CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.256/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa (stante l’intervenuta rinuncia dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) dal professor avvocato [OSCURATO:PERSONA] presso cui è elettivamente domiciliata in Roma, piazza d’Aracoeli, n. 1. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2295/2015, depositata in data 26 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Silenzio rifiuto Trib. Erariali 2010 1. In data 9 marzo 2010 la UFFB, successivamente incorporata dalla contribuente [OSCURATO:SOCIETA]., stipulava due contratti di finanziamento, rispettivamente del valore di € 40.000,00 e € 7.000,00 con le società Cordusio RMBS – [OSCURATO:SOCIETA]. e Cordusio RMBS – [OSCURATO:SOCIETA]. Le dette operazioni di finanziamento venivano asserite come erroneamente assoggettate all’imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e ss. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella misura dello 0,25% del loro ammontare complessivo. In data 29 settembre 2010, la società UFFB presentava all’ufficio la denuncia delle operazioni effettuate nel primo semestre 2010, da assoggettare alla disciplina dell’anzidetta imposta sostitutiva, tra le quali comparivano anche i finanziamenti di cui sopra e, successivamente, ne effettuava il pagamento. In data 16 marzo 2011, la contribuente presentava all’ufficio istanza di rimborso per l’imposta sostitutiva versata sui finanziamenti, sul presupposto che i detti contratti, in quanto stipulati all’estero, fossero carenti del presupposto della territorialità previsto quale requisito determinante dalla disciplina del d.P.R. n. 601 del 1973. In assenza di risposta dell’Agenzia, si formava un silenzio-rifiuto rispetto all’istanza della contribuente. 2. Avverso detto silenzio-rifiuto, la ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, sottolineando la mancata dimostrazione di parte ricorrente sia del versamento delle somme che dei presupposti per il rimborso e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n. 238/09/2013, respingeva il ricorso della contribuente e la condannava alla rifusione delle spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia ; si costituiva anche l’ U fficio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 5. Consentenza n. 2295/2015 , depositata in data 26 maggio 201 5, la C.t.r. adita respingeva il gravame della contribuente, confermando l’operato del giudice di prime cure e condannandola alla rifusione delle spese di giudizio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Ufficio siè costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 17 marzo 2023 per la quale la quale la contribuente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione, falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 15 e ss. del d.P.R. n. 601 del 1973, e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non dimostrato che le operazioni poste in essere non abbiano spiegato effetti anche in Italia. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione, falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error iniudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito in giudizio la prova dell’effettivo versamento della somma chiesta a rimborso, avendo depositato documenti privi del carattere di ufficialità e certezza. 2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, va esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso. 2.1. Esso è inammissibile, in quanto censura la sentenza nella parte in cui la C.t.r. ha ritenuto che la ricorrente non abbia fornito in giudizio la prova dell’effettivo versamento della somma chiesta a rimborso, avendo depositato documenti privi del carattere di ufficialità e certezza. La doglianza evidentemente mira ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito; nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha dato conto delle ragioni della decisione ed il ragionamento probatorio manifestato con la motivazione si è mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile(Cass. 12/02/2008, n. 3267). Le censure ivi rappresentate rivest ono una natura meritale profilandosi esse evidentemente p reordinat e ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie in quanto la ricorrente pro pone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. In altri termini viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione, con una motivazione immune da violazioni di legge - disattendendo la tesi del contribuente secondo cui l'assoggettamento ad imposta sostitutiva è previsto esclusivamente per i contratti effettivamente stipulati per iscritto nel territorio dello Stato prescindendo del tutto dalle modalità con cui le somme sono impiegate – fornisce agevole contezza di come la contribuente non ha fornito alcuna prova, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., che dette operazioni non abbiano spiegato effetti anche in Italia. Vieppiù che la C.t.r. spiega chiaramente che la contribuente non ha dimostrato che l’imposta sostitutiva ex artt. 15 e ss. del d.P.R. n. 601 del 1973 (pari ad € 117.500,00) chiesta, poi, a rimborso, sia stata effettivamente versata o comunque ricompresa in quel più elevato importo versato per le operazioni relative al primo semestre 2010, pari ad € 23.352.484,23, atteso che la documentazione prodotta in giudizio si concretava in fogli anonimi e appunti interni all’istituto bancario privi dei caratteri di ufficialità e certezza. Del resto, anche le argomentazioni proposte nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. dalla contribuente (“ In particolare, l’odierna r icorrente ha lamentato la circostanza che la decisione della C.t.r. si è unicamente fondata su un documento redatto dalla società su carta intestata che in realtà non costituiva la prova a supporto della richiesta di rimborso. Invero, tale documento interno costituiva un prospetto redatto dalla società che fornisce il dettaglio delle imposte sostitutive relative alle operazioni del primo semestre 2010, la cui sommatoria è stata esposta nella Dichiarazione ed è stata versata con il conseguente modello di pagamento F23 ”. In altri termini, l’odierna Ricorrente non nega la circostanza che il documento sui cui la CTR ha fondato la propria decisione fosse un prospetto di riepilogo su carta intestata della società (non certo un foglio anonimo), tuttavia si duole del fatto che quest’ultimo è stato prodotto in giudizio al mero scopo di dettagliare gli importi complessivi contenuti nella Dichiarazione e nel modello di pagamento prodotti in giudizio, onde individuare l’ammontare oggetto della richiesta di rimborso ) depongono nel senso di una tesi difensiva in ragione della quale la documentazione prodotta nel giudizio di merito proverebbe una circostanza che, invece, la C.t.r. ha ritenuto non fosse provata, chiedendo alla Corte, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, di valutare tale documentazione in modo difforme da come ha fatto il Giudice di appello. 3. Conseguentemente, deve ritenersi l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, atteso che il rigetto del secondo motivo di ricorso preclude in ogni caso un diverso esito della controversia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in€ 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo d