CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
artt. 21 octiesl. 241/e 71. 212/2000 nonché dell'art. 159 c.p.c.; oltre all'illegittimità dell'accertamento per omessa comunicazione o notifica dei presupposti amministrativi di modifica dei valori dell'area; per avere i giudici di appello ritenuto inammissibile la doglianza con la quale si invocava una generica evocazione di atti presupposti. 7.11 sesto motivo lamenta I'messo esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5, c.p.c., richiamando in rubrica le norme già precedentemente citate; per avere i giudici di appello affermato l'infondatezza della doglianza relativa al quantum della pretesa, atteso che il valore accertato risultava sproporzionato ed eccessivo rispetto al valore del fabbricato stesso. 8.L'ultima censura prospetta la violazione dell'art. 53 d.lgs 546/92, nonché dell'art. 112 c.p.c e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art. 360, n. 3), c.p.c.; per avere la Regionale ritenuto l'inammissibilità della settima doglianza di appello per asserita genericità e ripetitività rispetto agli motivi di gravame, ancorchè il contribuente avesse indicato le norme ritenute violate e avesse allegato la contrarietà ai principi comunitari di trasparenza e legittimo affidamento dell'agire amministrativo. 9. La prima censura è priva di pregio. 9.1E' opinione consolidata di questa giurisprudenza che, in tema di 1Cl, a seguito dell'entrata in vigore del 'art. 11 quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. c alla I. n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, con,. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione a Jtentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificaoilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore 4generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone, peraltro, di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazic ne sul valore dello stesso in comune commercio. ( Cass. 6702/2020; n. 1465'2020; Cass. n. 33576 del 2019; n. 27426 del 2018; n. 11182 del 2014; n. 15792 del 2012).. Si tratta di orientamento che recepisce quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25506/06, la quale ha osservato che: "L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventual oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell'art. 59, comma primo, lettera l f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della , 5maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatoríe, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio". 9.2 Sotto altro profilo, la censura altresì infondata, assorbiti il quarto ed il quinto mezzo. L'articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006 stabilisce che in base al Dlgs 30 dicembre 1992 n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo lo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi. Pertanto, la mera previsione dello strumento urbanistico generale semplicemente adottato dal Comune fa sorgere l'obbligo di corrispondere l'Ici (e oggi l'Imu e la TAasi) sull'area edificabile. Circostanza non subordinata a nessuno specifico adempimento di comunicazione o di notifica. Inoltre, la mancan:a della comunicazione non esclude l'obbligo dichiarativo, previsto dall'articolo 10 del Dlgs 504/1992 (ma anche nell'Imu, articolo 13, comma 12-ter, DI 201/2011). Del resto, con le fonti secondarie del diritto, i PUC condividono i criteri sostanziali della generalità e della capacità innovativa. In particolare, assumono efficacia erga omnes, dalla pubblicazione nell'albo comunale ((art. 10 legge 1150/1942 in relazione all'art. 62 comma terzo del R.D. n. 383/1934 nel testo sostituito dall'art. 21 d .11a legge 530/1947). 10.La seconda censura presenta profili di inammissibilità per la commistione dei motivi, atteso che l'articolEzione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali a /rebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce -agione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione no- n :onsente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate( v. C iss. 7009/2017; 39169 del 09/12/2021). 10.1 E, peraltro, la mancata trascrizione degli avvisi (sia quelli che si assume aver ricevuto in epoca antecedente a quelli opposti) ovvero la loro omessa 6allegazione non consente a questa Corte di verificare se effettivamente l'ente locale abbia applicato una seconda volta la medesima imposta ovvero se abbia, come affermato la C.T.R. esercitato il suo potere di accertamento integrativo. Il principio di autosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicchè la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante "contenutistico" (Cass. n. 18184/2020;n. 13625/2019). Comunque, sotto il profilo dell'omessa pronuncia, essa risulta destituita di fondamento. [OSCURATO:PERSONA] me Regionale si è pronunciata sulla censura relativa al divieto di dopn ia imposizione, affermando che nella specie l'amministrazione comunal( ha esercitato il potere di accertamento integrativo, avendo emesso in primo avviso per l'annualità 2006 sulla base della dichiarazione del contr buente e successivamente un secondo avviso originato dalla attribuzione dE Ila natura edificabile dell'area. 11.La terza censura è inammissibile, risultando dalla decisione impugnata la statuizione in merito alla crit ca sollevata dal ricorrente in ordine alla data di inserimento dell'area nel PUC, che la regionale ha accertato essere avvenuto nell'anno 2006. 12. Il quinto mezzo laddove si 'amenta l'affermazione dei giudici di appello in merito alla genericità degli att, presupposti è anch'esso inammissibile, per difetto di specificità. E' stato chiarito che nell'iposi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla 7motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289; n. 16147/2017). 12.1 In ogni caso la censura dedotta nel giudizio di merito presenta effettivamente profili di genericità e vaghezza tali da non consentire di individuare gli atti presupposti dell'avviso che non sarebbero stati allegati o citati, non essendo sufficiente indicare in rubrica le norme asseritamente violate se l'illustrazione del motivo non consente di individuare il capo della sentenza censurata. 13.11 sesto motivo non supera il vaglio di ammissibilità, sia per le ragioni già espresse, atteso che attirgendo la motivazione dell'avviso, il ricorrente avrebbe dovuto riprodurne ' contenuto, sia in quanto attraverso un presunto omesso esame di un fatto decisivo (la sproporzione del valore e la carenza di elementi dai qual desumere la correttezza del quantum) si mira in realtà ad una rivisitazione degli elementi di fatto già divisati dal giudicante alla pagina 14 della sentenza. 14. Segue la medesima sorte il ettimo motivo. L'indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai f in i dell'ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di c liarirne il contenuto e di identificare i limiti dell'impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate( Cass. n. . 21819 del 20/09/2017). Tuttavia, l'indicazione delle 8norme di diritto asseritamente violate indicate nella settima doglianza dell'appello non risulta funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata. Correttamente, quindi, il decidente ha escluso l'ammissibilità della doglianza che, nell'enunciare la violazione di norme di legge, non ha individuato la censura con la quale intendeva attingere la sentenza di primo grado ovvero l'avviso opposto. In conclusione, il ricorso va respinto. In mancanza di costituzione del Comune, non vi è luogo a provvedere sulle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso P.Q.M_ if,[OSCURATO:PERSONA] 10 Margherita QcchiptnfI 9