reato al P.m., effettuando di iniziativa e senza alcuna delega l'acquisizione della documentazione e l'assunzione di alcuni indagati senza le garanzie di legge. Il Tribunale ha ritenuto che la P.g. potesse svolgere autonomamente le indagini sebbene nella specie l'informativa depositata rappresenti l'esito finale delle investigazioni, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 347, commi 1 e 3, cod.proc.pen. che impongono di riferire senza ritardo o immediatamente la notizia di reato al P.m.;2.3 la violazione degli artt. 324 e 125 cod.proc.pen.per avere l'ordinanza impugnata disatteso i rilievi difensivi circa il difetto di autonoma valutazione da parte del Gip dei presupposti legittimanti la misura adottata, nonostante il giudice emittente avesse solo superficialmente indicato la condotta dei singoli indagati senza rapportarla ai fatti realmente accaduti. Secondo la difesa il Tribunale cautelare ha reso una motivazione solo apparente, come emerge dalla mancata valutazione dei rilievi in ordine all'individuazione del periodo di ammissibilità delle spese suscettibili di rimborso, che deve tener conto della specifica tipologia di esborsi sopportati, ovvero dal travisamento delle perizie giurate versate in atti, come nel caso delle contestazioni relative alle prestazioni della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del Dott. [OSCURATO:PERSONA], ovvero degli acquisti effettuati dalla ditta RCC di [OSCURATO:PERSONA] o, ancora, dell'appalto dei lavori alla ditta [OSCURATO:PERSONA]; 2.4 la violazione degli artt. 321 cod.proc.pen., 640 bis e 322 ter cod.pen. con riguardo alla reiezione delle doglianze relative all'applicazione della misura in relazione al conto corrente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sebbene si tratti di società con autonomia patrimoniale ed estranea al reato, circostanze che avrebbero dovuto condurre ad escludere la confiscabilità delle disponibilità finanziarie ovvero a limitarla alle somme presenti e non anche ad estenderla a quelle future. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha autorevolmente chiarito che, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro, non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento in caso di violazione) per la trasmissione degli atti al tribunale atteso che, per il riesame delle misure cautelari reali, il termine per la trasmissione degli atti al tribunale, è rimasto invariato, nella sua durata di un giorno e nella sua natura ordinatoria (Sez. U. n. 26268 del 28/3/2013, Cavalli, Rv. 255582). La predetta decisione ha operato un approfondito scrutinio della difforme opinione in questa sede riproposta, chiarendo che il legislatore invece di riprodurre, nel comma 7 dell'art. 324, "le formule verbali dei commi 9 e 10 dell'art. 309 (così come si presentavano prima della riforma del 1995), le ha richiamate perché si abbiano per trascritte. Tale modalità di "incorporazione" per relationem comporta, inevitabilmente, la cristallizzazione della disposizione normativa recepita, che dunque, una volta inglobata nella norma che la richiama, ne entra a far parte integrante e non segue le eventuali "sorti evolutive" della norma richiamata". Ha, quindi, qualificato il rinvio normativo di cui trattasi come di natura statico- recettizia, che impone di ignorare il novum legislativo che abbia eventualmente inciso la norma richiamata, concludendo che la riforma dell'art. 309 cod. proc. 3 eiQL pen., operata dalla legge 332 del 1995, non ha modificato l'art. 324 dello stesso codice e che, dunque, il rinvio che tale ultimo articolo fa all'art. 309 deve essere inteso come rinvio al testo previgente, sicché unico termine perentorio nella procedura di riesame delle misure cautelari reali rimane quello originario di 10 giorni entro i quali la decisione deve essere assunta dal Tribunale. Il quadro ermeneutico non risulta modificato anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., avendo la giurisprudenza di legittimità confermato che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen, deve intendersi, tuttora, riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790) ovvero che non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, bensì il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Rv. 277566). 2. Destituita di pregio è anche l'eccezione di inutilizzabilità degli atti investigativi svolti dalla Guardia di Finanza prima dell'intervento del P.m. Invero, la lettura dell'art. 347 cod.pen. accreditata dalla difesa non trova conforto nel tenore letterale della disposizione, la quale, al comma 1, prescrive che "acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al P.m., per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione". L'obbligo di comunicare senza indugio la notizia di reato s'accompagna, dunque, all'espressa previsione normativa di una serie di attività investigative, rimesse all'iniziativa della P.g., che vanno dalla raccolta delle fonti di prova all'identificazione di potenziali indagati, pp.00. e testi, secondo quanto disposto al comma 2. Inoltre, come esattamente osservato dall'ordinanza impugnata, l'eventuale ritardo nella comunicazione al P.m. della notitia criminis può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari o, ricorrendone i presupposti, integrare l'ipotesi di omessa denunzia, ma non può refluire -in assenza di espressa previsione- sull'utilizzabilità degli atti acquisiti. 3. Con il terzo motivo la difesa censura surrettiziamente vizi di motivazione, la cui delibazione è normativamente preclusa.Questa Corte con orientamento consolidato ritiene che, in tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali, costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008,Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 5807 del 18/1/2017,Rv. 269119; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Rv. 269296; n. 49168 del 13/10/2015, Rv. 265322). Si è, altresì, chiarito che resta fuori dall'area di deducibilità l'affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod.proc.pen. nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Rv. 270543 ). Nella specie, il Tribunale cautelare ha reso una motivazione completa, effettiva e persuasiva in relazione a tutte le voci di spesa, oggetto di contestazione da parte della difesa, ai fini della conferma del fumus commissi delicti, confutando in maniera diffusa le obiezioni difensive in questa sede riproposte, con sollecitazione ad una rivalutazione che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. Inoltre, il collegio cautelare ha scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici le censure concernenti il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti oggetto di provvisoria incolpazione. 4. Con riguardo al quarto motivo deve rilevarsi il difetto di legittimazione dei ricorrenti alla censura, avendo gli stessi proposto impugnazione in proprio e non in veste di legale rappresentante o procuratore generale della società. Questa Corte ha precisato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, ritenendo immune da censure l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società a responsabilità limitata, presentata dall'indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992, nello stesso senso, Sez. 3, n. 47313 del 17/5/2017, Rv.271231, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio).4.1 Deve aggiungersi che la doglianza è, comunque, infondata giacché nel vigente sistema cautelare reale l'ente che trae profitto dall'altrui condotta illecita non può mai essere considerato terzo "estraneo" al reato (tra molte, in materia tributaria, Sez. 3, n. 17840 del 05/12/2018, dep. 2019, Rv. 275599-02). Pertanto, nel caso di concorso di persone in uno dei reati indicati dall'art. 322 ter cod. pen. e di coinvolgimento di enti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (o diretta: Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037-01) del profitto del reato può incidere contemporaneamente ed indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto (Sez. 2, n. 45520 del 27/10/2015, Rv. 265533; Sez. 6, n. 1676 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 277589). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, stante la complessiva infondatezza, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i rico