CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 30178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 del TRIBUNALE di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso con requisitoria scritta chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, Il Tribunale di Treviso ha dichiarato non doversi procedere, per esito positivo della messa alla prova, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e comma 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, disponendo la contestuale trasmissione degli atti al competente Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. in relazione all'art.168-bis, comma 2, cod.pen. e all'art.464-bis e 464-quater cod.proc.pen.; ha censurato la motivazione del Tribunale laddove, nella parte motiva, aveva omesso qualsiasi riferimento alla correlazione tra l'esito positivo della messa alla prova e le condotte finalizzate all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché al risarcimento del danno. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., in relazione all'art.168-ter, comma 2, cod.pen.; ciò in quanto il Giudice, anziché limitarsi alla mera trasmissione degli atti al Prefetto, aveva travalicato la potestà riservata a quest'ultimo stabilendo espressamente che la trasmissione medesima fosse finalizzata all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.a), cod.proc.pen.. Sul punto, va difatti ricordato che in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542). Nel caso di specie, l'omessa menzione in sede di motivazione delle condotte riparatorie e risarcitorie poste in essere dall'imputato deve ritenersi, quindi, del tutto inidonea a produrre un potenziale effetto sfavorevole; anche sulla base della considerazione riassuntiva contenuta nella motivazione, in cui il giudice ha comunque dato atto che «il programma di trattamento ha avuto regolare esecuzione». 5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Sul punto, va difatti richiamato il principio in base al quale - qualora si verta, come nel caso di specie - in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen. non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, cod. strada, in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo- bis, cod.strada, la cui disciplina lascia invece al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Ferabolis, Rv. 270348; Sez. 4, n. 3717 del 24/01/2023, Valentini, Rv. 284091). Ne consegue che - del tutto correttamente e in riferimento al disposto dell'art. 168-ter, comma 2, cod.pen., in base al quale «l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge» - il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per provvedere in ordine a quanto di propria competenza, in coerenza a propria volta con il testo dell'art.224, comma 3, d.lgs. n.285/1992, in forza del quale «Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria». 6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso,