CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15006/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
geria il 17 settembre 1974; avverso la ordinanza n. 1194/2025 del Tribunale di Palermo del 16 luglio 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentita, altresì, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Palermo, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo ha, con ordinanza del 16 luglio 2025, rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza con la quale il Gip del medesimo Tribunale, avendo ritenuto che a carico del predetto sussistessero gravi indizi di colpevolezza in relazione alla provvisoria imputazione avente ad oggetto la commissione di una serie di reati in materia di stupefacenti (sia del cosiddetto tipo pesante che del cosiddetto tipo leggero) nonché la avvenuta trasgressione degli obblighi connessi all'avvenuta applicazione nei confronti del medesimo della misura di prevenzione del soggiorno obbligato, aveva disposto a carico del predetto la misura cautelare della custodia in carcere. Avverso detta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l'indagato, affidando le proprie doglianze a tre motivi di impugnazione. Il primo motivo ha ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice del riesame nel valutare come gravemente indizianti le dichiarazioni rese da tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiamato in correità il ricorrente. In particolare, questi ha lamentato la circostanza che l'[OSCURATO:PERSONA], aspirante collaboratore di giustizia, è stato ritenuto soggetto credibile sebbene egli abbia chiaramente inteso esprimere il fatto che le sue dichiarazioni sono esclusivamente finalizzate a godere dei benefici che il riconoscimento di siffatto status gli avrebbe procurato; egli, peraltro, secondo il ricorrente ) ha formulato le sue dichiarazioni basandosi su voci di popolo o su sue soggettive conclusioni, non avendo mai avuto una cognizione diretta delle circostanze di cui egli si è fatto narratore; pertanto la affermazione contenuta nella ordinanza impugnata secondo la quale l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe attendibile data la logicità, la precisione ed il dettaglio della circostanze da lui riferite, per averle direttamente apprese o per avere indicato le sue fonti di conoscenz è a/ conclusione che si pone in contrasto con gli elementi di indagine acquisiti agli atti. Anche la valutazione della attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata, in quanto si tratta di soggetto che è stato espulso dal programma di protezione dei collaboratori di giustizia. In definitiva sul punto il ricorrente rileva come non possa dirsi che le dichiarazioni dei due propalanti si riscontrino reciprocamente, poste che le 2stesse sono generiche e non coerenti fra loro, traendo origine da voci di quartiere che, in ogni caso, nulla riferiscono sulla attualità delle condotte del ricorrente, fermandosi a notizie risalenti agli anni 2013/2014, né nulla riportano sulle quantità trattate, sui fornitori e sugli acquirenti e sulla esistenza o meno di una base logistica; si tratta in definitiva di dichiarazioni non idonee a fondare i gravi indizi di colpevolezza necessari per la adozione ed il mantenimento della misura. Il secondo motivo di impugnazione, concernente il secondo reato in provvisoria imputazione, ha ad oggetto il vizio di logicità della motivazione dell'ordinanza, essendo la motivazione di questa contraddittoria in quanto per un verso in essa si osserva che, ai fini della integrazione del reato in questione, sarebbe stata necessaria una pluralità di incontri con pregiudicati, salvo poi ritenersi con essa integrati i gravi indizi di reato sebbene emerga una sola occasione in cui l'indagato, per pochi minuti, si sarebbe incontrato con soggetti pregiudicati. Infine il terzo motivo di doglianza concerne il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati e di adeguatezza della misura; infatti, quanto alle condotte legate al traffico di stupefacenti, esse risalirebbero al 2016, e il contenuto della intercettazione risalente allo scorso mese di febbraio, non solo sarebbe riferita a comportamenti del tutto occasionali, ma neppure ha determinato l'elevazione di una sia pur provvisoria imputazione a carico dell'indagato. Quanto alla adeguatezza della misura disposta, la motivazione resa dal Tribunale in sede cautelare sarebbe del tutto apparente, non indicando le ragioni per le quali una misura meno afflittiva non sarebbe adeguata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è inammissibile e, pertanto, come tale va dichiarato. Il primo motivo di ricorso ruota attorno alla sussistenza della gravità indiziaria a carico del ricorrente in ordine ai due reati in provvisoria contestazione. Rileva il Collegio che la doglianza che il ricorrente ha svolto in relazione alla sussistenza ed alla gravità del quadro indiziario che lo riguarda è per lo più articolata in funzione della valutazione operata in punto di attendibilità dei due testi a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]; si sostiene, in particolare che, per ciò che 3attiene al dichiarante [OSCURATO:PERSONA], il movente che avrebbe spinto questi a fare dichiarazioni eteroaccusatorie sarebbe esclusivamente fornito dalla possibilità di godere di benefici per tali sue dichiarazioni, mentre per quel che concerne il dichiarante [OSCURATO:PERSONA], questi non potrebbe essere considerato attendibile, trattandosi di soggetto "ex collaboratore di giustizia, espulso dal programma di protezione". Si tratta in entrambi i casi di rilievi privi di pregio: quanto al primo - al di là delle ragioni (anche se, in ipotesi, dettate dalla convenienza personale) che possano avere spinto l'[OSCURATO:PERSONA] a rendere dichiarazioni di tipo collaborativo, accusando l'odierno ricorrente - il fattore rilevante è se tali dichiarazioni abbiano o meno trovato, entro i limiti in cui gli stessi sono necessari nella presente fase cautelare, i necessari riscontri tali da attestarne la veridicità; quanto al [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente si limita a porre in dubbio, stante la storia personale di quello, la sua attendibilità, senza evidenziare ragioni obbiettive, non esaminate in sede di merito, che la minerebbero. In relazione alla intrinseca rilevanza di quanto riportato dal teste [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio che le dichiarazioni in questione sono state vagliate in sede di riesame, essendo stato positivamente osservato che il propalante, a dimostrazione della veridicità di quanto da lui riferito, si è anche autoaccusato di condotte delittuose che ancora non gli erano state contestate e per le quali neppure era sospettato, né era apparso animato da sentimenti di astio o rancore verso i soggetti da lui coinvolti, rilasciando, peraltro, dichiarazioni congrue e dettagliate, oggetto di riscontri non solo dichiarativi. La affermazione contenuta nel ricorso che le fonti dell'[OSCURATO:PERSONA] fossero costituite da voci correnti risulta contrastata dal dato, non oggetto di smentita, che - essendo stati per un periodo risalente all'anno 2017 congiuntamente in istato di detenzione carceraria - le informazioni valorizzate dal Tribunale panormita riferite dall'[OSCURATO:PERSONA] questi aveva assunte dalla viva voce dello stesso indagato. Analogamente inammissibile, in quanto manifestamente infondata, è la doglianza avente ad oggetto la mancanza di riscontri atti a corroborare le dichiarazioni dei due propalanti, non foss'altro perché si tratta di dichiarazioni che, stante il loro omogeneo contenuto, si riscontrano - con adeguato grado di specificità - reciprocamente (sulla possibilità del reciproco riscontro, determinato dalla convergenza dichiarativa delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da collaboranti o comunque da soggetti coinvolti nei medesimi fatti per cui si indaga, si veda: Corte di cassazione, Sezione I 4penale, 29 aprile 2024, n. 17370, rv 286327; Corte di cassazione, Sezione I penale, 18 marzo 2021, n. 10561, rv 280741). In relazione al secondo motivo di impugnazione, con il quale è contestato sia il vizio di motivazione della ordinanza impugnata che la violazione di legge in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riferito al reato sub 8) della provvisoria contestazione, rileva il Collegio come non sia ravvisabile alcuna contraddittorietà, né tanto meno alcuna violazione di legge, per avere da una parte, il giudice del riesame rilevato che, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 75 del dlgs n. 159 del 2011, occorre una pluralità di stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati, salvo poi ritenere, tuttavia, integrato il reato stesso sulla base di un solo contatto intercorso fra l'indagato e tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti il Tribunale del riesame, oltre a segnalare che i contatti sono stati plurimi quanto meno perché intercorsi fra il ricorrente ed una pluralità di soggetti tutti coinvolti nel traffico degli stupefacenti (oltre che con i due predetti, infatti, si richiamano i contatti intercorso fra l'[OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA]), evidenzia - con valutazione che per essere di mero fatto non è suscettibile, ove non manifestamente illogica, di essere sindacata di fronte a questa Corte di legittimità - che il tenore delle conversazioni e l'oggetto dei temi trattati (una fornitura di sostanza stupefacente di tipo hashish nella misura di 20 kg) era tale da fare ragionevolmente ritenere che non potesse trattarsi di contatti isolati ma da inserire in una più articolata e scandita nel tempo trattativa volta alla programmazione di un'ulteriore attività delittuosa. Venendo, infine, al terzo motivo di doglianza, concernente la motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, concernenti l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione delle condotte della stessa specie di quelle per le quali si procede ed alla adeguatezza della sola misura custodiale, osserva il Collegio che, rispetto al primo tema, i recentissimi contenuti intercettivi (essi sono, infatti, riferiti allo scorso mese di febbraio), aventi ad oggetto perduranti contatti intrattenuti dal ricorrente onde pianificare gravi reati in tema di stupefacenti, costituiscono fattori assai eloquenti in relazione alla presenza delle condizioni per la possibili immediata reiterazione delle condotte criminose dal parte dell'indagato; quanto alla idoneità della sola misura custodiale intramuraria, è sufficiente considerare come la dimostrata insofferenza da parte del ricorrente al rispetto delle regole, dimostrata dalla impermeabilità del medesimo alla efficacia dissuasiva sia delle precedenti condanne da lui subite sia dei periodi di detenzione già 5sofferti, imponga, onde evitare il pericolo di recidivanza, un diuturno sistema di controllo ulteriore alla sua evidentemente scarsa capacità di autodisciplina, che solo la cattività intramuraria può garantire. Conclusivamente il ricorso, alla luce degli argomenti illustrati, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen. va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 da corrispondersi in favore della Cassa delle ammende. Compete alla Cancelleria l'inoltro delle comunicazioni di cui all'art. 94„ comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. PQ P.Q.M