CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 30756/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAavvis udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta la carenza di motivazione rispetto alla possibilità di riconoscere le attenuanti generiche nella massima estensione, aspetto questo estraneo all'accordo delle parti recepito dalla sentenza emessa il 5 novembre 2021, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Genova che, in riforma della decisione del Tribunale di Genova del 4 febbraio 2021, ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni 3, giorni 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa rispetto a due episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, accertati a Genova il 12 giugno 2020; Considerato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr. Sez. 6, n. 41254 del 04/07)2019, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), profili questi non ravvisabili nella vicenda per cui si procede; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso odierno deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 mag