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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 17428/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34834_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen. e 95 del citato D.P.R., nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla recidiva.

Rilevato che tale motivo è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato il quale con assoluta chiarezza individua gli elementi fattuali ai quali ancorare il riconoscimento della recidiva - i precedenti penali pregressi anche della stessa natura e la distanza temporale ravvicinata che, congiuntamente, depongono per un giudizio sull'imputato quale soggetto dotato di "un'indole fortemente trasgressiva" (Cfr. pp. 4-5 della sent. di appello).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigli nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34834_22 Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art.95 del D.P.R. 115/2002 con recidiva reiterata infraquinquennale, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 627 cod.proc.pen., 192 cod.proc.pen., 99 cod.pen. e 95 del citato D.P.R., nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla recidiva. Rilevato che tale motivo è manifestamente infondato perché inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato il quale con assoluta chiarezza individua gli elementi fattuali ai quali ancorare il riconoscimento della recidiva - i precedenti penali pregressi anche della stessa natura e la distanza temporale ravvicinata che, congiuntamente, depongono per un giudizio sull'imputato quale soggetto dotato di "un'indole fortemente trasgressiva" (Cfr. pp. 4-5 della sent. di appello). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigli nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17428/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris