CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05017/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si contesta il trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, tenuto conto che, contrariamente da quanto affermato nel ricorso, a fronte di un generico motivo coinvolgente i due aspetti ed in assenza di palesate ragioni su cui fondare le invocate circostanze attenuanti generiche (vedere pag. 3 dell'appello), adeguata si rivela il ragionamento della Corte di appello che ha ritenuto congrua la pena irrogata dal Tribunale a cui è stato fatto pertinente e consentito rinvio, al contempo rilevando come nessun elemento di segno positivo fosse stato prospettato, né era possibile valorizzare, in ordine alle richieste attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19