CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 gennaio 2024
Cassazione n. 04060/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36864/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1078/2018, depositata il28.5.2018della Corte d’Appello di Catanzaro; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’attuale contro ricorrente e ricorrente incidentale si rivolse al Tribunale di Catanzaro per chiedere la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero della Salute, dell’Università degli Studi di Napoli «Federico II» e dell’Università degli Studi di Roma «[OSCURATO:PERSONA]» al pagamento di una sommapari a quella che avrebbe dovuto percepire durante lo svolgimento – negli anni tra il 1981 e il 1991 – di due corsi di specializza zione medica (Medicina interna e Nefrologia), qualora l’Italia avesse tempestivamente adempiuto all’obbligo, imposto dalla (allora) Comunità europea, di assicurare ai medici in formazione un adeguato trattamento economico. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, accolse la domanda in quanto proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiarando il difetto di legittimazione passivadi tutti gli altri convenuti. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri si rivolse quindi alla Corte d ’ Appello d i Catanzaro , la quale , in parziale accoglimento dell’impugnazione, riformò la sentenza di primo grado, negando il diritto dell’appellato con riguardo alla specializzazione in Nefrologia e condannando l’appellante al pagamento della somma capitale di € 26.855,76 con riguardo alla frequentazione del corso di specializzazione in Medicina interna, per la parte svoltasi dopo il 1°.1.1983 (data fissata per l’adeguamento del diritto interno alle direttive comunitarie nn.82/76, 75/363, 75/362). Contro la sentenza della Corte d’Appello la Presidenza del Consiglio dei Ministriha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il medico si è difes o con controricorso , contenente ricorso incidentale articolato in due motivi e ulteriormente illustrato con memoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso principale la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia « violazione e falsa applicazione delle Direttive nn. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, legge n. 370 del 1999, nonché degli artt. 117 Cost. e 1218 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». In sostanza, la ricorrentelamenta che la Corte territoriale abbia riconosciuto al medico specializzando il diritto al pagamento di un importo corrispondente alla borsa di studio introdotta con il d.lgs. n. 257 del 1991 nonostante il corso di specializzazione fosse iniziato prima del 1°.1.1983, data entro cui gli Stati membri avrebbero dovuto adempiere l’obbligo di garantire ai medici in formazione un adeguato trattamento economico. 2.Il motivo è infondato, sulla scorta di quanto di recente e in modo condivisibile affermato dalla giurisprudenza interna ed eurounitaria. 2.1. « Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982 - 1983, ma solo a partire dal 1°gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE» (principio di diritto espresso da Cass. S.U. n. 20278/2022, alla cui compiuta motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; conf. Cass. n. 12677/2023). 2.2. L’interpretazionefavorevole alla posizione del medico specializzando, e fatta propria nella sentenza qui impugnata , è del resto imposta dalla necessità di adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha risposto all’ordinanza interlocutori a delle Sezioni Unite, c on la sentenza 3.3.2022 (nella causa C - 590/20 ) , dichiara nd o che l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1 e 2 , e l ’ allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla dir ettiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata invigore, il 29.1.1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopoche sia scaduto, in data 1 ° .1. 1983 , il termine di adeguamento, deve – p er il periodo della formazione e con decorrenza dal 1°.1.1983 –essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir ettiva 75/363/CEE. 2.3. In definitiva, ciò che rileva è l’epoca di frequenza del corso di specializzazione (che deve essere successiva al 31.12.1982) e non quella di iscrizione al corso (che può essere anche precedente). 3. Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.) con riferimento al d.P.R. n. 999 del 1978, artt. 554, 555, 556, 557». La Corte d’Appello ha negato al medico il diritto all’assegno sul presupposto che egli abbia frequentato un corso di specializzazione in nefrologiadi durata triennale, mentre l ’ a rt. 5 della direttiva 363/75/CEE richi ede, per il corso di specializzazione in nefrologia, una durata minima di quattro anni. Il medico specializzato rileva che lo Statuto dell’Università degli Studi di Napoli «Federico II» prevede, per il corso di specializzazione in nefrologia, la durata di almeno quattro anni e, quindi, contesta la decisione della Corte d’Appello laddove gli ha negato il diritto al ristoro corrispondente al valore della borsa di studio per questa specializzazione sul presupposto che avesse una durata solo triennale. 3.1. Il motivo è fondato, nei termini di seguito esposti. Non è in discussione il contenuto della norma europea, che impone agli Stati membri di vigilare affinché sia rispettat a la durat a minim a delle formazioni specializzate che sono ammesse al mutuo riconoscimento e che assicurano al medico il diritto a una adeguata remunerazione, e che fissa, per la specializzazione in nefrologia, la durata minima di quattroanni. La Corte d’Appello di Napoli ha preso atto che l’attuale ricorrente incidentale ha conseguito il diploma in nefrologia medica presso l’Università «Federico II», ma ha affermato – valorizzando una asserita ammissione del medico – che ciò sarebbe avvenuto all’esito della frequentazione di un corso triennale e non quadriennale.Sennonché, in tal modo, la Corte territoriale ha risoltocon una considerazione solo in fatto una questione che coinvolge , invece, anche un aspetto in diritto, posto che lo Statuto dell’Università di Napoli «Federico II»prevede, all’art. 555, per la scuola di specializzazione in nefrologia, istituita con l’art. 1 del d.P.R. n. 999 del 1978,che « La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione». Una volta appurato che il medico è in possesso di un certificato di diploma in nefrologia rilasciato dall’Università «Federico II», il giudice del merito non avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto di una dichiarazione sulla durata del corso contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, così elimina ndo dall’ambito della propria cognizione l ’ accerta mento su lla conformità di quel titolo a quanto disposto ne llo Statuto dell’Università per la specializzazione in nefrologia, in termini di frequenza delle lezioni e di superamento degli esami indicati all’art. 556 del medesimo Statuto. 3.2. Perché si proceda a tale doveroso accertamento, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 4. Il secondo motivo di ricorso incidentale riguarda la decisione sulle spese di lite e denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) con riferimento agli artt. 2909 c.c., 324 e 329, comma 2, c.p.c., nonché all’art. 112 c.p.c. e dell’art. 156, comma 2, c.p.c.».Il motivo rimane assorbito, perché la cassazione della sentenza in seguito all’accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale comporta la necessità, per il giudice del rinvio, di provvedere nuovamente sulle spese di lite. 5. Si dà atto che non sussist ono i presuppost i per il raddoppiodel contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ; per quanto riguarda il ricorso incidentale, in base all’esito del giudizio, per quanto concerne, invece, il ricorso incidentale, perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato, che non paga contributo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso principale , accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla