CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23284/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 aprile 1979 avverso la sentenza n. 2765/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 21 marzo 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 7 maggio 2021, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. in relazione al capo C) e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti di cui ai capi E) ed F), ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 5, mesi 10 di reclusione ed euro 1.450,00 di multa. Ha applicato le pene accessorie dell'interdizione legale e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e ha confermato nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 erronea applicazione dell'art. 61 n. 5 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione, per essere stata applicata l'aggravante della minorata difesa, nonostante il tempo notturno non avesse inciso in modo tangibile rispetto alla consumazione del reato; 2.2 erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica, senza alcuna valutazione in concreto della significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti reati; 2.3 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'entità dell'aumento di pena stabilito per il reato satellite di furto in abitazione di cui al capo C) della rubrica. La Corte di appello avrebbe ridotto gli aumenti a titolo di continuazione per i reati satellite di cui ai capi A), E), F) e G), avendo ritenuto eccessivi gli aumenti operati per tutti i reati satelliti dal giudice di primo grado, mentre la riduzione di pena per il reato di cui al capo C) sarebbe stata conseguenza solo dell'esclusione dell'aggravante contestata per tale reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha affermato la sussistenza dell'aggravante dei cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., avendo rimarcato che l'azione delittuosa era avvenuta in un momento in cui la persona offesa era ritirata in casa, intenta a dormire, così da non avere avuto modo di neutralizzare la condizione di non attenzione nella quale necessariamente si trovava. Così argomentando il menzionato Collegio ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095 - 02) secondo cui «le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di approfittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato». 3. Il secondo motivo è privo di specificità, a fronte della motivazione (v. f. 11 della sentenza impugnata) con cui la Corte del merito ha specificato che si trattava di nuovi reati della stessa indole di quelli già giudicati, che denotavano una progressione criminosa e, dunque, una maggiore pericolosità dell'imputato.4. Anche il terzo motivo è privo di specificità La Corte d'appello ha ridotto la pena per il reato di cui al capo C), avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., e ha rideterminato gli aumenti per gli altri reati satellite, avendo ritenuto eccessivi quelli applicati dal primo giudice con riguardo a questi ultimi. Non si ravvisano le contraddizioni dedotte dalla difesa, atteso che la Corte d'appello ha affermato che "il motivo era fondato limitatamente alle censure inerenti gli aumenti a titolo di continuazione": il che valeva a dire soltanto che occorreva rideterminare la pena per i reati satellite ma non anche che quella per il reato di cui al capo C) fosse da ridurre oltre quanto conseguente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., come invece interpretato dal ricorrente. Quanto poi all'entità della pena, inflitta per il reato di cui al capo C) dopo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., deve rilevarsi che dalla lettura della sentenza emerge che essa - nel corretto esercizio del potere discrezionale del Collegio territoriale - è stata determinata tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato e dell'essere i reati stati commessi sottraendosi all'esecuzione di una misura custodiale. 5. Il ricorso è, dunque, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma, equitativannente determinata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata.