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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 luglio 2021

Cassazione n. 20478/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 e succ. mod., chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma del provvedimento cautelare emesso il 29 luglio 2021 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'accusa di concorso nell'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per accoltellamento, ritenuto il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Secondo la prospettazione accusatoria, dopo un primo litigio intercorso, per una questione di parcheggio, fra Giorgio SCARAMELLA (che rivendicava come "suo" lo stallo conteso) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (padre di Adriana, la donna che aveva parcheggiato la propria auto nello stallo rivendicato dagli SCARAMELLA), litigio degenerato in uno scambio di colpi fra i due litiganti, Giorgio SCARAMELLA, Domenico SCARAMELLA, Antonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano tornati, alcuni minuti più tardi, sul luogo dei fatti, armati di coltello, e avevano aggredito il [OSCURATO:PERSONA], percuotendolo ripetutamente e successivamente tenendolo fermo, onde consentire ad Antonio [OSCURATO:PERSONA] di colpirlo al petto con una coltellata, che causava il decesso dell'aggredito.

Nell'analizzare il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] durante l'aggressione, il Tribunale, passando in rassegna le dichiarazioni rese dai testi oculari, escludeva, in primo luogo, ogni rilevanza probatoria di quelle rese da Adriana [OSCURATO:PERSONA], figlia del defunto, in quanto la donna, impegnata in una manovra all'interno della sua auto, non avrebbe percepito con chiarezza il momento in cui il padre venne accoltellato.

Quanto alle dichiarazioni rese dai fratelli Alessandro e Pierluigi SAVARESE, titolari del "Max garage" teatro dell'aggressione - costituenti il fondamento della ricostruzione accusatoria, che vedrebbe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tener ferma la vittima agevolandone l'accoltellamento -, i giudici del riesame, oltre a evidenziarne alcune contraddizioni, le reputavano non collimanti con la sequenza filmata dalle telecamere di videosorveglianza del garage e con le immagini fotografiche estrapolate.

In particolare, la visione delle immagini suscitava dei dubbi sulle concrete modalità di accerchiamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli aggressori e sulla posizione - meditata e strumentale - di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle spalle della vittima allo scopo di prevenirne la fuga, anche perché la dinamica delittuosa presentava i tratti caratteristici dell'azione repentina a sorpresa.

Il Tribunale partenopeo, dunque, osservava che, pur non potendo essere smentita, allo stato, la tesi difensiva circa l'assenza di un contributo materiale dell'indagato nell'occorso, ciò non escludeva il suo coinvolgimento nel delitto, "sia pure a diverso titolo".

A questo riguardo, riteneva che la tesi per cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole di partecipare ad un'azione destinata in partenza a sfociare nell'uccisione del [OSCURATO:PERSONA] non trovava specifici agganci negli atti processuali, né era dimostrata l'ipotesi che si fosse di fronte a una "spedizione di morte" oggetto di una preventiva concertazione tra i suoi autori, come sostenuto dal G.i.p. nel provvedimento genetico; secondo il Tribunale di Napoli, la circostanza per cui Domenico SCARAMELLA avesse invitato Antonio [OSCURATO:PERSONA] a munirsi di coltello nel momento in cui scendevano dall'auto per dirigersi al parcheggio, arma che lo stesso SCARAMELLA poco prima aveva riposto sotto la leva del freno a mano, non era sufficiente a concludere che dell'arma si dovesse fare effettivamente uso e per finalità eccedenti la minaccia; non a caso, l'aggressione al [OSCURATO:PERSONA] era stata condotta, per la quasi totalità della durata, a mani nude, e il coltello era stato estratto all'improvviso da Antonio [OSCURATO:PERSONA] solo nella parte conclusiva dell'aggressione medesima.

Non era, insomma, sostenibile la tesi del concorso, materiale o morale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA].

Tale azione delittuosa non poteva considerarsi voluta (neppure a titolo di dolo eventuale) dall'indagato, posto che l'evento mortale non era stato da lui verosimilmente neanche ipotizzato, tenuto conto della futilità della lite e delle lievi conseguenze subite da Giorgio SCARAMELLA (la rottura degli occhiali) nell'iniziale scontro con il [OSCURATO:PERSONA]; ben più credibile era che la vittima dovesse essere "punita" con un pestaggio, reso più agevole dalla preponderanza numerica dei suoi assalitori, e che a tale progetto criminoso l'indagato avesse prestato la sua adesione, seguendo lo [OSCURATO:PERSONA] e il figlio.

A tale conclusione - proseguiva il Collegio de libertate - non ostava la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse al corrente del possesso del coltello da parte del figlio Antonio: ciò, infatti, comportava che l'indagato sarebbe stato in grado di prevedere la tragica conclusione dell'aggressione, ma non autorizzava ad equiparare tale mancata previsione al dolo eventuale.

In conclusione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rispondere di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 116 cod. pen.: egli era sopraggiunto sul posto insieme a Domenico SCARAMELLA e ad Antonio [OSCURATO:PERSONA] per andare a vendicare il "torto" subito da Giorgio SCARAMELLA e sicuramente la consapevolezza della detenzione del coltello da parte del figlio rendeva possibile prevedere l'esito nefasto del raid punitivo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il P.M. ricorrente contesta, in primo luogo, il fatto che il giudice del riesame abbia disatteso le dichiarazioni rese da alcuni testi oculari, come i fratelli Savarese e la figlia della vittima, sulla base di immagini parziali tratte dal sistema di videosorveglianza che avevano ripreso solo alcuni momenti dell'azione omicidiaria e, pertanto, non erano da ritenersi incompatibili con la ricostruzione prospettata nel capo d'accusa ed accolta dal Giudice per le indagini preliminari.

In secondo luogo, la motivazione doveva considerarsi carente nella parte in cui non era stata fatta alcuna menzione delle dichiarazioni de relato rese da Antonio [OSCURATO:PERSONA], il quale, per come riferitogli da Giorgio SCARAMELLA, uno degli aggressori, aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come soggetto presente per tutto il tempo nella fase delittuosa e che aveva "mantenuto", bloccandolo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], mentre Antonio [OSCURATO:PERSONA] lo accoltellava.

Il Tribunale del riesame, ancora, aveva omesso di considerare che anche la sola presenza sul posto dell'indagato, unitamente agli altri aggressori, si era risolta in un contributo causale all'azione omicida di costoro, sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale.

Logicamente incongruo era il passaggio della motivazione ladclove si dubitava che del coltello si sarebbe fatto uso per finalità eccedenti la minaccia, perché in contraddizione con altro brano che attribuiva alla concertata aggressione i tratti caratterizzanti una vera e propria spedizione punitiva, finalizzata, quanto meno, a un pestaggio e non ad una mera minaccia.

Il P.M. ricorrente contesta anche la parte del ragionamento svolto dal Tribunale partenopeo per escludere la sussistenza di indizi utili a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato l'utilizzo del coltello e, quindi, l'evento morte, nemmeno a titolo di dolo eventuale, nonostante lo stesso fosse consapevole che il figlio Antonio fosse armato di coltello e che il gruppo - costituito da quattro persone - fosse entrato in azione per compiere una spedizione punitiva contro [OSCURATO:PERSONA] per lo sgarbo commesso nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza si rivelava parimenti illogica laddove, dopo aver affermato che l'indagato potesse prevedere l'esito infausto del raid punitivo, aveva contraddittoriamente escluso che egli avesse voluto, seppure nella forma del dolo eventuale, l'utilizzo del coltello contro la vittima.

Il giudice a quo aveva omesso di considerare che l'indagato non si era opposto alla decisione di Domenico SCARAMELLA di portare il coltello e non aveva dato conto degli elementi dai quali inferire che il predetto, pur consapevole del possesso del coltello da parte del figlio, avrebbe escluso categoricamente la possibilità dell'utilizzo dell'arma: del resto, se la finalità fosse stata soltanto quella di dare una lezione al [OSCURATO:PERSONA], non si vedeva perché gli aggressori avrebbero dovuto munirsi di un coltello, non essendovi subbio che quattro persone sarebbero state in grado di avere la meglio sulla vittima, sola e disarmata, anche senza necessità di minacciarla mostrandole un coltello.

Il ricorso si conclude con una censura sulla esclusione, da parte dei giudici distrettuali, del carattere trasgressivo della personalità dell'indagato.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. Con memoria trasmessa in via telematica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.2.

Nell'atto impugnatorio il Pubblico ministero lamenta, in primo luogo, che l'organo del riesame abbia immotivatamente espunto, dal panorama indiziario valorizzato nel provvedimento genetico, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], figlia della vittima, e quelle rese da Antonio [OSCURATO:PERSONA], de relato da Giorgio SCARAMELLA, teste oculare.

Il rilievo è fondato.

Delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito, per come raccontatogli dallo SCARAMELLA, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva "mantenuto, 'bloccandolo', [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mentre Antonio [OSCURATO:PERSONA] aveva sferrato la coltellata", non vi è alcuna tracciata nell'ordinanza impugnata, mentre, al contrario, l'elemento in questione era confluito nel compendio indiziario apprezzato dal G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, dunque, va registrata e stigmatizzata una prima lacuna motivazionale, in quanto il Tribunale della cautela non ha spiegato perché, al contrario del primo giudice, abbia omesso di considerare il narrato del [OSCURATO:PERSONA].

È parimenti fondato il rilievo con cui si critica la "neutralizzazione" probatoria delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

La donna, in coincidenza sostanziale con quanto riferito dai fratelli SAVARESE, dichiarò che i tre aggressori avevano simultaneamente accerchiato e poi "tenuto in piedi" il padre per non farlo fuggire, fornendo, quindi, dei particolari precisi sul fatto, peraltro ripetuti anche in sede di incidente probatorio, circostanza, quest'ultima, di cui i giudici de libertate non hanno neppure dato atto.

Detti giudici, viceversa, con censurabile superficialità e con motivazione manifestamente illogica, hanno ritenuto di escludere tout court dalla piattaforma indiziaria il dichiarato della [OSCURATO:PERSONA], affermando che la teste non avrebbe conservato un ricordo chiaro dell'aggressione in quanto "era all'interno dell'abitacolo, impegnata in una manovra".

Non hanno, tuttavia, chiarito i decidenti in che tipo di manovra fosse concretamente impegnata la donna (una manovra in avanti o in retromarcia?) e, soprattutto, in che modo e perché quello specifico tipo di movimento alla guida le avrebbe impedito di Vedere con sufficiente nitidezza la sequenza dell'aggressione, che, invece, il primo giudice aveva reputato di recepire, sul piano indiziario, proprio per come raccontata dalla dichiarante.

Anche tale passaggio motivazionale andrà riesaminato e chiarito in sede di rinvio.

Analogamente fondata è, inoltre, la censura con la quale il ricorrente contesta il fatto che il giudice del riesame abbia disatteso le dichiarazioni rese dai fratelli SAVARESE sulla base di immagini parziali tratte dal sistema di videosorveglianza che avevano ripreso solo alcuni momenti dell'azione omicida e che, pertanto, non potevano ritenersi incompatibili con la ricostruzione accusatoria siccome avallata dal Giudice per le indagini preliminari.

Rileva il Collegio che, nella valutazione del narrato dei SAVARESE, il Tribunale del riesame è incorso in una prima omissione, in quanto, diversamente dal G.i.p., non ha dato atto, anche per spiegare la progressiva "messa a fuoco" dei loro ricordi negli interrogatori cui vennero sottoposti il 3, il 7 e il 16 giugno 2021, della iniziale reticenza manifestata dai predetti dichiaranti, da costoro giustificata con il timore di subire ritorsioni da parte degli SCARAMELLA (titolari del garage dove accaddero i fatti e testi oculari), timore che li aveva indotti a cancellare, tramite l'applicazione installata sullo smartphone di Pierluigi SAVARESE, le immagini dell'omicidio riprese dalle telecamere di videosorveglianza del 'Max garage', solo in parte recuperate dal consulente tecnico del Pubblico ministero.

I giudici distrettuali, nel dare atto, al netto di qualche discordanza, della sostanziale convergenza delle dichiarazioni rese dai SAVARESE nell'individuare [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come certamente presente ai fatti, prima come "accerchiatore", poi come soggetto che si pose alle spalle della vittima mentre i correi lo percuotevano (e poi accoltellarono, essendo autore materiale Antonio [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'indagato), non hanno adeguatamente chiarito in che modo la loro ricostruzione possa risultare smentita da immagini che, per come ammesso dalla stessa ordinanza impugnata, lasciano scoperti proprio i cinque secondi nel corso dei quali si ritiene avvenuto l'accoltellamento e che, comunque, ritraggono (quelle precedenti all'accoltellamento delle ore 20.00.02) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] posto di fronte alla vittima.

Il Tribunale di Napoli sembra inferire dal prevalente peso probatorio illogicamente attribuito ai filmati (in quanto, come detto, non documentano l'attimo dell'accoltellamento) rispetto al narrato dei SAVARESE l'incertezza sull'esatto posizionamento dell'indagato nella fase dell'aggressione, dal che fa discendere l'impossibilità di smentire la tesi difensiva "circa l'assenza di uno specifico suo contributo materiale all'azione omicidiaria".

Si tratta di un'affermazione che non fa buon governo dei principi in materia di concorso di persone nel reato.

Si ricorda, infatti, al riguardo, che il nostro sistema positivo si basa sulla teoria monistica del reato secondo cui, nella fattispecie plurisoggettiva, l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato (fra molte, Sez. 1, n. 14668 del 21/9/1990, Lelli, Rv. 185705).

Va, inoltre, rammentato che, in tema di concorso morale, la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo di concorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato, indicando gli elementi di prova al riguardo (Sez. 1, n. 4612 del 5/4/1993, Palazzini, Rv. 194696).

Alla luce dei richiamati principi sulla fattispecie concorsuale, è evidente che l'esatto posizionamento del [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'azione omicida non possa rivestire alcuna valenza dirimente ai fini della configurazione della sua responsabilità a titolo di concorso ordinario nell'omicidio, se si considera che, come agevolmente desumibile dalla ricostruzione attestata nel provvedimento impugnato, egli sicuramente era presente accanto agli altri tre aggressori in modo non meramente accidentale, ma volontario e consapevole.Se così è, il Tribunale non ha spiegato, se non in modo apodittico, perché, una volta esclusa (pur con le incongruenze già rimarcate) la configurabilità di un contributo di tipo materiale da parte dell'indagato, non abbia potuto apprezzare l'esisterza di un apporto quanto meno morale fornito dal medesimo, certamente presente sulla scena del delitto, declinato nella forma di un rafforzamento del proposito criminale degli altri compartecipi. [OSCURATO:PERSONA] de libertate, quindi, con un salto logico, una volta esclusa l'ipotizzabilità di un concorso materiale del reato in capo all'indagato, ha escluso, in modo apodittico, quasi come fosse una derivazione logica necessaria, anche la configurabilità di un concorso morale in capo al medesimo, approdando, così, alla conclusione circa la insussistenza, nel caso di specie, del dolo di (concorso in) omicidio, ancorché eventuale, e la sussistenza di un'ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.

Anche a tale riguardo, la motivazione si presenta, oltre che manifestamente incongrua, errata in diritto, così come dedotto dal Pubblico ministero ricorrente.

Va, invero, ribadito che, in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e, cioè, che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], B., Rv. 273971).

Va, altresì, precisato che l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489).

Va, infine, chiarito che non configura il cosiddetto concorso "anomalo", ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone, l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati (tra le altre, Sez. 4 n. 49897 del 18/10/2018, S., Rv. 273998; Sez. 2, n. 52811 del 4/11/2016, Bennato, Rv. 268788; Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604).

Nell'escludere la sussistenza, in capo all'indagato, nel caso in esame, anche del dolo eventuale, il Tribunale del riesame non si è conformato agli enunciati principi, pervenendo, con argomentare manifestamente illogico ed errato in diritto, alla conclusione circa la configurabilità del concorso anomalo, omettendo di tener logicamente conto, quanto al contesto fattuale non controvertibile emerso dagli atti: a) che la "spedizione punitiva" posta in essere dai quattro aggressori, di cui uno armato di coltello, per punire lo sgarbo subito dagli SCARAMELLA ad opera del [OSCURATO:PERSONA], fece seguito a una fase di poco precedente nel corso della quale Giorgio SCARAMELLA aveva già aggredito, con percosse e provocando lesioni, [OSCURATO:PERSONA] padre e figlia, il che rende manifestamente incongrua l'affermazione dei giudici territoriali, secondo cui l'azione offensiva concertata a titolo di ritorsione - dunque, ragionevolmente superando il livello di violenza fisica già raggiunto in precedenza (percosse e lesioni) - avrebbe dovuto sostanziarsi in una semplice "minaccia" con l'uso del coltello; b) che l'indagato, come gli altri correi, era pienamente consapevole che il figlio Antonio fosse armato di coltello poco prima di aggredire il [OSCURATO:PERSONA], essendo egli presente, a bordo dell'auto usata per arrivare sul luogo del delitto, quando Domenico SCARAMELLA esortò Antonio [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'indagato, a prendere il coltello all'atto di scendere dal veicolo; c) che l'indagato, come gli altri correi, era pienamente consapevole della soverchiante superiorità numerica del numero degli aggressori (quattro persone contro una); d) che l'indagato era stato certamente presente sul posto al momento dell'accoltellamento della vittima ed aveva volontariamente partecipato a tutta l'azione.

Poiché - per quanto già esposto - l'attribuzione del fatto al compartecipe a titolo di concorso anomalo può configurarsi solo quando l'evento diverso, previsto o comunque in concreto prevedibile ed evitabile, non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale), non è rinvenibile, nell'ordinanza impugnata, alla luce del contesto fattuale di contrapposizione violenta "in progressione" (prima a mani nude, poi con un coltello), poc'anzi illustrato e desumibile dallo stesso provvedimento, un iter argomentativo che spieghi in modo .convincente sul piano logico e sc:evro da errori di diritto l'approdo conclusivo, secondo cui all'indagato si sarebbe potuto muovere, nella vicenda scrutinata, solo un rimprovero in termini di colpa (non aver preveduto il prevedibile evento- morte) e non sarebbe ravvisabile, quanto meno, un dolo indiretto.

3. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli, che, rivisitato il complessivo compendio indiziario, emendato dalle lacune e incongruenze rilevate, faccia corretta applicazione, al caso di specie, dei ricordati principi in materia di concorso ordinario di persone nel reato e di concorso anomalo.

Le ul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 e succ. mod., chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, in parziale riforma del provvedimento cautelare emesso il 29 luglio 2021 dal G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'accusa di concorso nell'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per accoltellamento, ritenuto il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Secondo la prospettazione accusatoria, dopo un primo litigio intercorso, per una questione di parcheggio, fra Giorgio SCARAMELLA (che rivendicava come "suo" lo stallo conteso) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (padre di Adriana, la donna che aveva parcheggiato la propria auto nello stallo rivendicato dagli SCARAMELLA), litigio degenerato in uno scambio di colpi fra i due litiganti, Giorgio SCARAMELLA, Domenico SCARAMELLA, Antonio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] erano tornati, alcuni minuti più tardi, sul luogo dei fatti, armati di coltello, e avevano aggredito il [OSCURATO:PERSONA], percuotendolo ripetutamente e successivamente tenendolo fermo, onde consentire ad Antonio [OSCURATO:PERSONA] di colpirlo al petto con una coltellata, che causava il decesso dell'aggredito. Nell'analizzare il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] durante l'aggressione, il Tribunale, passando in rassegna le dichiarazioni rese dai testi oculari, escludeva, in primo luogo, ogni rilevanza probatoria di quelle rese da Adriana [OSCURATO:PERSONA], figlia del defunto, in quanto la donna, impegnata in una manovra all'interno della sua auto, non avrebbe percepito con chiarezza il momento in cui il padre venne accoltellato. Quanto alle dichiarazioni rese dai fratelli Alessandro e Pierluigi SAVARESE, titolari del "Max garage" teatro dell'aggressione - costituenti il fondamento della ricostruzione accusatoria, che vedrebbe [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tener ferma la vittima agevolandone l'accoltellamento -, i giudici del riesame, oltre a evidenziarne alcune contraddizioni, le reputavano non collimanti con la sequenza filmata dalle telecamere di videosorveglianza del garage e con le immagini fotografiche estrapolate. In particolare, la visione delle immagini suscitava dei dubbi sulle concrete modalità di accerchiamento del [OSCURATO:PERSONA] da parte degli aggressori e sulla posizione - meditata e strumentale - di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alle spalle della vittima allo scopo di prevenirne la fuga, anche perché la dinamica delittuosa presentava i tratti caratteristici dell'azione repentina a sorpresa. Il Tribunale partenopeo, dunque, osservava che, pur non potendo essere smentita, allo stato, la tesi difensiva circa l'assenza di un contributo materiale dell'indagato nell'occorso, ciò non escludeva il suo coinvolgimento nel delitto, "sia pure a diverso titolo". A questo riguardo, riteneva che la tesi per cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole di partecipare ad un'azione destinata in partenza a sfociare nell'uccisione del [OSCURATO:PERSONA] non trovava specifici agganci negli atti processuali, né era dimostrata l'ipotesi che si fosse di fronte a una "spedizione di morte" oggetto di una preventiva concertazione tra i suoi autori, come sostenuto dal G.i.p. nel provvedimento genetico; secondo il Tribunale di Napoli, la circostanza per cui Domenico SCARAMELLA avesse invitato Antonio [OSCURATO:PERSONA] a munirsi di coltello nel momento in cui scendevano dall'auto per dirigersi al parcheggio, arma che lo stesso SCARAMELLA poco prima aveva riposto sotto la leva del freno a mano, non era sufficiente a concludere che dell'arma si dovesse fare effettivamente uso e per finalità eccedenti la minaccia; non a caso, l'aggressione al [OSCURATO:PERSONA] era stata condotta, per la quasi totalità della durata, a mani nude, e il coltello era stato estratto all'improvviso da Antonio [OSCURATO:PERSONA] solo nella parte conclusiva dell'aggressione medesima. Non era, insomma, sostenibile la tesi del concorso, materiale o morale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]. Tale azione delittuosa non poteva considerarsi voluta (neppure a titolo di dolo eventuale) dall'indagato, posto che l'evento mortale non era stato da lui verosimilmente neanche ipotizzato, tenuto conto della futilità della lite e delle lievi conseguenze subite da Giorgio SCARAMELLA (la rottura degli occhiali) nell'iniziale scontro con il [OSCURATO:PERSONA]; ben più credibile era che la vittima dovesse essere "punita" con un pestaggio, reso più agevole dalla preponderanza numerica dei suoi assalitori, e che a tale progetto criminoso l'indagato avesse prestato la sua adesione, seguendo lo [OSCURATO:PERSONA] e il figlio. A tale conclusione - proseguiva il Collegio de libertate - non ostava la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse al corrente del possesso del coltello da parte del figlio Antonio: ciò, infatti, comportava che l'indagato sarebbe stato in grado di prevedere la tragica conclusione dell'aggressione, ma non autorizzava ad equiparare tale mancata previsione al dolo eventuale. In conclusione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rispondere di concorso nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 116 cod. pen.: egli era sopraggiunto sul posto insieme a Domenico SCARAMELLA e ad Antonio [OSCURATO:PERSONA] per andare a vendicare il "torto" subito da Giorgio SCARAMELLA e sicuramente la consapevolezza della detenzione del coltello da parte del figlio rendeva possibile prevedere l'esito nefasto del raid punitivo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il P.M. ricorrente contesta, in primo luogo, il fatto che il giudice del riesame abbia disatteso le dichiarazioni rese da alcuni testi oculari, come i fratelli Savarese e la figlia della vittima, sulla base di immagini parziali tratte dal sistema di videosorveglianza che avevano ripreso solo alcuni momenti dell'azione omicidiaria e, pertanto, non erano da ritenersi incompatibili con la ricostruzione prospettata nel capo d'accusa ed accolta dal Giudice per le indagini preliminari. In secondo luogo, la motivazione doveva considerarsi carente nella parte in cui non era stata fatta alcuna menzione delle dichiarazioni de relato rese da Antonio [OSCURATO:PERSONA], il quale, per come riferitogli da Giorgio SCARAMELLA, uno degli aggressori, aveva indicato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come soggetto presente per tutto il tempo nella fase delittuosa e che aveva "mantenuto", bloccandolo, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], mentre Antonio [OSCURATO:PERSONA] lo accoltellava. Il Tribunale del riesame, ancora, aveva omesso di considerare che anche la sola presenza sul posto dell'indagato, unitamente agli altri aggressori, si era risolta in un contributo causale all'azione omicida di costoro, sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale. Logicamente incongruo era il passaggio della motivazione ladclove si dubitava che del coltello si sarebbe fatto uso per finalità eccedenti la minaccia, perché in contraddizione con altro brano che attribuiva alla concertata aggressione i tratti caratterizzanti una vera e propria spedizione punitiva, finalizzata, quanto meno, a un pestaggio e non ad una mera minaccia. Il P.M. ricorrente contesta anche la parte del ragionamento svolto dal Tribunale partenopeo per escludere la sussistenza di indizi utili a sostenere che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avesse accettato l'utilizzo del coltello e, quindi, l'evento morte, nemmeno a titolo di dolo eventuale, nonostante lo stesso fosse consapevole che il figlio Antonio fosse armato di coltello e che il gruppo - costituito da quattro persone - fosse entrato in azione per compiere una spedizione punitiva contro [OSCURATO:PERSONA] per lo sgarbo commesso nei confronti degli [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza si rivelava parimenti illogica laddove, dopo aver affermato che l'indagato potesse prevedere l'esito infausto del raid punitivo, aveva contraddittoriamente escluso che egli avesse voluto, seppure nella forma del dolo eventuale, l'utilizzo del coltello contro la vittima. Il giudice a quo aveva omesso di considerare che l'indagato non si era opposto alla decisione di Domenico SCARAMELLA di portare il coltello e non aveva dato conto degli elementi dai quali inferire che il predetto, pur consapevole del possesso del coltello da parte del figlio, avrebbe escluso categoricamente la possibilità dell'utilizzo dell'arma: del resto, se la finalità fosse stata soltanto quella di dare una lezione al [OSCURATO:PERSONA], non si vedeva perché gli aggressori avrebbero dovuto munirsi di un coltello, non essendovi subbio che quattro persone sarebbero state in grado di avere la meglio sulla vittima, sola e disarmata, anche senza necessità di minacciarla mostrandole un coltello. Il ricorso si conclude con una censura sulla esclusione, da parte dei giudici distrettuali, del carattere trasgressivo della personalità dell'indagato. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Con memoria trasmessa in via telematica, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'indagato, ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto per le ragioni che seguono.2. Nell'atto impugnatorio il Pubblico ministero lamenta, in primo luogo, che l'organo del riesame abbia immotivatamente espunto, dal panorama indiziario valorizzato nel provvedimento genetico, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], figlia della vittima, e quelle rese da Antonio [OSCURATO:PERSONA], de relato da Giorgio SCARAMELLA, teste oculare. Il rilievo è fondato. Delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito, per come raccontatogli dallo SCARAMELLA, che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva "mantenuto, 'bloccandolo', [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mentre Antonio [OSCURATO:PERSONA] aveva sferrato la coltellata", non vi è alcuna tracciata nell'ordinanza impugnata, mentre, al contrario, l'elemento in questione era confluito nel compendio indiziario apprezzato dal G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, dunque, va registrata e stigmatizzata una prima lacuna motivazionale, in quanto il Tribunale della cautela non ha spiegato perché, al contrario del primo giudice, abbia omesso di considerare il narrato del [OSCURATO:PERSONA]. È parimenti fondato il rilievo con cui si critica la "neutralizzazione" probatoria delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La donna, in coincidenza sostanziale con quanto riferito dai fratelli SAVARESE, dichiarò che i tre aggressori avevano simultaneamente accerchiato e poi "tenuto in piedi" il padre per non farlo fuggire, fornendo, quindi, dei particolari precisi sul fatto, peraltro ripetuti anche in sede di incidente probatorio, circostanza, quest'ultima, di cui i giudici de libertate non hanno neppure dato atto. Detti giudici, viceversa, con censurabile superficialità e con motivazione manifestamente illogica, hanno ritenuto di escludere tout court dalla piattaforma indiziaria il dichiarato della [OSCURATO:PERSONA], affermando che la teste non avrebbe conservato un ricordo chiaro dell'aggressione in quanto "era all'interno dell'abitacolo, impegnata in una manovra". Non hanno, tuttavia, chiarito i decidenti in che tipo di manovra fosse concretamente impegnata la donna (una manovra in avanti o in retromarcia?) e, soprattutto, in che modo e perché quello specifico tipo di movimento alla guida le avrebbe impedito di Vedere con sufficiente nitidezza la sequenza dell'aggressione, che, invece, il primo giudice aveva reputato di recepire, sul piano indiziario, proprio per come raccontata dalla dichiarante. Anche tale passaggio motivazionale andrà riesaminato e chiarito in sede di rinvio. Analogamente fondata è, inoltre, la censura con la quale il ricorrente contesta il fatto che il giudice del riesame abbia disatteso le dichiarazioni rese dai fratelli SAVARESE sulla base di immagini parziali tratte dal sistema di videosorveglianza che avevano ripreso solo alcuni momenti dell'azione omicida e che, pertanto, non potevano ritenersi incompatibili con la ricostruzione accusatoria siccome avallata dal Giudice per le indagini preliminari. Rileva il Collegio che, nella valutazione del narrato dei SAVARESE, il Tribunale del riesame è incorso in una prima omissione, in quanto, diversamente dal G.i.p., non ha dato atto, anche per spiegare la progressiva "messa a fuoco" dei loro ricordi negli interrogatori cui vennero sottoposti il 3, il 7 e il 16 giugno 2021, della iniziale reticenza manifestata dai predetti dichiaranti, da costoro giustificata con il timore di subire ritorsioni da parte degli SCARAMELLA (titolari del garage dove accaddero i fatti e testi oculari), timore che li aveva indotti a cancellare, tramite l'applicazione installata sullo smartphone di Pierluigi SAVARESE, le immagini dell'omicidio riprese dalle telecamere di videosorveglianza del 'Max garage', solo in parte recuperate dal consulente tecnico del Pubblico ministero. I giudici distrettuali, nel dare atto, al netto di qualche discordanza, della sostanziale convergenza delle dichiarazioni rese dai SAVARESE nell'individuare [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come certamente presente ai fatti, prima come "accerchiatore", poi come soggetto che si pose alle spalle della vittima mentre i correi lo percuotevano (e poi accoltellarono, essendo autore materiale Antonio [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'indagato), non hanno adeguatamente chiarito in che modo la loro ricostruzione possa risultare smentita da immagini che, per come ammesso dalla stessa ordinanza impugnata, lasciano scoperti proprio i cinque secondi nel corso dei quali si ritiene avvenuto l'accoltellamento e che, comunque, ritraggono (quelle precedenti all'accoltellamento delle ore 20.00.02) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] posto di fronte alla vittima. Il Tribunale di Napoli sembra inferire dal prevalente peso probatorio illogicamente attribuito ai filmati (in quanto, come detto, non documentano l'attimo dell'accoltellamento) rispetto al narrato dei SAVARESE l'incertezza sull'esatto posizionamento dell'indagato nella fase dell'aggressione, dal che fa discendere l'impossibilità di smentire la tesi difensiva "circa l'assenza di uno specifico suo contributo materiale all'azione omicidiaria". Si tratta di un'affermazione che non fa buon governo dei principi in materia di concorso di persone nel reato. Si ricorda, infatti, al riguardo, che il nostro sistema positivo si basa sulla teoria monistica del reato secondo cui, nella fattispecie plurisoggettiva, l'attività antigiuridica di ciascuno, ponendosi inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in azione delittuosa che va considerata unica e produce l'effetto di far ritenere giuridicamente attribuibile a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell'evento cagionato (fra molte, Sez. 1, n. 14668 del 21/9/1990, Lelli, Rv. 185705). Va, inoltre, rammentato che, in tema di concorso morale, la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l'altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la consumazione del crimine, ed il giudice di merito, nel ritenere tale tipo di concorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato, indicando gli elementi di prova al riguardo (Sez. 1, n. 4612 del 5/4/1993, Palazzini, Rv. 194696). Alla luce dei richiamati principi sulla fattispecie concorsuale, è evidente che l'esatto posizionamento del [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'azione omicida non possa rivestire alcuna valenza dirimente ai fini della configurazione della sua responsabilità a titolo di concorso ordinario nell'omicidio, se si considera che, come agevolmente desumibile dalla ricostruzione attestata nel provvedimento impugnato, egli sicuramente era presente accanto agli altri tre aggressori in modo non meramente accidentale, ma volontario e consapevole.Se così è, il Tribunale non ha spiegato, se non in modo apodittico, perché, una volta esclusa (pur con le incongruenze già rimarcate) la configurabilità di un contributo di tipo materiale da parte dell'indagato, non abbia potuto apprezzare l'esisterza di un apporto quanto meno morale fornito dal medesimo, certamente presente sulla scena del delitto, declinato nella forma di un rafforzamento del proposito criminale degli altri compartecipi. [OSCURATO:PERSONA] de libertate, quindi, con un salto logico, una volta esclusa l'ipotizzabilità di un concorso materiale del reato in capo all'indagato, ha escluso, in modo apodittico, quasi come fosse una derivazione logica necessaria, anche la configurabilità di un concorso morale in capo al medesimo, approdando, così, alla conclusione circa la insussistenza, nel caso di specie, del dolo di (concorso in) omicidio, ancorché eventuale, e la sussistenza di un'ipotesi di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. Anche a tale riguardo, la motivazione si presenta, oltre che manifestamente incongrua, errata in diritto, così come dedotto dal Pubblico ministero ricorrente. Va, invero, ribadito che, in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e, cioè, che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], B., Rv. 273971). Va, altresì, precisato che l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5, n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489). Va, infine, chiarito che non configura il cosiddetto concorso "anomalo", ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone, l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati (tra le altre, Sez. 4 n. 49897 del 18/10/2018, S., Rv. 273998; Sez. 2, n. 52811 del 4/11/2016, Bennato, Rv. 268788; Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604). Nell'escludere la sussistenza, in capo all'indagato, nel caso in esame, anche del dolo eventuale, il Tribunale del riesame non si è conformato agli enunciati principi, pervenendo, con argomentare manifestamente illogico ed errato in diritto, alla conclusione circa la configurabilità del concorso anomalo, omettendo di tener logicamente conto, quanto al contesto fattuale non controvertibile emerso dagli atti: a) che la "spedizione punitiva" posta in essere dai quattro aggressori, di cui uno armato di coltello, per punire lo sgarbo subito dagli SCARAMELLA ad opera del [OSCURATO:PERSONA], fece seguito a una fase di poco precedente nel corso della quale Giorgio SCARAMELLA aveva già aggredito, con percosse e provocando lesioni, [OSCURATO:PERSONA] padre e figlia, il che rende manifestamente incongrua l'affermazione dei giudici territoriali, secondo cui l'azione offensiva concertata a titolo di ritorsione - dunque, ragionevolmente superando il livello di violenza fisica già raggiunto in precedenza (percosse e lesioni) - avrebbe dovuto sostanziarsi in una semplice "minaccia" con l'uso del coltello; b) che l'indagato, come gli altri correi, era pienamente consapevole che il figlio Antonio fosse armato di coltello poco prima di aggredire il [OSCURATO:PERSONA], essendo egli presente, a bordo dell'auto usata per arrivare sul luogo del delitto, quando Domenico SCARAMELLA esortò Antonio [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'indagato, a prendere il coltello all'atto di scendere dal veicolo; c) che l'indagato, come gli altri correi, era pienamente consapevole della soverchiante superiorità numerica del numero degli aggressori (quattro persone contro una); d) che l'indagato era stato certamente presente sul posto al momento dell'accoltellamento della vittima ed aveva volontariamente partecipato a tutta l'azione. Poiché - per quanto già esposto - l'attribuzione del fatto al compartecipe a titolo di concorso anomalo può configurarsi solo quando l'evento diverso, previsto o comunque in concreto prevedibile ed evitabile, non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale), non è rinvenibile, nell'ordinanza impugnata, alla luce del contesto fattuale di contrapposizione violenta "in progressione" (prima a mani nude, poi con un coltello), poc'anzi illustrato e desumibile dallo stesso provvedimento, un iter argomentativo che spieghi in modo .convincente sul piano logico e sc:evro da errori di diritto l'approdo conclusivo, secondo cui all'indagato si sarebbe potuto muovere, nella vicenda scrutinata, solo un rimprovero in termini di colpa (non aver preveduto il prevedibile evento- morte) e non sarebbe ravvisabile, quanto meno, un dolo indiretto. 3. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli, che, rivisitato il complessivo compendio indiziario, emendato dalle lacune e incongruenze rilevate, faccia corretta applicazione, al caso di specie, dei ricordati principi in materia di concorso ordinario di persone nel reato e di concorso anomalo. Le ul
Sentenza Cassazione n. 20478/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris