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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026

Cassazione n. 12329/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiAngelina-[OSCURATO:PERSONA] - evasionedi imposta - svin-colo irregolareprodotto energe-[OSCURATO:PERSONA] tico - responsabi-lità per eserciziodi poteri di vigi-lanza e controlloGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiovanni [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA]Cron.

R.G.N.15425/2025Pierpaolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 15425/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]),dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliata presso lo studiodell’ultimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 47;Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 256/25/2025, depositata il 21 gennaio 2025 e nonnotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 256/25/2025 veniva accolto l’appello proposto dall’Agen-zia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Brescia n. 84/15/2007 con cui era stato accoltoil ricorso introduttivo della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di pa-gamento n. 278/05 con cui veniva invitata a versare a favore dell’Era-rio, a titolo di responsabile solidale con [OSCURATO:PERSONA], quale titolaredella concessione afferente ad impianto di rifornimento autostradale,la somma di euro 732.924,04 a titolo di imposta, oltre accessori.2.

Sulla base di p.v.c. veniva contestata alla società la sottrazioneall’accertamento e, per l’effetto, al pagamento, delle accise corrispon-denti all’immissione in consumo clandestina di 1.564.500 litri di petro-lio lampante, ceduto come gasolio per autotrazione, nel corso deglianni 1999, 2000 e 2001.

Dai fatti scaturiva anche un’indagine penale.Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/20263.

Secondo il giudice di primo grado, non vi era alcuna responsabilitàdella [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che l’attività illecita esercitata dal ge-store nei locali e con le attrezzature affidategli in gestione non si tra-duceva in una violazione degli obblighi fiscali derivanti dalla gestionedell’impianto stesso, e la CTP escludeva anche la culpa in vigilando daparte della società, decisione inizialmente confermata in appello.4.

La Corte di cassazione con ordinanza n. 10689/2020, depositata indata 05/06/2020, annullava tale decisione e rinviava la controversiaper nuovo esame al giudice di secondo grado, sotto il profilo dell’ac-certamento della sussistenza della responsabilità solidale in capo allaTamoil in qualità di concessionario dell’impianto di distribuzione.5.

In sede di rinvio il giudice stabiliva che non sussisteva responsabilitàdella società e, con l’ordinanza n. 11240/2023, la Cassazione annullavaanche tale sentenza, poiché non riscontrava alcun autonomo ragiona-mento valutativo svolto dalla CTR in sede di riassunzione del giudizio,alla stregua delle indicazioni contenute nel principio di diritto prece-dentemente affermato dalla Corte, e rinviava nuovamente al giudice disecondo grado.6.

La CGT2 con la sentenza n. 256/25/2025 accoglieva infine l’appellodell’Ufficio stabilendo che la responsabilità solidale del concessionarionon era limitata esclusivamente ai soli obblighi di gestione ordinaria,ma doveva necessariamente essere estesa a tutti gli obblighi conse-guenti alla gestione di un impianto di distribuzione, con onere di con-trollare non solo la corretta compilazione del registro di carico e scarico,ma anche di porre in essere adeguati ed approfonditi controlli anchesullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qualitàdei prodotti.7.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contri-buente, affidato due motivi, cui replica con controricorso l’Agenzia delleNumero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026Dogane e dei Monopoli.

Entrambe le parti depositano memorie exart.380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., Tamoil deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 384 cod. proc. civ. e l’illegittimità della sentenza impugnataper aver ritenuto sussistente la responsabilità della ricorrente, ai sensidell’art. 25, comma 5, TUA, senza procedere all’accertamento dei fattie al loro riesame come disposto dalla Corte di cassazione.2.

Il secondo motivo della società censura, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedell’art. 25, comma 5, TUA e dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. peraver ritenuto sussistente la responsabilità indipendentemente dal dili-gente dei poteri di vigilanza attributi dalla legge.3.

