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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026

Cassazione n. 19767/2026

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ntante pro tempore rappresentata e difesa in forza diprocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionaledella Calabria n. 228/01/19 depositata in data 07/02/2019 e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 27422/2019Numero sezionale 4928/2026Numero di raccolta generale 19767/2026Data pubblicazione 14/06/2026La società contribuente impugnava l'avviso di accertamento emessodall'Ufficio che con riguardo al periodo di imposta 2008 recuperava iva pereuro 90.031,00 riferita alla fattura numero 1 del 31 dicembre 2008 emessadalla [OSCURATO:SOCIETA]., che riteneva soggettivamente inesistente.Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo tardiva l'azionedi accertamento dell'amministrazione finanziaria.L'Agenzia delle entrate impugnava detta pronuncia.Con la sentenza gravata in questa sede di Legittimità il giudicedell'appello ha in primo luogo ritenuto tempestiva l'azione di recupero, inquanto applicabile il c.d.

“raddoppio dei termini” dell’accertamento.Secondariamente, la Commissione tributaria regionale della Calabriaha ritenuto provata la inesistenza soggettiva della fattura oggetto di rilievoin quanto – come è stato accertato degli operanti - la società emittente erastato di abbandono, lo stabilimento non era stato completato, non vi eranoapparecchiature presso la postazione di lavoro degli uffici, infine imacchinari erano fatiscenti o mancanti di componenti essenziali.

Inoltre, ilcontratto da cui originava la fatturazione era privo di data certa ed erastipulato in epoca precedente a quella in cui l'attività della società emittenteera iniziata; infine rilevava la coincidenza del medesimo rappresentantelegale in capo alle due società (emittente e utilizzatore della fattura inargomento), che per entrambi era [OSCURATO:PERSONA].Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a un unico motivodi doglianza.L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.Ragioni della decisioneCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 27422/2019Numero sezionale 4928/2026Numero di raccolta generale 19767/2026Data pubblicazione 14/06/20261.

Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorsoformulata dall'Agenzia delle entrate controricorrente, per essere stato ilricorso per cassazione introduttivo del presente giudizio di Legittimitàinviato e ricevuto via posta raccomandata.In effetti, difetta in questo caso, nel ricorso de quo, sia la redazionedella relata di notifica da parte del difensore notificante, sia la prova dellasua autorizzazione - rilasciata dal competente Consiglio dell'Ordine degliavvocati – ex L. n. 53 del 1994 ad adempiere all'incombente dellanotificazione in argomento; lo stesso, quindi, non è stato notificato maunicamente spedito via posta raccomandata.Tuttavia, come questa Corte ha chiarito (Cass. n. 11411/2019) nelprocesso tributario la notifica del ricorso per cassazione eseguitadirettamente dal procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art. 16, comma 3,del d.

Lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente, ma nulla, poiché, purdiscostandosi dal paradigma normativo di cui all'art. 62 del detto decreto,in ragione, da un lato, della consegna dell'atto all'effettivo destinatario e,da un altro, del potere astrattamente conferito al difensore di notificaresecondo tale modalità gli atti processuali.Ne consegue che tale nullità, alla luce della costituzione in giudiziodella parte intimata, è stata oggetto di sanatoria.2.

Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia “violazione e falsaapplicazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 e 5 c.p.c. per aver omesso diesaminare e valutare la documentazione prodotta dal ricorrente e, inparticolare modo della sentenza di archiviazione e dei verbali di istruzionedibattimentale del procedimento penale instaurato a caricodell’amministratore della società per gli stessi fatti oggetto di accertamento,con correlativa violazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primocomma, c.p.c.”.2.1.

Il motivo è inammissibile.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 27422/2019Numero sezionale 4928/2026Numero di raccolta generale 19767/2026Data pubblicazione 14/06/20262.2.

La parte ricorrente richiama, ponendola alla base della censuradedotta con il motivo di ricorso, le risultanze del giudizio penale (oraindicato come oggetto di archiviazione, ora come definito da sentenza delTribunale di Crotone n. 447/2018 resa con la formula “perché il fatto nonsussiste”).Detto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 360 c.1 n. 4 e 5 c.p.c. avendo il giudice di appelloomesso di esaminare e valutare la documentazione prodotta dalcontribuente e in particolare modo le risultanze del procedimento penaleinstaurato a carico dell’amministratore della società per gli stessi fattioggetto dell’accertamento tributario.Orbene, va in primo luogo precisato che il motivo risulta carente perspecificità non risultando chiaro dall’esposizione delle circostanze formulatain ricorso per cassazione se parte ricorrente si riferisca ad un provvedimentodi archiviazione ex art. 408 c.p.p. o a una sentenza di assoluzione, dellaquale peraltro non vi è traccia in atti e in ordine alla quale neppure si deduceil passaggio in giudicato.La doglianza, in secondo luogo, proprio in assenza della produzione eallegazione del (o dei) richiamato provvedimento non permette, in alcunmodo, di apprezzare se i fatti siano o meno effettivamente i medesimi o,anche, se possano assumere una qualche rilevanza nel presente giudizio,risultando altresì, quindi, carente di decisività.In terzo luogo, la censura neppure deduce se e quando la questionesia stata sottoposta al giudice di merito, risultando difettosa anche in puntodi localizzazione.2.3.

In ogni caso, quanto al cd. provvedimento di archiviazione, trovaapplicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale(per tutte Cass. n. 16649/2020) da un lato il provvedimento di archiviazionepronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stessofatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudiceCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 27422/2019Numero sezionale 4928/2026Numero di raccolta generale 19767/2026Data pubblicazione 14/06/2026tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito deldibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processoe non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra iprovvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art.654 c.p.p.Quanto alla rilevanza della sentenza penale non definitiva, fermorestando che la stessa, ancorché riguardante i medesimi fatti posti afondamento dell’accertamento, «costituisce semplice indizio od elemento diprova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla basedelle prove raccolte nel relativo giudizio» (Cass. n. 4924/2013), giovasottolineare che la stessa neppure in questa sede di Legittimità vieneprodotta dalla contribuente.Peraltro, in controricorso l’Amministrazione finanziaria sostiene ladiversità dei fatti in essa esaminati rispetto a quelli oggetto del presentegiudizio – collocazione temporale delle condotte prese in esame nel 2013 enon nel 2008 – e a fronte di tale eccezione solo l’esame della sentenzapenale in argomento, che parte ricorrente non ha prodotto, avrebbe potutofare chiarezza.3.

Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese sono liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 27422/2019Numero sezionale 4928/2026Numero di raccolta generale 19767/2026Data pubblicazione 14/06/2026dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore rappresentata e difesa in forza diprocura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionaledella Calabria n. 228/01/19 depositata in data 07/02/2019 e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 27422/2019Numero sezionale 4928/2026Numero di raccolta generale 19767/2026Data pubblicazione 14/06/2026La società contribuente impugnava l'avviso di accertamento emessodall'Ufficio che con riguardo al periodo di imposta 2008 recuperava iva pereuro 90.031,00 riferita alla fattura numero 1 del 31 dicembre 2008 emessadalla [OSCURATO:SOCIETA]., che riteneva soggettivamente inesistente.Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo tardiva l'azionedi accertamento dell'amministrazione finanziaria.L'Agenzia delle entrate impugnava detta pronuncia.Con la sentenza gravata in questa sede di Legittimità il giudicedell'appello ha in primo luogo ritenuto tempestiva l'azione di recupero, inquanto applicabile il c.d. “raddoppio dei termini” dell’accertamento.Secondariamente, la Commissione tributaria regionale della Calabriaha ritenuto provata la inesistenza soggettiva della fattura oggetto di rilievoin quanto – come è stato accertato degli operanti - la società emittente erastato di abbandono, lo stabilimento non era stato completato, non vi eranoapparecchiature presso la postazione di lavoro degli uffici, infine imacchinari erano fatiscenti o mancanti di componenti essenziali. Inoltre, ilcontratto da cui originava la fatturazione era privo di data certa ed erastipulato in epoca precedente a quella in cui l'attività della società emittenteera iniziata; infine rilevava la coincidenza del medesimo rappresentantelegale in capo alle due società (emittente e utilizzatore della fattura inargomento), che per entrambi era [OSCURATO:PERSONA].Ricorre a questa Corte la società con atto affidato a un unico motivodi doglianza.L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.Ragioni della decisioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 27422/2019Numero sezionale 4928/2026Numero di raccolta generale 19767/2026Data pubblicazione 14/06/20261. Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorsoformulata dall'Agenzia delle entrate controricorrente, per essere stato ilricorso per cassazione introduttivo del presente giudizio di Legittimitàinviato e ricevuto via posta raccomandata.In effetti, difetta in questo caso, nel ricorso de quo, sia la redazionedella relata di notifica da parte del difensore notificante, sia la prova dellasua autorizzazione - rilasciata dal competente Consiglio dell'Ordine degliavvocati – ex L. n. 53 del 1994 ad adempiere all'incombente dellanotificazione in argomento; lo stesso, quindi, non è stato notificato maunicamente spedito via posta raccomandata.Tuttavia, come questa Corte ha chiarito (Cass. n. 11411/2019) nelprocesso tributario la notifica del ricorso per cassazione eseguitadirettamente dal procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art. 16, comma 3,del d. Lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente, ma nulla, poiché, purdiscostandosi dal paradigma normativo di cui all'art. 62 del detto decreto,in ragione, da un lato, della consegna dell'atto all'effettivo destinatario e,da un altro, del potere astrattamente conferito al difensore di notificaresecondo tale modalità gli atti processuali.Ne consegue che tale nullità, alla luce della costituzione in giudiziodella parte intimata, è stata oggetto di sanatoria.2. Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia “violazione e falsaapplicazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 e 5 c.p.c. per aver omesso diesaminare e valutare la documentazione prodotta dal ricorrente e, inparticolare modo della sentenza di archiviazione e dei verbali di istruzionedibattimentale del procedimento penale instaurato a caricodell’amministratore della società per gli stessi fatti oggetto di accertamento,con correlativa violazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primocomma, c.p.c.”.2.1. Il motivo è inammissibile.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 27422/2019Numero sezionale 4928/2026Numero di raccolta generale 19767/2026Data pubblicazione 14/06/20262.2. La parte ricorrente richiama, ponendola alla base della censuradedotta con il motivo di ricorso, le risultanze del giudizio penale (oraindicato come oggetto di archiviazione, ora come definito da sentenza delTribunale di Crotone n. 447/2018 resa con la formula “perché il fatto nonsussiste”).Detto motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione dell’art. 360 c.1 n. 4 e 5 c.p.c. avendo il giudice di appelloomesso di esaminare e valutare la documentazione prodotta dalcontribuente e in particolare modo le risultanze del procedimento penaleinstaurato a carico dell’amministratore della società per gli stessi fattioggetto dell’accertamento tributario.Orbene, va in primo luogo precisato che il motivo risulta carente perspecificità non risultando chiaro dall’esposizione delle circostanze formulatain ricorso per cassazione se parte ricorrente si riferisca ad un provvedimentodi archiviazione ex art. 408 c.p.p. o a una sentenza di assoluzione, dellaquale peraltro non vi è traccia in atti e in ordine alla quale neppure si deduceil passaggio in giudicato.La doglianza, in secondo luogo, proprio in assenza della produzione eallegazione del (o dei) richiamato provvedimento non permette, in alcunmodo, di apprezzare se i fatti siano o meno effettivamente i medesimi o,anche, se possano assumere una qualche rilevanza nel presente giudizio,risultando altresì, quindi, carente di decisività.In terzo luogo, la censura neppure deduce se e quando la questionesia stata sottoposta al giudice di merito, risultando difettosa anche in puntodi localizzazione.2.3. In ogni caso, quanto al cd. provvedimento di archiviazione, trovaapplicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale(per tutte Cass. n. 16649/2020) da un lato il provvedimento di archiviazionepronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stessofatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudiceCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 27422/2019Numero sezionale 4928/2026Numero di raccolta generale 19767/2026Data pubblicazione 14/06/2026tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito deldibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processoe non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra iprovvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art.654 c.p.p.Quanto alla rilevanza della sentenza penale non definitiva, fermorestando che la stessa, ancorché riguardante i medesimi fatti posti afondamento dell’accertamento, «costituisce semplice indizio od elemento diprova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla basedelle prove raccolte nel relativo giudizio» (Cass. n. 4924/2013), giovasottolineare che la stessa neppure in questa sede di Legittimità vieneprodotta dalla contribuente.Peraltro, in controricorso l’Amministrazione finanziaria sostiene ladiversità dei fatti in essa esaminati rispetto a quelli oggetto del presentegiudizio – collocazione temporale delle condotte prese in esame nel 2013 enon nel 2008 – e a fronte di tale eccezione solo l’esame della sentenzapenale in argomento, che parte ricorrente non ha prodotto, avrebbe potutofare chiarezza.3. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese sono liquidate, come in dispositivo, per soccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 27422/2019Numero sezionale 4928/2026Numero di raccolta generale 19767/2026Data pubblicazione 14/06/2026dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6
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