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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 45237/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo, limitatamente al capo sub b), l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste,' l'inammissibilità nel resto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 5 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal g.i.p. del Tribunale di Catania, in relazione al reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione ed al reato di detenzione e porto di arma clandestina commesso il 13 aprile 2022.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe valutato correttamente, in punto di dolo di omicidio, l'attendibilità della vittima, che aveva sostenuto di essersi salvata soltanto perché riusciva ad evitare di essere attinto dai colpi di pistola sparati dall'indagato, laddove in realtà gli elementi oggettivi del fatto deporrebbero per l'assenza in questi di volontà omicida.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione della aggravante della premeditazione desunta soltanto dalla circostanza che lo stesso indagato riferisce di aver nascosto la pistola usata per commettere il reato.

Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi con riferimento al reato satellite di detenzione e porto di arma clandestina che non sussisterebbe, in quanto esso è stato desunto solo dalla mancata registrazione ma il catalogo delle armi è stato abrogato.

Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto è stata applicata la custodia in carcere ad un incensurato senza tenere in conto il comportamento tenuto dallo stesso che si è recato dai Carabinieri per autoaccusarsi di aver sparato e senza considerare che lo stesso non ha legami criminali.

3. E' stata chiesta discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente al reato sub b), perchè il fatto non sussiste, e l'inammissibilità del ricorso nel resto.

Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è infondato.

L'ordinanza impugnata ha ricavato l'esistenza dei gravi indizi del dolo di omicidio dal complessivo comportamento dell'agente, che si è appostato in attesa del passaggio del proprietario del terreno limitrofo, [OSCURATO:PERSONA], ha accostato apposta il cancello per obbligare la vittima a fermarsi, e le ha sparato AJ2 contro più colpi di pistola, rompendo il vetro dell'autoveicolo su cui questa viaggiava e colpendola alla mano.

Il ricorrente sostiene di non avere avuto volontà omicida, ma l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, la direzione teleologica della volontà dell'agente debba essere ricavata dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012: in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo"; nello stesso senso v. anche Sez. 1 , Sentenza n. 29101 del 18/6/2019, Musicò, Rv. 276401: "in tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo").

Nel caso in esame, la ordinanza impugnata dà atto che i colpi sono stati sparati ad altezza d'uomo essendo stato trovato il foro di un proiettile anche sullo schienale del sedile lato passeggero, e che il numero dei bossoli rinvenuti facevaC3D pensare alla insistenza nell'agente della volontà di colpire la vittima.

L'ordinanza attribuisce rilievo anche alla circostanza che il numero dei colpi di cui disponeva il reo era limitato, e che lui stesso ammette di aver scaricato completamente l'arma sparando contro il confinante, il che rende non così illogico l'aver dedotto che la successiva fuga della vittima sia stata dovuta non alla mancanza di intenzione dell'agente di portare a termine il piano omicida, ma soltanto alla imprecisione dello stesso nell'attuarlo.In questo contesto non è, in definitiva, illogico che la ordinanza impugnata abbia ritenuto che la condotta dell'agente, valutata ex ante in base alle circostanze del caso concreto, fosse in ogni caso idonea a cagionare la morte del Bonanno.

2. Il secondo motivo, dedicato all'aggravante della premeditazione, è inammissibile.

Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse in quanto l'eventuale eliminazione dell'aggravante non gioverebbe alla situazione cautelare del ricorrente (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508: è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237).

Infatti, i termini di custodia cautelare della fase delle indagini preliminari sarebbero, comunque, pari ad un anno, in quanto il delitto di tentato omicidio è ricompreso nei delitti dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen, richiamato dall'art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e la pena edittale massima, anche eliminata l'aggravante della premeditazione, sarebbe comunque superiore ai sei anni (pena massima dell'omicidio consumato non aggravato pari a 24 anni, applicata la riduzione minima di 1/3 per il tentativo ex art. 56, comma 2, terzo periodo, cod. pen., a 16 anni).

3. Il terzo motivo, dedicato al reato satellite di detenzione e porto di arma clandestina, è inammissibile.

Il motivo, infatti, non era stato proposto davanti al Tribunale del riesame.

Leggendo gli atti trasmessi, infatti, emerge che il riesame era stato proposto con motivi riservati, e che nel verbale di udienza il difensore si è limitato a contestare l'esistenza dei gravi indizi per mancanza del dolo di omicidio e la adeguatezza delle esigenze cautelari.

Esso incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui "il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello".

La disposizione citata è applicabile, infatti, anche al ricorso per cassazione proposto contro le decisioni del Tribunale del riesame (Sez. 2, Sentenza n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226: In tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio.

Fattispecie in cui era stato per la prima volta eccepito in sede di legittimità il vizio di motivazione dell'ordinanza impositiva della misura cautelare in ordine alla identificazione dell'indagato).

4. Il quarto motivo, dedicato alle esigenze cautelari, è infondato.

La ordinanza impugnata motiva la decisione in ordine alla adeguatezza della tipologia di misura applicata, rilevando che l'indagato avrebbe dimostrato di avere contatti criminali grazie ai quali si era procurato un'arma carica clandestina ed avrebbe dimostrato indole violenta e incapacità di controllo programmando un'imboscata a fini omicidiari per vendicarsi del vicino, circostanze da cui l'ordinanza ricava la prognosi negativa sulla futura condotta contenibile solo con la custodia in carcere.

Nel ricorso si sostiene che l'arma non è clandestina, e che quindi da essa non sia possibile inferire l'esistenza di contatti criminali, ma non è un argomento in grado di viziare il percorso logico della ordinanza impugnata, in quanto la circostanza che l'arma avesse una matricola incisa non la rende arma ottenuta tramite canali leciti, posto che la stessa non è mai stata denunciata né acquistata e registrata sul libero mercato.

Nel ricorso si sostiene anche che non si è tenuto conto del comportamento successivo dell'indagato che si è autodenunciato del fatto i recandosi presso i Carabinieri, ma, posto che, in presenza di un domicilio idoneo, il discrimen nella scelta tra applicazione della custodia in carcere o degli arresti domiciliari è costituito dalla possibilità di formulare una prognosi di spontanea osservanza delle prescrizioni che caratterizzerebbero i domiciliari, non è illogico che nel provvedimento impugnato si sia attribuito rilievo subvalente alla costituzione spontanea presso i Carabinieri e rilievo prevalente alla incapacità di autocontrollo, che è un indice evidente dell'inaffidabilità dell'indagato con conseguente prognosi negativa sullo spontaneo adempimento dello stesso delle prescrizioni connesse alla misura extramuraria (Sez. 2, Sentenza n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola, Rv. 275786: In tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato.

Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero disatteso l'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari avanzata da un soggetto accusato di riciclaggio in considerazione dell'evidente protrazione della condotta, svolta con stabilità e professionalità, e del collegamento del predetto con complici operanti in territorio estero).

5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo, limitatamente al capo sub b), l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste,' l'inammissibilità nel resto del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], emessa dal g.i.p. del Tribunale di Catania, in relazione al reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione ed al reato di detenzione e porto di arma clandestina commesso il 13 aprile 2022. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe valutato correttamente, in punto di dolo di omicidio, l'attendibilità della vittima, che aveva sostenuto di essersi salvata soltanto perché riusciva ad evitare di essere attinto dai colpi di pistola sparati dall'indagato, laddove in realtà gli elementi oggettivi del fatto deporrebbero per l'assenza in questi di volontà omicida. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione della aggravante della premeditazione desunta soltanto dalla circostanza che lo stesso indagato riferisce di aver nascosto la pistola usata per commettere il reato. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi con riferimento al reato satellite di detenzione e porto di arma clandestina che non sussisterebbe, in quanto esso è stato desunto solo dalla mancata registrazione ma il catalogo delle armi è stato abrogato. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto è stata applicata la custodia in carcere ad un incensurato senza tenere in conto il comportamento tenuto dallo stesso che si è recato dai Carabinieri per autoaccusarsi di aver sparato e senza considerare che lo stesso non ha legami criminali. 3. E' stata chiesta discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio, limitatamente al reato sub b), perchè il fatto non sussiste, e l'inammissibilità del ricorso nel resto. Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. L'ordinanza impugnata ha ricavato l'esistenza dei gravi indizi del dolo di omicidio dal complessivo comportamento dell'agente, che si è appostato in attesa del passaggio del proprietario del terreno limitrofo, [OSCURATO:PERSONA], ha accostato apposta il cancello per obbligare la vittima a fermarsi, e le ha sparato AJ2 contro più colpi di pistola, rompendo il vetro dell'autoveicolo su cui questa viaggiava e colpendola alla mano. Il ricorrente sostiene di non avere avuto volontà omicida, ma l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, la direzione teleologica della volontà dell'agente debba essere ricavata dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione con riferimento alla situazione che gli si presentava ex ante in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012: in tema di omicidio tentato, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'"animus necandi" assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che si presentava "ex ante" all'imputato, al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo di tentato omicidio dalla pericolosità dell'arma usata - un coltello da cucina con una lama di 17 cm. - dal distretto corporeo attinto, dalla gravità delle lesioni inferte alla vittima e dal comportamento immediatamente successivo dell'indagato, che, nell'effettuare un movimento teso a colpire la vittima alla gola, aveva pronunciato la frase: "Ti sgozzo"; nello stesso senso v. anche Sez. 1 , Sentenza n. 29101 del 18/6/2019, Musicò, Rv. 276401: "in tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo"). Nel caso in esame, la ordinanza impugnata dà atto che i colpi sono stati sparati ad altezza d'uomo essendo stato trovato il foro di un proiettile anche sullo schienale del sedile lato passeggero, e che il numero dei bossoli rinvenuti facevaC3D pensare alla insistenza nell'agente della volontà di colpire la vittima. L'ordinanza attribuisce rilievo anche alla circostanza che il numero dei colpi di cui disponeva il reo era limitato, e che lui stesso ammette di aver scaricato completamente l'arma sparando contro il confinante, il che rende non così illogico l'aver dedotto che la successiva fuga della vittima sia stata dovuta non alla mancanza di intenzione dell'agente di portare a termine il piano omicida, ma soltanto alla imprecisione dello stesso nell'attuarlo.In questo contesto non è, in definitiva, illogico che la ordinanza impugnata abbia ritenuto che la condotta dell'agente, valutata ex ante in base alle circostanze del caso concreto, fosse in ogni caso idonea a cagionare la morte del Bonanno. 2. Il secondo motivo, dedicato all'aggravante della premeditazione, è inammissibile. Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse in quanto l'eventuale eliminazione dell'aggravante non gioverebbe alla situazione cautelare del ricorrente (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508: è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. [OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). Infatti, i termini di custodia cautelare della fase delle indagini preliminari sarebbero, comunque, pari ad un anno, in quanto il delitto di tentato omicidio è ricompreso nei delitti dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen, richiamato dall'art. 303, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e la pena edittale massima, anche eliminata l'aggravante della premeditazione, sarebbe comunque superiore ai sei anni (pena massima dell'omicidio consumato non aggravato pari a 24 anni, applicata la riduzione minima di 1/3 per il tentativo ex art. 56, comma 2, terzo periodo, cod. pen., a 16 anni). 3. Il terzo motivo, dedicato al reato satellite di detenzione e porto di arma clandestina, è inammissibile. Il motivo, infatti, non era stato proposto davanti al Tribunale del riesame. Leggendo gli atti trasmessi, infatti, emerge che il riesame era stato proposto con motivi riservati, e che nel verbale di udienza il difensore si è limitato a contestare l'esistenza dei gravi indizi per mancanza del dolo di omicidio e la adeguatezza delle esigenze cautelari. Esso incorre, quindi, nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen, secondo cui "il ricorso è inammissibile se è proposto (...), fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello". La disposizione citata è applicabile, infatti, anche al ricorso per cassazione proposto contro le decisioni del Tribunale del riesame (Sez. 2, Sentenza n. 11027 del 20/01/2016, Iuliucci, Rv. 266226: In tema di misure cautelari, non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio. Fattispecie in cui era stato per la prima volta eccepito in sede di legittimità il vizio di motivazione dell'ordinanza impositiva della misura cautelare in ordine alla identificazione dell'indagato). 4. Il quarto motivo, dedicato alle esigenze cautelari, è infondato. La ordinanza impugnata motiva la decisione in ordine alla adeguatezza della tipologia di misura applicata, rilevando che l'indagato avrebbe dimostrato di avere contatti criminali grazie ai quali si era procurato un'arma carica clandestina ed avrebbe dimostrato indole violenta e incapacità di controllo programmando un'imboscata a fini omicidiari per vendicarsi del vicino, circostanze da cui l'ordinanza ricava la prognosi negativa sulla futura condotta contenibile solo con la custodia in carcere. Nel ricorso si sostiene che l'arma non è clandestina, e che quindi da essa non sia possibile inferire l'esistenza di contatti criminali, ma non è un argomento in grado di viziare il percorso logico della ordinanza impugnata, in quanto la circostanza che l'arma avesse una matricola incisa non la rende arma ottenuta tramite canali leciti, posto che la stessa non è mai stata denunciata né acquistata e registrata sul libero mercato. Nel ricorso si sostiene anche che non si è tenuto conto del comportamento successivo dell'indagato che si è autodenunciato del fatto i recandosi presso i Carabinieri, ma, posto che, in presenza di un domicilio idoneo, il discrimen nella scelta tra applicazione della custodia in carcere o degli arresti domiciliari è costituito dalla possibilità di formulare una prognosi di spontanea osservanza delle prescrizioni che caratterizzerebbero i domiciliari, non è illogico che nel provvedimento impugnato si sia attribuito rilievo subvalente alla costituzione spontanea presso i Carabinieri e rilievo prevalente alla incapacità di autocontrollo, che è un indice evidente dell'inaffidabilità dell'indagato con conseguente prognosi negativa sullo spontaneo adempimento dello stesso delle prescrizioni connesse alla misura extramuraria (Sez. 2, Sentenza n. 27272 del 17/05/2019, Cacciola, Rv. 275786: In tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero disatteso l'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari avanzata da un soggetto accusato di riciclaggio in considerazione dell'evidente protrazione della condotta, svolta con stabilità e professionalità, e del collegamento del predetto con complici operanti in territorio estero). 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla c
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