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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 37251/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] RAHMAN (CUI 04MX980) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta clisamina, ad opera del giudice di appello, dei motivi di impugnazione.

Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti e in relazione ai quali si denuncia carenza di motivazione, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiama a massime giurisprudenziali e contestazioni sullo stile del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA],p rete [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] RAHMAN (CUI 04MX980) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta clisamina, ad opera del giudice di appello, dei motivi di impugnazione. Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti e in relazione ai quali si denuncia carenza di motivazione, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiama a massime giurisprudenziali e contestazioni sullo stile del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA],p rete [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37251/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris