Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 49489/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Cagliari, ez. distaccata di Sassari, ha confermato, in punto di responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni stradali e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

Il giudice distrettuale ha confermato il giudizio di responsabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una ricostruzione della dinamica del sinistro che vedeva l'imputato eseguire una manovra di svolta senza riconoscere la precedenza al motociclo che impegnava l'incrocio, piuttosto che riconoscere, come sostenuto dal ricorrente e da alcuni testimoni, che il veicolo del [OSCURATO:PERSONA] era stato lasciato in sosta al centro della strada, da cui proveniva il motociclo della persona offesa, in attesa di ultimare le operazioni di apertura del cancello di accesso alla propria abitazione.

2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale, con un primo rispr-§9,i. ha chiesto una pronuncia di non luogo a procedere per mancanza di querela a seguito della introduzione della novella normativa (Cartabia) che aa ha sottoposto il reato di lesioni stradali alla condizione di procedibilità della querela e, con un secondo ricorso, ha articolato plurime doglianze. 2.1 Con un primo motivo assume vizio motivazionale per contraddittorietà e illogicità nella parte in cui il giudice distrettuale ha riconosciuto di potere integrare la motivazione eventualmente carente della sentenza di primo grado, assumendone al contempo la correttezza e la condivisibilità, incorrendo in una contraddizione che impediva alla difesa di svolgere un accurato vaglio di legittimità. 2.2 Con una seconda articolazione assume violazione di le dé e vizio motivazionale laddove uno dei principali indizi di reità in capo al [OSCURATO:PERSONA] era fondato sul fatto che l'imputato si era scusato nei confronti del motociclista caduto in terra dopo che questi aveva urtato il veicolo del [OSCURATO:PERSONA], circostanza invero del tutto irrilevante se non preceduta da una effettiva verifica della dinamica del sinistro e delle responsabilità dei conducenti dei veicoli confliggenti; 2.3 Con una terza articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al valore probatorio assegnato dalla Iorte territoriale ai rilievi fotografici del luogo del sinistro, laddove il giudice di appello aveva totalmente omesso di considerare le doglianze della difesa del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'assenza di segnaletica orizzontale da cui potere individuare la mezzeria della strada ove si era verificato il sinistro e della conseguente impossibilità di una valutazione oggettivamente riscontrabile del luogo della collisione. 2.4 Con una ulteriore articolazione deduce difetto motivazionale nella valutazione della prova della positività del conducente della motocicletta all'assunzione di sostanze droganti tali da alterare la sua lucidità alla guida, circostanza che era stata svalutata sulla base delle mere dichiarazioni della persona offesa/ chex pure aveva ammesso l'assunzione, collocandola peraltro in epoca di alcuni giorni anteriore a quello del sinistro. 2.5 Con ulteriore articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla riconosciuta irrilevanza, ai fini dell'accertamento della causa del sinistro, di elementi quali la mancata revisione della motocicletta e bl'assenza del certificato assicurativo che, a prescindere dalle conseguenze amministrative ed assicurative, erano al pari idonei a dimostrare una deficienza tecnico meccanica del motoveicolo, inidoneo alla circolazione, tanto che era stato sottoposto a sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1.Manifestamente infondati risultano tutti i motivi di ricorso che attengono al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di lesioni stradali, con particolare riferimento all'ordito motivazionale che assume la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto e alla riconducibilità dell'urto ad un comportamento imprudente dell'imputato in fase di incrocio.

2. Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto Cordrs'So configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d.

"doppia -- conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato oggetto di contestazione.

Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801).

Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro. 2.1 È noto, infatti, che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez.

U. n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, Elia e altri, Rv.229369).

Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105)

3. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici e coerenti tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno determinato la verificazione del sinistro e operando la ricostruzione del sinistro in termini coerenti con le risultanze processuali, in particolare sulla base dei rilievi fotografici e delle testimonianze acquisite, evidenziando come il [OSCURATO:PERSONA] sia pervenuto all'impatto invadendo la corsia di pertinenza del motociclista, omettendo di riconoscere allo stesso il diritto di precedenza di cui era onerato e che la responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro andava ritenuta anche qualora, come sostenuto dai prossimi congiunti del [OSCURATO:PERSONA], il veicolo di questi sia stato lasciato in sosta al centro della strada, costituendo lo stesso ostacolo non prevedibile o altrimenti evitabile. 3.1 Depurate pertanto le censure del ricorrente dalle suggestioni relative ad asseriti profili di travisamento della prova e riconosciuta dal giudice di appello, con adeguato e non illogico iter motivazionale, la correttezza del giudizio già espresso dal giudice di primo grado, i motivi di ricorso finiscono per esaurire il loro rilievo censorio, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, laddove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo.

4. Il ricorso, in concreto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha correttamente risposto a tutte le ulteriori censure riproposte nel presente ricorso (asserita inefficienza del motociclo della persona offesa, condizione di alterazione dello stesso per assunzione di sostanze stupefacenti, irregolarità amministrativa ed assicurativa del mezzo), con argomenti logico -giuridici privi di fratture o contraddizioni, mentre il ricorrente si è limitato sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.5.

Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

6. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osservanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora presentata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551), per non essere ritualmente costituito il rapporto processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Cagliari, ez. distaccata di Sassari, ha confermato, in punto di responsabilità penale, la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni stradali e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. Il giudice distrettuale ha confermato il giudizio di responsabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una ricostruzione della dinamica del sinistro che vedeva l'imputato eseguire una manovra di svolta senza riconoscere la precedenza al motociclo che impegnava l'incrocio, piuttosto che riconoscere, come sostenuto dal ricorrente e da alcuni testimoni, che il veicolo del [OSCURATO:PERSONA] era stato lasciato in sosta al centro della strada, da cui proveniva il motociclo della persona offesa, in attesa di ultimare le operazioni di apertura del cancello di accesso alla propria abitazione. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale, con un primo rispr-§9,i. ha chiesto una pronuncia di non luogo a procedere per mancanza di querela a seguito della introduzione della novella normativa (Cartabia) che aa ha sottoposto il reato di lesioni stradali alla condizione di procedibilità della querela e, con un secondo ricorso, ha articolato plurime doglianze. 2.1 Con un primo motivo assume vizio motivazionale per contraddittorietà e illogicità nella parte in cui il giudice distrettuale ha riconosciuto di potere integrare la motivazione eventualmente carente della sentenza di primo grado, assumendone al contempo la correttezza e la condivisibilità, incorrendo in una contraddizione che impediva alla difesa di svolgere un accurato vaglio di legittimità. 2.2 Con una seconda articolazione assume violazione di le dé e vizio motivazionale laddove uno dei principali indizi di reità in capo al [OSCURATO:PERSONA] era fondato sul fatto che l'imputato si era scusato nei confronti del motociclista caduto in terra dopo che questi aveva urtato il veicolo del [OSCURATO:PERSONA], circostanza invero del tutto irrilevante se non preceduta da una effettiva verifica della dinamica del sinistro e delle responsabilità dei conducenti dei veicoli confliggenti; 2.3 Con una terza articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al valore probatorio assegnato dalla Iorte territoriale ai rilievi fotografici del luogo del sinistro, laddove il giudice di appello aveva totalmente omesso di considerare le doglianze della difesa del [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all'assenza di segnaletica orizzontale da cui potere individuare la mezzeria della strada ove si era verificato il sinistro e della conseguente impossibilità di una valutazione oggettivamente riscontrabile del luogo della collisione. 2.4 Con una ulteriore articolazione deduce difetto motivazionale nella valutazione della prova della positività del conducente della motocicletta all'assunzione di sostanze droganti tali da alterare la sua lucidità alla guida, circostanza che era stata svalutata sulla base delle mere dichiarazioni della persona offesa/ chex pure aveva ammesso l'assunzione, collocandola peraltro in epoca di alcuni giorni anteriore a quello del sinistro. 2.5 Con ulteriore articolazione deduce violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla riconosciuta irrilevanza, ai fini dell'accertamento della causa del sinistro, di elementi quali la mancata revisione della motocicletta e bl'assenza del certificato assicurativo che, a prescindere dalle conseguenze amministrative ed assicurative, erano al pari idonei a dimostrare una deficienza tecnico meccanica del motoveicolo, inidoneo alla circolazione, tanto che era stato sottoposto a sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1.Manifestamente infondati risultano tutti i motivi di ricorso che attengono al riconoscimento della responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato di lesioni stradali, con particolare riferimento all'ordito motivazionale che assume la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto e alla riconducibilità dell'urto ad un comportamento imprudente dell'imputato in fase di incrocio. 2. Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato ascritto Cordrs'So configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. "doppia -- conforme" di condanna, avendo entrambi i giudici di merito affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato oggetto di contestazione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ulteriore conseguenza della "doppia conforme" di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 27201801). Nessuna di queste condizioni appare ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro. 2.1 È noto, infatti, che esulano dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, Elia e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice - conducenti ad esiti diversi - siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105) 3. Tanto chiarito, nel caso di specie, la Corte di Appello ha ricostruito la vicenda fattuale in modo logico e coerente, evidenziando in termini analitici e coerenti tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno determinato la verificazione del sinistro e operando la ricostruzione del sinistro in termini coerenti con le risultanze processuali, in particolare sulla base dei rilievi fotografici e delle testimonianze acquisite, evidenziando come il [OSCURATO:PERSONA] sia pervenuto all'impatto invadendo la corsia di pertinenza del motociclista, omettendo di riconoscere allo stesso il diritto di precedenza di cui era onerato e che la responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro andava ritenuta anche qualora, come sostenuto dai prossimi congiunti del [OSCURATO:PERSONA], il veicolo di questi sia stato lasciato in sosta al centro della strada, costituendo lo stesso ostacolo non prevedibile o altrimenti evitabile. 3.1 Depurate pertanto le censure del ricorrente dalle suggestioni relative ad asseriti profili di travisamento della prova e riconosciuta dal giudice di appello, con adeguato e non illogico iter motivazionale, la correttezza del giudizio già espresso dal giudice di primo grado, i motivi di ricorso finiscono per esaurire il loro rilievo censorio, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, laddove le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo. 4. Il ricorso, in concreto, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità in quanto il giudice territoriale ha correttamente risposto a tutte le ulteriori censure riproposte nel presente ricorso (asserita inefficienza del motociclo della persona offesa, condizione di alterazione dello stesso per assunzione di sostanze stupefacenti, irregolarità amministrativa ed assicurativa del mezzo), con argomenti logico -giuridici privi di fratture o contraddizioni, mentre il ricorrente si è limitato sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, operazione non consentita nel giudizio di legittimità.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 6. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osservanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la abbia ancora presentata (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551), per non essere ritualmente costituito il rapporto processuale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm
Sentenza Cassazione n. 49489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris