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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03431/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 19 ottobre 2020 la Corte d'appello di Messina: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo b), per non avere commesso il fatto, revocando le pertinenti statuizioni civili; b) ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità del medesimo Leotta e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di esercizio arbitrario delle ragioni vantate nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], commesso usando violenza e minaccia nei confronti di quest'ultimo e del fratello Pasquale (capo a), nonché del solo Leotta in relazione al delitto di cui al capo b); c) ha rimodulato la pena inflitta, in ragione dell'assoluzione del Leotta dal capo b) e dell'esclusione della recidiva nei confronti del Palazzolo; d) ha confermato le restanti statuizioni civili.

2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso Leotta.

3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al mancato vaglio di credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a proposito dei due episodi nei quali si era concretizzato il delitto di cui al capo a), avvenuti, rispettivamente in data 10 aprile 2013, presso lo studio professionale di [OSCURATO:PERSONA], e il 10 maggio 2013, presso l'ufficio del Genio civile, dove prestava la propria attività lavorativa [OSCURATO:PERSONA] (in occasione di quest'ultima vicenda erano state provocate, secondo la prospettazione accusatoria, le lesioni di cui al capo b).

In particolare, si è osservato che la Corte territoriale era rimasta silente con riguardo al fatto che l'istruttoria dibattimentale aveva confermato l'inattendibilità delle due parti civili, ossia di [OSCURATO:PERSONA], debitore insolvente che aveva ottenuto somme da numerosi soggetti, senza poi restituirle, e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che stava cercando di vendere un immobile non suo: in altri termini, i due [OSCURATO:PERSONA] avevano cercato con la loro iniziativa di prevenire una denuncia per truffa.

3.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione al ruolo del Leotta nel minacciare [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'episodio dell'aprile 2013, tenuto conto: a) dell'equivocità delle dichiarazioni del secondo (il Leotta avrebbe "inveito"), b) del fatto che nessun altro teste ha riferito di minacce poste in essere dal ricorrente, il quale, anzi, al sopraggiungere di altre persone, era ormai andato via e c) della non decisività delle intercettazioni che confermano solo la richiesta di pagamento del debito.3.3.

Con il terzo motivo, concernente l'episodio del maggio 2013, si lamentano vizi motivazionali, con riguardo all'attribuzione al ricorrente di condotte o espressioni minacciose, in realtà escluse dai testi presenti e solo contraddittoriannente collegate, dalla sentenza impugnata, vista l'assoluzione dal reato di lesioni, «alla consapevolezza, che non poteva non nutrire, della infruttuosità delle loro richieste e della reazione anche violenta del Palazzolo che il rifiuto avrebbe scatenato [... ]».

3.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza della legge penale, per avere la Corte territoriale escluso che fosse decorso il termine di prescrizione, assumendo l'esistenza di una sospensione di 305 giorni, non altrimenti precisata, quanto a cause e computo.

3.5. Con un quinto motivo si lamenta inosservanza della legge penale, con riguardo alle statuizioni conseguenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

4. Ricorso Palazzolo.

4.1. Con il primo motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sostanzialmente riproduce le critiche del precedente ricorso in relazione al tema dell'attendibilità delle parti civili.

Con una seconda articolazione si lamentano vizi nnotivazionalm, denunciando la contraddittorietà della sentenza, quanto alla valorizzazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], e l'equivocità delle intercettazioni, comprovanti solo la richiesta rivolta al debitore inadempiente.

Con una terza articolazione, che investe il reato di cui al capo b), si lamenta l'assenza di prova, quanto ai colpi alla testa di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del silenzio dei testi sul punto e del fatto che i certificati medici in atti attestano solo quanto riferito dal paziente, senza alcun riscontro clinico. 4.2.

Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di legge penale si lamenta il mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione.

4.3. Con il terzo motivo si censura l'omessa o erronea motivazione in punto di sospensione condizionale della pena e si invoca la riduzione della pena inflitta.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comnna 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse del Leotta.

Considerato in diritto Ricorso Leotta.1.

Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza.

La valutazione operata dai giudici di merito sulla credibilità della narrazione delle due parti civili è stata condotta dalla Corte territoriale nel quadro della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, innanzi tutto, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime.

A ciò deve aggiungersi che i giudici di merito, senza restare ancorati a generali valutazioni sulla personalità delle parti civili, hanno operato in concreto la verifica della attendibilità della narrazione di queste ultime alla luce delle dichiarazioni degli altri testimoni, che hanno confermato il contesto aggressivo e le ragioni della presenza degli imputati presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA], prima, e l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], dopo.

Siffatta operazione valutativa si inscrive nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).

Ed è proprio nella verifica della credibilità razionale delle prove, unitariamente apprezzate, che si coglie la solidità logica delle argomentazioni che sorreggono la ricostruzione dei fatti della sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità.

Alla luce del quadro interpretativo tracciato nell'esame del motivo precedente, si osserva che la contraddizione colta nel fatto che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il Leotta aveva inveito contro il fratello del primo (ciò che esprimerebbe nozione diversa dal minacciare) è del tutto insussistente, poiché isola un'espressione generale, trascurando il contesto aggressivo del quale parla il teste e, infatti, poi culminato, quando il Leotta decise di allontanarsi, nell'aggressione fisica da parte del Palazzolo.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 2341.67).

D'altra parte, il fatto che i testi sopraggiunti non abbiano sentito minacce è un dato euristicannente irrilevante, posto che lo stesso ricorrente riconosce che essi sono entrati nella stanza quando il Leotta non era più presente.

Piuttosto, il tema delle intercettazioni - peraltro affrontato del tutto genericamente in ricorso - assume rilievo, in quanto, secondo la sentenza impugnata, rivela la comunanza di intenti tra il Leotta e il Palazzolo, ossia concerne quella valutazione del contesto aggressivo del quale s'è detto e che illumina.

3. Il terzo motivo è del pari inammissibile per assenza di specificità, perché isola singoli brani delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], estraniandoli dal contesto e dai moventi della condotta e, in definitiva, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati.4.

Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, sebbene il calcolo dei periodi di sospensione, alla luce degli atti disponibili, conduca ad un periodo più circoscritto (236 giorni) di quello individuato dalla Corte d'appello, il risultato non muta, collocando lo spirare del termine complessivo in epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado.

In particolare, ai rinvii delle udienze del 6 maggio 2015, del 2 marzo 2016 e del 7 settembre 2016, da contenere in 60 giorni ciascuno, in ragione della ragione di impedimento ad essi sottesa, devono aggiungersi i 56 giorni di sospensione per adesione, all'udienza del 3 maggio 2017, alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria.

Ne segue che il termine di sette anni e mezzo derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., destinato a spirare, in relazione all'episodio attribuito al Leotta il 10 ottobre 2020, si è protratto sino al 3 giugno 2021 (la sentenza di appello è del 19 ottobre 2020).

Ed è appena il caso di ricordare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).

5. Il quinto motivo, logicamente dipendente dai precedenti, ne segue la sorte e ne va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità.

Ricorso Palazzolo

6. Il primo motivo - qui considerato nella complessa articolazione della quale s'è dato conto nel Ritenuto in fatto - è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza.

In linea generale, richiamate per la prima parte delle censure, le considerazioni svolte supra sub 1 e, quanto alla ricostruzione dei fatti, anche i rilievi sub 2, a proposito dell'inamnnissibilità delle prospettazioni tese nella sostanza a conseguire, in sede di legittimità, una rivalutazione delle risultanze istruttorie, si osserva, nel resto, che le doglianze sono di assoluta genericità, anche quanto alla portata delle lesioni, il cui accertamento non richiede affatto, secondo quanto sembra supporre la doglianza, la rilevabilità con esami di laboratorio, essendo sufficiente l'analisi clinica del sanitario.

7. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Ai rilievi dedicati supra sub 4 all'episodio del 10 aprile 2013, va solo aggiunto che l'altro episodio del quale risponde il ricorrente è persino successivo (10 maggio 2013), talché per le ragioni sviluppate nell'esame del quarto motivo del ricorso Leotta, il termine di prescrizione è maturato il 4 luglio 2021, ossia comunque in data successiva a quella della sentenza di secondo grado.

8. Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità, sia quanto alla censura che investe la mancata concessione della sospensione condizionale, preclusa dal fatto che il ricorrente ne ha già beneficiato due volte in precedenza, sia quanto alla invocata riduzione della pena

9. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 19 ottobre 2020 la Corte d'appello di Messina: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo b), per non avere commesso il fatto, revocando le pertinenti statuizioni civili; b) ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità del medesimo Leotta e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di esercizio arbitrario delle ragioni vantate nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA], commesso usando violenza e minaccia nei confronti di quest'ultimo e del fratello Pasquale (capo a), nonché del solo Leotta in relazione al delitto di cui al capo b); c) ha rimodulato la pena inflitta, in ragione dell'assoluzione del Leotta dal capo b) e dell'esclusione della recidiva nei confronti del Palazzolo; d) ha confermato le restanti statuizioni civili. 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Leotta. 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione al mancato vaglio di credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a proposito dei due episodi nei quali si era concretizzato il delitto di cui al capo a), avvenuti, rispettivamente in data 10 aprile 2013, presso lo studio professionale di [OSCURATO:PERSONA], e il 10 maggio 2013, presso l'ufficio del Genio civile, dove prestava la propria attività lavorativa [OSCURATO:PERSONA] (in occasione di quest'ultima vicenda erano state provocate, secondo la prospettazione accusatoria, le lesioni di cui al capo b). In particolare, si è osservato che la Corte territoriale era rimasta silente con riguardo al fatto che l'istruttoria dibattimentale aveva confermato l'inattendibilità delle due parti civili, ossia di [OSCURATO:PERSONA], debitore insolvente che aveva ottenuto somme da numerosi soggetti, senza poi restituirle, e dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che stava cercando di vendere un immobile non suo: in altri termini, i due [OSCURATO:PERSONA] avevano cercato con la loro iniziativa di prevenire una denuncia per truffa. 3.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione al ruolo del Leotta nel minacciare [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'episodio dell'aprile 2013, tenuto conto: a) dell'equivocità delle dichiarazioni del secondo (il Leotta avrebbe "inveito"), b) del fatto che nessun altro teste ha riferito di minacce poste in essere dal ricorrente, il quale, anzi, al sopraggiungere di altre persone, era ormai andato via e c) della non decisività delle intercettazioni che confermano solo la richiesta di pagamento del debito.3.3. Con il terzo motivo, concernente l'episodio del maggio 2013, si lamentano vizi motivazionali, con riguardo all'attribuzione al ricorrente di condotte o espressioni minacciose, in realtà escluse dai testi presenti e solo contraddittoriannente collegate, dalla sentenza impugnata, vista l'assoluzione dal reato di lesioni, «alla consapevolezza, che non poteva non nutrire, della infruttuosità delle loro richieste e della reazione anche violenta del Palazzolo che il rifiuto avrebbe scatenato [... ]». 3.4. Con il quarto motivo si lamenta inosservanza della legge penale, per avere la Corte territoriale escluso che fosse decorso il termine di prescrizione, assumendo l'esistenza di una sospensione di 305 giorni, non altrimenti precisata, quanto a cause e computo. 3.5. Con un quinto motivo si lamenta inosservanza della legge penale, con riguardo alle statuizioni conseguenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 4. Ricorso Palazzolo. 4.1. Con il primo motivo si lamenta mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e sostanzialmente riproduce le critiche del precedente ricorso in relazione al tema dell'attendibilità delle parti civili. Con una seconda articolazione si lamentano vizi nnotivazionalm, denunciando la contraddittorietà della sentenza, quanto alla valorizzazione della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], e l'equivocità delle intercettazioni, comprovanti solo la richiesta rivolta al debitore inadempiente. Con una terza articolazione, che investe il reato di cui al capo b), si lamenta l'assenza di prova, quanto ai colpi alla testa di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del silenzio dei testi sul punto e del fatto che i certificati medici in atti attestano solo quanto riferito dal paziente, senza alcun riscontro clinico. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza di legge penale si lamenta il mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione. 4.3. Con il terzo motivo si censura l'omessa o erronea motivazione in punto di sospensione condizionale della pena e si invoca la riduzione della pena inflitta. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comnna 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse del Leotta. Considerato in diritto Ricorso Leotta.1. Il primo motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. La valutazione operata dai giudici di merito sulla credibilità della narrazione delle due parti civili è stata condotta dalla Corte territoriale nel quadro della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, innanzi tutto, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non si deve tradurre nell'individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle prime. A ciò deve aggiungersi che i giudici di merito, senza restare ancorati a generali valutazioni sulla personalità delle parti civili, hanno operato in concreto la verifica della attendibilità della narrazione di queste ultime alla luce delle dichiarazioni degli altri testimoni, che hanno confermato il contesto aggressivo e le ragioni della presenza degli imputati presso lo studio di [OSCURATO:PERSONA], prima, e l'ufficio di [OSCURATO:PERSONA], dopo. Siffatta operazione valutativa si inscrive nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). Ed è proprio nella verifica della credibilità razionale delle prove, unitariamente apprezzate, che si coglie la solidità logica delle argomentazioni che sorreggono la ricostruzione dei fatti della sentenza impugnata. 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità. Alla luce del quadro interpretativo tracciato nell'esame del motivo precedente, si osserva che la contraddizione colta nel fatto che il teste [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che il Leotta aveva inveito contro il fratello del primo (ciò che esprimerebbe nozione diversa dal minacciare) è del tutto insussistente, poiché isola un'espressione generale, trascurando il contesto aggressivo del quale parla il teste e, infatti, poi culminato, quando il Leotta decise di allontanarsi, nell'aggressione fisica da parte del Palazzolo. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 2341.67). D'altra parte, il fatto che i testi sopraggiunti non abbiano sentito minacce è un dato euristicannente irrilevante, posto che lo stesso ricorrente riconosce che essi sono entrati nella stanza quando il Leotta non era più presente. Piuttosto, il tema delle intercettazioni - peraltro affrontato del tutto genericamente in ricorso - assume rilievo, in quanto, secondo la sentenza impugnata, rivela la comunanza di intenti tra il Leotta e il Palazzolo, ossia concerne quella valutazione del contesto aggressivo del quale s'è detto e che illumina. 3. Il terzo motivo è del pari inammissibile per assenza di specificità, perché isola singoli brani delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], estraniandoli dal contesto e dai moventi della condotta e, in definitiva, aspira ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra ricordati.4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, sebbene il calcolo dei periodi di sospensione, alla luce degli atti disponibili, conduca ad un periodo più circoscritto (236 giorni) di quello individuato dalla Corte d'appello, il risultato non muta, collocando lo spirare del termine complessivo in epoca successiva alla data della sentenza di secondo grado. In particolare, ai rinvii delle udienze del 6 maggio 2015, del 2 marzo 2016 e del 7 settembre 2016, da contenere in 60 giorni ciascuno, in ragione della ragione di impedimento ad essi sottesa, devono aggiungersi i 56 giorni di sospensione per adesione, all'udienza del 3 maggio 2017, alla astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria. Ne segue che il termine di sette anni e mezzo derivante dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., destinato a spirare, in relazione all'episodio attribuito al Leotta il 10 ottobre 2020, si è protratto sino al 3 giugno 2021 (la sentenza di appello è del 19 ottobre 2020). Ed è appena il caso di ricordare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01, proprio con riguardo alla prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). 5. Il quinto motivo, logicamente dipendente dai precedenti, ne segue la sorte e ne va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità. Ricorso Palazzolo 6. Il primo motivo - qui considerato nella complessa articolazione della quale s'è dato conto nel Ritenuto in fatto - è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. In linea generale, richiamate per la prima parte delle censure, le considerazioni svolte supra sub 1 e, quanto alla ricostruzione dei fatti, anche i rilievi sub 2, a proposito dell'inamnnissibilità delle prospettazioni tese nella sostanza a conseguire, in sede di legittimità, una rivalutazione delle risultanze istruttorie, si osserva, nel resto, che le doglianze sono di assoluta genericità, anche quanto alla portata delle lesioni, il cui accertamento non richiede affatto, secondo quanto sembra supporre la doglianza, la rilevabilità con esami di laboratorio, essendo sufficiente l'analisi clinica del sanitario. 7. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Ai rilievi dedicati supra sub 4 all'episodio del 10 aprile 2013, va solo aggiunto che l'altro episodio del quale risponde il ricorrente è persino successivo (10 maggio 2013), talché per le ragioni sviluppate nell'esame del quarto motivo del ricorso Leotta, il termine di prescrizione è maturato il 4 luglio 2021, ossia comunque in data successiva a quella della sentenza di secondo grado. 8. Il terzo motivo è inammissibile per assenza di specificità, sia quanto alla censura che investe la mancata concessione della sospensione condizionale, preclusa dal fatto che il ricorrente ne ha già beneficiato due volte in precedenza, sia quanto alla invocata riduzione della pena 9. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiar
Sentenza Cassazione n. 03431/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris