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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 19025/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CHIETI3 jlatoay_y_iso_alLe_partei udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Chieti il 18 maggio 2021 gli ha applicato la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato ex art. 186, comma 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, come commesso il 10 giugno 2020, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, sotto il profilo della mancata sostituzione della pena con il richiesto lavoro di pubblica utilità. 2.11 ricorso è manifestamente infondato.

Dal verbale dell'udienza del 18 maggio 2021 si ricava, infatti, che il ricorrente non ha riproposto la richiesta di sostituzione della sanzione penale con il lavoro di pubblica utilità, sostituzione che era stata, in effetti, richiesta con l'atto di opposizione al decreto di condanna del 3 febbraio 2021.

3. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017) in ragione delle indeducibilità e, comunque, della manifesta infondatezza del motivo dedotto.

4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] i eap-ci- [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- RLP 1 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 del GIP TRIBUNALE di CHIETI3 jlatoay_y_iso_alLe_partei udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Chieti il 18 maggio 2021 gli ha applicato la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato ex art. 186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, come commesso il 10 giugno 2020, deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione, sotto il profilo della mancata sostituzione della pena con il richiesto lavoro di pubblica utilità. 2.11 ricorso è manifestamente infondato. Dal verbale dell'udienza del 18 maggio 2021 si ricava, infatti, che il ricorrente non ha riproposto la richiesta di sostituzione della sanzione penale con il lavoro di pubblica utilità, sostituzione che era stata, in effetti, richiesta con l'atto di opposizione al decreto di condanna del 3 febbraio 2021. 3. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata, dunque, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017) in ragione delle indeducibilità e, comunque, della manifesta infondatezza del motivo dedotto. 4. Non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che si indica in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] i eap-ci- [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- RLP 1 3
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