CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 34339/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13210/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 17201/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bologna; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34339/2025 Roma, lì, 21/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 17 ottobre 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto le sue richieste di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare o dell’affidamento in prova al servizio sociale, per la mancanza di un domicilio idoneo e di fonti di sostentamento lecite, elementi che impongono di formulare una prognosi di elevato rischio di recidiva; rilevato che il ricorrente deduce la erroneità e contraddittorietà dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale asserito la mancanza di un domicilio idoneo, pur dando atto che tale [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente comunicato all’UEPE la sua disponibilità ad ospitarlo, confermando tale disponibilità alla polizia giudiziaria; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con l’ordinanza impugnata, che ha valutato inattendibile la dichiarazione di disponibilità del signor [OSCURATO:PERSONA], perché egli non si è mai presentato personalmente a confermare tale disponibilità, lasciando non compiutamente accertata la propria identità ed omettendo, altresì, di inviare la dichiarazione scritta e documentata che aveva promesso; inoltre non si confronta con l’affermazione della totale mancanza di indicazioni circa le modalità con cui procurarsi le risorse necessarie per il proprio sostentamento, e la conseguente valutazione della sussistenza di un forte rischio di recidiva; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]