I due motivi, con i quali la società si lamenta del fatto che il giudiceavrebbe stabilito la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. senza pro-cedere all’accertamento dei fatti e al loro riesame e dunque senzaconformarsi al precetto dell’ordinanza rescindente, sono interconnessie di trattazione congiunta, e non possono trovare ingresso.La Corte di cassazione con ordinanza n. 10689/2020 ha affermato nelprocesso il principio secondo il quale: «In tema di accise, il concessio-nario dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsa-bile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo delprodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell'impianto,salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente eser-cizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull'impianto previsti dallalegge».Inoltre, con la successiva ordinanza n. 11240/2023, sempre resa interpartes, la Cassazione ha specificato che «Il giudice del rinvio, dunque,Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali si deve ritenere inte-grata – o meno - la prova (a) della sussistenza di uno svincolo irrego-lare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto nonché(b) del diligente esercizio, da parte del concessionario dell’impiantostradale di distruzione di carburante, dei propri poteri ispettivi e dicontrollo sull’impianto medesimo».4.

Orbene, alla luce di quanto precede, il Collegio osserva che la sen-tenza impugnata, innanzitutto, richiama correttamente il contenutodell’art. 25 del T.U.A, il quale disciplina la responsabilità solidale traconcessionario e gestore per gli obblighi derivanti dalla gestionedell’impianto, e il generale rinvio della norma fa riferimento a tutti gliobblighi conseguenti alla gestione di un impianto di distribuzione dicarburanti e, perciò, la solidarietà non si limita ai soli obblighi di ge-stione ordinaria.La responsabilità è prevista, oltre che dal citato art. 25, anche dagliartt. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n.745, conv. con L. 18 dicembre1970, n. 1034 e dall’art. 19, commi 3 e 4, del D.P.R. 27 ottobre 1971,n. 1269, intitolato “Norme per l’esecuzione dell’art.16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni,con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina deidistributori automatici di carburante per autotrazione”.

In particolare,quest’ ultimo articolo al comma 3 ribadisce che il titolare della conces-sione e il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali,solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestionedell'impianto stesso.

Il successivo comma 4 precisa, poi, quali sianogli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto, ossia il concessiona-rio ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negliimmobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manu-tenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti.Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026Il giudice della fase rescissoria, quindi, con riferimento allo svincoloirregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto eall’esercizio dei poteri di controllo attribuiti a Tamoil dalla legge, ac-certa che: «sono emerse gravi irregolarità ed omissioni per gli anni1999, 2000 e 2001 riguardanti il registro di carico e di scarico delprodotto, come analiticamente indicato nel verbale di constatazioneredatto dai militari della Guardia di Finanza.

È quindi evidente come ilgestore Cavagnini sia venuto meno ai più elementari obblighi di rego-lare tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione ivicorrelata, tutti rientranti nella normale ed ordinaria gestione dell’im-pianto».5.

Dopo aver compiuto tale apprezzamento del fatto con riferimentoallo svincolo e all’esercizio dei poteri di vigilanza, il giudice passa allaresponsabilità solidale, agli effetti fiscali, al rapporto tra concessiona-rio e titolare della gestione dell’impianto per gli obblighi derivanti dallagestione dell’impianto stesso, incluso il profilo del diligente esercizio,da parte del concessionario dell’impianto stradale di distruzione di car-burante, dei propri poteri ispettivi e di controllo sull’impianto mede-simo nei termini che seguono.Il giudice afferma «come al concessionario sia riconosciuto il diritto-dovere di effettuare controlli approfonditi non solo sui registri, ma an-che sullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qua-lità dei prodotti.Ne deriva, quindi, che la responsabilità solidale del concessionario nonpossa essere limitata esclusivamente ai soli obblighi di gestione ordi-naria, ma debba necessariamente essere estesa a tutti gli obblighiconseguenti alla gestione di un impianto di distribuzione.

In altri ter-mini, sul concessionario grava l’obbligo di controllare non solo la cor-Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026retta compilazione del registro di carico e scarico, ma di porre in es-sere adeguati ed approfonditi controlli anche sullo stato di manuten-zione degli impianti, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti».6.

Sulla base di tale comprensiva motivazione, ancorata sia sul perti-nente quadro normativo che sul compendio fattuale e probatorio rac-colto nel processo, non può essere accolta la prospettazione della ri-corrente secondo cui il giudice del secondo rinvio non avrebbe com-piuto l’accertamento richiesto dalla Corte di cassazione (v. p.2 memo-ria) e si sarebbe limitato ad affermare l’esistenza di una responsabilitàsolidale tra concessionario e gestore dell’impianto, senza sostanzial-mente prendere in carico le argomentazioni difensive di Tamoil.

L’am-pia e logica argomentazione sopra sintetizzata ha preso in carico iprofili indicati dalle due ordinanze rescindenti sopra riportati, siaquanto allo svincolo irregolare del prodotto energetico, sia quanto alladiligenza nell’esercizio dei poteri ispettivi e di controllo: centrale è laconsiderazione della gravità delle irregolarità e delle omissioni riguar-danti il registro di carico e di scarico del prodotto, tali da determinarel’inosservanza dei più elementari obblighi di regolare tenuta dei regi-stri in questione e della documentazione ivi correlata.Quanto poi al contenuto dell’apprezzamento del fatto, va rammentatoil corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguirenella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezzadelle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla leggevanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomi-stico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo),sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuarequelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un con-testo articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vi-gore dall'altro in vicendevole completamento (v.

Cass. n. 12002 delNumero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/20262017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è che dalla valutazionecomplessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presun-zione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il dirittodel contribuente a fornire la prova contraria.Infine, con riferimento alla valutazione della prova contraria, il Colle-gio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame dielementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto,nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.7.

Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite, liquidate come da di-spositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in complessivi euro 14.000 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggettoComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiAngelina-[OSCURATO:PERSONA] - evasionedi imposta - svin-colo irregolareprodotto energe-[OSCURATO:PERSONA] tico - responsabi-lità per eserciziodi poteri di vigi-lanza e controlloGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiovanni [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:DATA_NASCITA]Cron. R.G.N.15425/2025Pierpaolo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRel.ORDINANZAsul ricorso 15425/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]),dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliata presso lo studiodell’ultimo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 47;Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 256/25/2025, depositata il 21 gennaio 2025 e nonnotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 256/25/2025 veniva accolto l’appello proposto dall’Agen-zia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Brescia n. 84/15/2007 con cui era stato accoltoil ricorso introduttivo della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di pa-gamento n. 278/05 con cui veniva invitata a versare a favore dell’Era-rio, a titolo di responsabile solidale con [OSCURATO:PERSONA], quale titolaredella concessione afferente ad impianto di rifornimento autostradale,la somma di euro 732.924,04 a titolo di imposta, oltre accessori.2. Sulla base di p.v.c. veniva contestata alla società la sottrazioneall’accertamento e, per l’effetto, al pagamento, delle accise corrispon-denti all’immissione in consumo clandestina di 1.564.500 litri di petro-lio lampante, ceduto come gasolio per autotrazione, nel corso deglianni 1999, 2000 e 2001. Dai fatti scaturiva anche un’indagine penale.Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/20263. Secondo il giudice di primo grado, non vi era alcuna responsabilitàdella [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che l’attività illecita esercitata dal ge-store nei locali e con le attrezzature affidategli in gestione non si tra-duceva in una violazione degli obblighi fiscali derivanti dalla gestionedell’impianto stesso, e la CTP escludeva anche la culpa in vigilando daparte della società, decisione inizialmente confermata in appello.4. La Corte di cassazione con ordinanza n. 10689/2020, depositata indata 05/06/2020, annullava tale decisione e rinviava la controversiaper nuovo esame al giudice di secondo grado, sotto il profilo dell’ac-certamento della sussistenza della responsabilità solidale in capo allaTamoil in qualità di concessionario dell’impianto di distribuzione.5. In sede di rinvio il giudice stabiliva che non sussisteva responsabilitàdella società e, con l’ordinanza n. 11240/2023, la Cassazione annullavaanche tale sentenza, poiché non riscontrava alcun autonomo ragiona-mento valutativo svolto dalla CTR in sede di riassunzione del giudizio,alla stregua delle indicazioni contenute nel principio di diritto prece-dentemente affermato dalla Corte, e rinviava nuovamente al giudice disecondo grado.6. La CGT2 con la sentenza n. 256/25/2025 accoglieva infine l’appellodell’Ufficio stabilendo che la responsabilità solidale del concessionarionon era limitata esclusivamente ai soli obblighi di gestione ordinaria,ma doveva necessariamente essere estesa a tutti gli obblighi conse-guenti alla gestione di un impianto di distribuzione, con onere di con-trollare non solo la corretta compilazione del registro di carico e scarico,ma anche di porre in essere adeguati ed approfonditi controlli anchesullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qualitàdei prodotti.7. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contri-buente, affidato due motivi, cui replica con controricorso l’Agenzia delleNumero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026Dogane e dei Monopoli. Entrambe le parti depositano memorie exart.380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., Tamoil deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 384 cod. proc. civ. e l’illegittimità della sentenza impugnataper aver ritenuto sussistente la responsabilità della ricorrente, ai sensidell’art. 25, comma 5, TUA, senza procedere all’accertamento dei fattie al loro riesame come disposto dalla Corte di cassazione.2. Il secondo motivo della società censura, in rapporto all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazionedell’art. 25, comma 5, TUA e dell’art. 1176, comma 2, cod. civ. peraver ritenuto sussistente la responsabilità indipendentemente dal dili-gente dei poteri di vigilanza attributi dalla legge.3. I due motivi, con i quali la società si lamenta del fatto che il giudiceavrebbe stabilito la responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. senza pro-cedere all’accertamento dei fatti e al loro riesame e dunque senzaconformarsi al precetto dell’ordinanza rescindente, sono interconnessie di trattazione congiunta, e non possono trovare ingresso.La Corte di cassazione con ordinanza n. 10689/2020 ha affermato nelprocesso il principio secondo il quale: «In tema di accise, il concessio-nario dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsa-bile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo delprodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell'impianto,salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente eser-cizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull'impianto previsti dallalegge».Inoltre, con la successiva ordinanza n. 11240/2023, sempre resa interpartes, la Cassazione ha specificato che «Il giudice del rinvio, dunque,Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali si deve ritenere inte-grata – o meno - la prova (a) della sussistenza di uno svincolo irrego-lare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto nonché(b) del diligente esercizio, da parte del concessionario dell’impiantostradale di distruzione di carburante, dei propri poteri ispettivi e dicontrollo sull’impianto medesimo».4. Orbene, alla luce di quanto precede, il Collegio osserva che la sen-tenza impugnata, innanzitutto, richiama correttamente il contenutodell’art. 25 del T.U.A, il quale disciplina la responsabilità solidale traconcessionario e gestore per gli obblighi derivanti dalla gestionedell’impianto, e il generale rinvio della norma fa riferimento a tutti gliobblighi conseguenti alla gestione di un impianto di distribuzione dicarburanti e, perciò, la solidarietà non si limita ai soli obblighi di ge-stione ordinaria.La responsabilità è prevista, oltre che dal citato art. 25, anche dagliartt. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n.745, conv. con L. 18 dicembre1970, n. 1034 e dall’art. 19, commi 3 e 4, del D.P.R. 27 ottobre 1971,n. 1269, intitolato “Norme per l’esecuzione dell’art.16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni,con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina deidistributori automatici di carburante per autotrazione”. In particolare,quest’ ultimo articolo al comma 3 ribadisce che il titolare della conces-sione e il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali,solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestionedell'impianto stesso. Il successivo comma 4 precisa, poi, quali sianogli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto, ossia il concessiona-rio ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negliimmobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manu-tenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti.Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026Il giudice della fase rescissoria, quindi, con riferimento allo svincoloirregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto eall’esercizio dei poteri di controllo attribuiti a Tamoil dalla legge, ac-certa che: «sono emerse gravi irregolarità ed omissioni per gli anni1999, 2000 e 2001 riguardanti il registro di carico e di scarico delprodotto, come analiticamente indicato nel verbale di constatazioneredatto dai militari della Guardia di Finanza. È quindi evidente come ilgestore Cavagnini sia venuto meno ai più elementari obblighi di rego-lare tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione ivicorrelata, tutti rientranti nella normale ed ordinaria gestione dell’im-pianto».5. Dopo aver compiuto tale apprezzamento del fatto con riferimentoallo svincolo e all’esercizio dei poteri di vigilanza, il giudice passa allaresponsabilità solidale, agli effetti fiscali, al rapporto tra concessiona-rio e titolare della gestione dell’impianto per gli obblighi derivanti dallagestione dell’impianto stesso, incluso il profilo del diligente esercizio,da parte del concessionario dell’impianto stradale di distruzione di car-burante, dei propri poteri ispettivi e di controllo sull’impianto mede-simo nei termini che seguono.Il giudice afferma «come al concessionario sia riconosciuto il diritto-dovere di effettuare controlli approfonditi non solo sui registri, ma an-che sullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qua-lità dei prodotti.Ne deriva, quindi, che la responsabilità solidale del concessionario nonpossa essere limitata esclusivamente ai soli obblighi di gestione ordi-naria, ma debba necessariamente essere estesa a tutti gli obblighiconseguenti alla gestione di un impianto di distribuzione. In altri ter-mini, sul concessionario grava l’obbligo di controllare non solo la cor-Numero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/2026retta compilazione del registro di carico e scarico, ma di porre in es-sere adeguati ed approfonditi controlli anche sullo stato di manuten-zione degli impianti, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti».6. Sulla base di tale comprensiva motivazione, ancorata sia sul perti-nente quadro normativo che sul compendio fattuale e probatorio rac-colto nel processo, non può essere accolta la prospettazione della ri-corrente secondo cui il giudice del secondo rinvio non avrebbe com-piuto l’accertamento richiesto dalla Corte di cassazione (v. p.2 memo-ria) e si sarebbe limitato ad affermare l’esistenza di una responsabilitàsolidale tra concessionario e gestore dell’impianto, senza sostanzial-mente prendere in carico le argomentazioni difensive di Tamoil. L’am-pia e logica argomentazione sopra sintetizzata ha preso in carico iprofili indicati dalle due ordinanze rescindenti sopra riportati, siaquanto allo svincolo irregolare del prodotto energetico, sia quanto alladiligenza nell’esercizio dei poteri ispettivi e di controllo: centrale è laconsiderazione della gravità delle irregolarità e delle omissioni riguar-danti il registro di carico e di scarico del prodotto, tali da determinarel’inosservanza dei più elementari obblighi di regolare tenuta dei regi-stri in questione e della documentazione ivi correlata.Quanto poi al contenuto dell’apprezzamento del fatto, va rammentatoil corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguirenella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezzadelle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla leggevanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomi-stico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo),sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuarequelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un con-testo articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vi-gore dall'altro in vicendevole completamento (v. Cass. n. 12002 delNumero registro generale 15425/2025Numero sezionale 1735/2026Numero di raccolta generale 12329/2026Data pubblicazione 02/05/20262017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazionecomplessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presun-zione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il dirittodel contribuente a fornire la prova contraria.Infine, con riferimento alla valutazione della prova contraria, il Colle-gio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale(Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame dielementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di unfatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunquepreso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto,nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.7. Il ricorso è perciò rigettato e le spese di lite, liquidate come da di-spositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in complessivi euro 14.000 per compensi, oltre speseprenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12329/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris