CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 19195/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to– Decreto del GD in sostituzione del comitato creditori– [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1386/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso il decreto cron. n. 3981/2017 del Tribunale di Padova , depositatoi l 2 6 . 10 . 20 17 ; letti gli attidepositati dalle parti costituite ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.5.2025dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il reclamo presentato dalla attuale ricorrente contro il decreto con cui il giudice delegato al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. –in sostituzione del comitato dei creditori non ancora costituito (art. 41, comma 4, legge fall.) –aveva autorizzato il curatore a transigere una potenziale lite con [OSCURATO:PERSONA], promissario acquirente diun immobile sul quale grava ipoteca iscritta a garanzia del mutuo erogato dalla banca ricorrentealla società poi fallita; rilevato che il reclamo della banca era volto acontestare la legittimità dell’accordo transattivo in quanto prevedeva il trasferimento dell’immobile al promissario acquirente, con cancellazione dell’ipoteca in assenza del consenso di essa creditrice iscritta; rilevato che il reclamo è stato dichiarato tardivo sul presupposto che il termine per la presentazione fosse quello di 8 giorni dettato dall’art. 36 legge fall. con riguardo ai reclami contro gli atti (del curatore e) del comitato dei creditori e non quello di 10 giorni dettato dall’art. 26 legge fall. per il reclamo al collegio contro i decreti del giudice delegato (disciplina dei termini che è differenziata anche con riferimento alla individuazione del dies a quoper la decorrenza del termine); rilevato che assume quindi carattere decisivo nel presente giudizio la questione di diritto relativa al regime d el reclamo contro gli atti del giudice delegato che agisce in sostituzione del comitato dei creditori, ponendosi l’alternativa tra dare prevalenza al fatto che, seppure pronunciato dal giudice delegato, si tratta per sempre di un provvedimento oggettivamente di competenza del comitato dei creditori , oppure, al contrario, alprofilo soggettivo , ovverosia al fatto che si tratta di un provvedimentodel giudice delegato; ritenutoche la questione di diritto – in ordine alla quale diversi tribunalisi sono pronunciati in un senso o nell’altro – è di particolare rilevanzanomofilattica (art. 375, comma 1, c.p.c.) e considerato chenon siriscontrano precedenti arresti di questa Corte P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché sia fissata l’udienzapubblica. C