CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 22865/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Mugnano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Giugliano in Campania il 28/9/1967 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 30/6/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava parzialmente la decisione del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, esclusi gli aumenti a titolo di continuazione e concesse a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti e alla recidiva, rideterminava la pena nei confronti dei prevenuti nella misura di anni due,mesi otto di reclusione ed euro 1.333,33 di multa ciascuno in relazione al delitto di tentata estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416b1s.1 cod.pen. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica nonché con riguardo al diniego delle diminuenti di cui agli artt. 114 e 62 n. 6 cod.pen.;&- nell'interesse di Strino la violazione di legge in relazione alle modalità di effettuazione delle individuazioni fotografiche. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto reiterativo di censure già correttamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica. La Corte territoriale ha, infatti, argomentato sull'apparato circostanziale in termini corretti e persuasivi, dando conto della sussistenza della recidiva sulla base di un giudizio di continuità criminale tra il precedente e il delitto a giudizio ed ha esplicitato le ragioni alla base del diniego delle diminuenti della minima partecipazione e del risarcimento del danno, operato in maniera solo parziale. La difesa sollecita una rivisitazione delle determinazioni del giudice d'appello preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo privo di frizioni logiche. 4. Quanto al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsene la genericità dal momento che i giudici d'appello hanno persuasivamente confutato la doglianza, argomentando circa la piena affidabilità della p.o. e la credibilità delle accuse, anche alla luce dei molteplici riscontri di carattere dichiarativo e documentale acquisiti e richiamati a pag. 5, con cui la difesa non si confronta. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D ' ntis [OSCURATO:PERSONA] C \TA C ty