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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 34821/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023Data pubblicazione 13/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* giudizialecod.civ.– legittimazione* passiva nomina delcuratore speciale* * Consigliere * * CC* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29614/2019 * proposto da* * * in persona del legale rapp. p.t. e* * elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]* 1/3 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentati e difesi dagli avvocati * * * * ** * * * * * ricorrentecontro* * * * * DI * ** DI * * * DI ** disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023Data pubblicazione 13/12/2023* * * DI * * ** * * * * * ** * * * elettivamente domiciliati inROMA VIA G. * 6 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] ** * che li rappresenta e difendeunitamente all avvocato * * * controricorrentinonchè contro* * * * * * * *DI * * * DI * ** elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 32presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dagli avvocati* * * * * * controricorrentinonchè contro* DI * * * * elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. * 13 presso lo studiodell avvocato * * * * che lo rappresenta e difende controricorrentenonchè contro* * * * OF * ** * * * * * *2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* * * * * * *Data pubblicazione 13/12/2023* PROCURA DELLA REPUBBLICA * DI * ** * * * intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di FIRENZE n.1383/2019 depositata il 07/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * *RILEVATO CHE1.1.

La controversia in esame prende le mosse da una vicendarisalente e molto articolata che ha incrociato in sede giudiziarianumerose modifiche intervenute in materia di dichiarazionegiudiziale di paternità che hanno inciso sullo sviluppo processuale.Tale vicenda costituisce l imprescindibile cornice in cui si inscrivonoanche le questioni prospettate con il ricorso in esame e sia pure conestrema sintesi va riepilogata.1.2.

Con ricorso del 21/7/1995 * * chiese al [OSCURATO:PERSONA] che fosse dichiarata l ammissibilità dell azione didichiarazione giudiziale di paternità naturale che intendevapromuovere al riguardo affermò di essere nata nel 1917 a seguitodi una relazione tra sua madre * * e * ** * era morto improvvisamente nel 1953 e l unicoerede * * era deceduto nel 1993.

Nelle disposizionitestamentarie erano stati indicati come beneficiari * ** * * ed altri legatari oltre alla previsione dellacostituzione di un fondo patrimoniale.In giudizio vennero convenuti e si costituirono l esecutoretestamentario * * * e * * of *Tale procedimento si concluse con declaratoria di ammissibilitàdell azione proposta da * pronunciata con efficacia di giudicato3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023solo all esito dei tre gradi di giudizio e dopo rinvio ad altra sezioneData pubblicazione 13/12/2023della Corte di appello di Firenze da parte della Corte di legittimità.Con successivo atto di citazione del 31/3/1999 * *propose davanti al Tribunale di Firenze due domande con un unicaazione la prima per conseguire la dichiarazione giudiziale dipaternità e l altra di natura successoria.

Nel 2000 morì la parteproprio marito in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale suifigli minori nominati eredi dalla *Il giudice istruttore provvide a separare i giudizi disponendo laprosecuzione dell azione di dichiarazione giudiziale di paternità.Al fine di superare l eccezione di estinzione gli eredi dell attriceriproposero integralmente le domande proposte. * dispostol esame del * di * * e * * previa riesumazioneche confermò la paternità.Il Tribunale con ordinanza del 15/1/2007 ritenuta l opportunitàai sensi dell art.107 cod.proc.civ. che il processo si svolgesse anchenei confronti di un curatore speciale ne dispose la nomina medianteprocedimento ex art.78 cod.proc.civ.

L impugnazione di questaordinanza in sede di reclamo venne dichiarata inammissibile dallaCorte d *L istanza di nomina del curatore speciale venne tuttaviarigettata il reclamo avverso di essa dichiarato inammissibile cosìcome il ricorso per cassazione.All esito del giudizio di primo grado relativo alla dichiarazionegiudiziale di paternità il Tribunale con sentenza n.2634/2009dichiarò improponibile la domanda proposta dagli eredi * neiconfronti degli eredi degli eredi di * * in applicazionedell art.276 cod.civ. nella versione vigente ratione temporis.La Corte d Appello di Firenze con la sentenza n. 738/2013respinse l impugnazione degli eredi e discendenti * incentratasulla reiterazione dell istanza di nomina del curatore speciale e sulla4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023prospettata incostituzionalità dell art.276 cod.civ.

Tale decisioneNumero di raccolta generale 34821/2023venne cassata dalla Corte di legittimità con la * ptuebbnliczaazio ne 13/12/2023n.19790/2014.Con la sentenza n.19790/2014 questa Corte affermò che alprocedimento in questione andava applicato l art.276 cod.civ. nellaformulazione come sostituita dall art.1 comma 5 della leggen.219/2012 secondo il quale la domanda per la dichiarazione dipaternità o di maternità deve essere proposta in mancanza delpresunto genitore nei confronti dei suoi eredi e che in loromancanza la domanda deve essere proposta nei confronti di uncuratore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio dovevaessere promosso.In particolare la Corte di legittimità così puntualizzò «Non puòritenersi infine che la mancata nomina del curatore integri un merovizio processuale sanabile dal giudice d appello non potendo lamancanza fin dall inizio della parte necessaria al fine di ottenere ilriconoscimento del diritto azionato essere equiparata allasuccessione a titolo universale ex art. 110 c.p.c. conseguenteall insorgere di un evento interruttivo nel procedimento pendente. * 5189 del 2011 ….

In conclusione il ricorso deve essereaccolto.

Il giudizio deve essere dichiarato nullo e ai sensi dell art.383 c.p.c. comma 3 la causa deve essere rimessa al giudice diprimo grado perché provveda a disporre la nomina e lapartecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c.fermo restando il diritto d intervenire delle parti convenute costituite.Il giudice di primo grado dovrà attenersi al seguente principio didiritto L art. 276 c.c. così come modificato dalla L. n. 219 del 2012è applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1/1/2013.

La mancatanomina del curatore speciale così come richiesta dalla normacausa al giudice di primo grado.» * n.19790/2014 .5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023A seguito di questa decisione con ricorso in data 6 ottobre 2014Data pubblicazione 13/12/2023i discendenti e gli eredi * chiesero al Tribunale di Firenze insede di volontaria giurisdizione la nomina di un curatore specialepoi nominato nella persona del notaio * * dalTribunale con decreto del 19/11/2014 avverso tale decreto venneproposto reclamo da * * * e dall esecutoretestamentario avvocato * * reclamo che vennerigettato dalla Corte di appello di Firenze con decreto del 10/4/2015.Nelle more gli attori avvenuta la nomina del curatore specialeavevano riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze con attodi citazione del 10/12/2014 convenendo in giudizio anche ilnominato curatore speciale secondo il dictum della ** l esigenza di trattare preliminarmente le questionipregiudiziali sollevate il Tribunale di Firenze fissò prima un udienzadi precisazione delle conclusioni e poi di discussione all esito dellaquale con l ordinanza – avente contenuto sostanziale di sentenzanon definitiva – pronunciata fuori udienza e comunicata il 15/1/2018il Tribunale di Firenze rigettò tutte le questioni sollevate e dispose laseparazione della causa di accertamento della paternità dalla causadi petizione ereditaria sospendendo la seconda in attesa delladefinizione della prima.Avverso detta ordinanza in data 15/1/2018 * e l esecutoretestamentario proposero appello.Con la sentenza depositata il 7/6/2019 oggetto della presenteimpugnazione la Corte di appello di Firenze ha respintointegralmente l impugnazione proposta da * * * e* * esecutore testamentario appellanti nei confrontidi * * * * + 15 convenuti costituitisi in appelloe * * of * e * * * * + 6convenuti in appello contumaci avverso l ordinanza comunicata il15/1/2018 dal Tribunale di *6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* la Corte fiorentina ha escluso che si fosseData pubblicazione 13/12/2023verificata con riferimento alle modalità di nomina del curatorespeciale l estinzione del giudizio per violazione delle regole chefissano la competenza del giudice di rinvio e del diritto di difesa aseguito di cassazione con rinvio.* * * e * * hanno proposto ricorsoper cassazione con cinque mezzi illustrati da memoria.* * * * * * di * ** di * * * * di * ** di * * * di * e * * di* hanno replicato con controricorso corroborato damemoria.* * * * * * * cardini ** Di * e * * Di * hannoresistito con controricorso seguito da memoria.* * * * di * ha replicato conseparato controricorso.* gli altri convenuti sono rimasti intimati.É stata disposta la trattazione della controversia in camera diconsiglio.CONSIDERATO CHE2.1.

Preliminarmente va respinta l eccezione di inammissibilitàdel ricorso proposta dalla difesa delle controricorrenti * ** * e altri per mancata impugnazione della connessasentenza definitiva emessa dal Tribunale di Firenze in data 17 luglio2019.* principio affermato da questa Corte nella sua piùautorevole composizione quello secondo cui l ammissibilitàdell appello differito avverso la sentenza non definitiva nei cuiconfronti sia stata formulata riserva d impugnazione non èsubordinata all ammissibilità dell appello proposto nei confronti dellasentenza definitiva in quanto il differimento delle impugnazioni7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023proponibili nei confronti della sentenza non definitiva e l onere diData pubblicazione 13/12/2023proporle unitamente a quelle contro le successive sentenzedefinitive o non definitive immediatamente impugnate sono gliunici elementi formali e sostanziali di collegamento tra leimpugnazioni in questione. * * n. 331/1996 .

Infatti laparte la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differitadi una sentenza non definitiva non ha l onere quando siasopravvenuta la sentenza definitiva di impugnare ambedue lesentenze e ciò sia in ragione della finalità dell istituto della riserva edell impugnazione differita che è quella di impedire la vanificazionedel principio dell unicità del processo di impugnazione sia perché gliartt. 340 primo comma e 361 primo comma cod.proc.civ. nonprevedono alcun criterio di collegamento formale o sostanzialetra le diverse impugnazioni sia infine perché risulta dall art. 129disp. att. cod.proc.civ. che la caducazione degli effetti procrastinatoridella riserva ed il determinarsi del dies a quo per l impugnazionedella sentenza non definitiva non sono ontologicamente connessi allapronuncia della sentenza definitiva e a fortiori alla suaimpugnazione ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursidi un evento cui l ordinamento giuridico riconduce quegli effetti * n.3805/2022 * n. 14193/2016 * n. 9339/2008 .A maggior ragione tali principi valgono nel caso in cui come ilpresente la sentenza non definitiva sia stata immediatamente edautonomamente impugnata e solo successivamente sia stataemessa la sentenza definitiva fatti salvi se del caso gli effetticonseguenti all eventuale applicazione della regola dell art. 336secondo comma cod.proc.civ. in tema di effetto espansivo esterno.3.1.

Con il primo motivo si denuncia la nullità del provvedimentoimpugnato e la violazione della regola dell efficacia del giudicato.Sul preliminare rilievo che a seguito della cassazione con rinviola causa va riassunta dinanzi al giudice indicato dalla Suprema Corteal quale devono essere contestualmente riproposte tutte le domande8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023già avanzate nel processo cassato i ricorrenti sostengono che eraData pubblicazione 13/12/2023fondata la loro eccezione in base alla quale hanno contestato che idiscendenti * avessero preferito prima chiedere la nomina delcuratore speciale in sede di volontaria giurisdizione e solo dopoavessero riassunto il giudizio in sede contenziosa.* che sarebbe stato effettuato un frazionamento delladomanda modificativo della determinazione contenuta nellasentenza di legittimità contrario all efficacia della cosa giudicataformale. * la violazione dell art. 389 cod.proc.civ. comeconseguenza diretta dell iniziativa in deroga e si dolgono che la Cortedi appello investita della questione non si sia pronunciata e nonabbia motivato.3.2.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità delprovvedimento impugnato per contrasto con le regole che fissano lacompetenza funzionale ed inderogabile del giudice del rinvio comestabilità dalla *I ricorrenti deducono che la Corte d appello abbia ammesso lacompetenza funzionale del giudice del rinvio ma abbia taciuto sulprofilo della inderogabilità della stessa.Secondo i ricorrenti non è irrilevante invece che la nomina delcuratore speciale sia avvenuta con un precedente accesso allavolontaria giurisdizione seguito solo dopo dalla riassunzione dinanzial giudice del rinvio.* che la Cassazione aveva affermato che la nominadoveva essere chiesta al “giudice del merito” e che vi è stataerroneamente una deroga al carattere funzionale della competenzadel giudice del rinvio perché la nomina di un curatore speciale eraavvenuta in una sede diversa da quella indicata dalla ** che il percorso in riassunzione è scandito dall articolo276 cod.civ. secondo cui il curatore deve essere nominato dalgiudice di fronte al quale giudizio deve essere promosso e quindi dalTribunale con tutte le garanzie del processo ordinario.9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* quanto affermato dalla Corte di appello secondo cuiData pubblicazione 13/12/2023il procedimento seguito e l accesso alla volontaria giurisdizione erascelta imposta dalla normativa perché non vi era un giudizio in corsoalla cui instaurazione il medesimo procedimento attivato erafunzionale.3.3.

Con il terzo motivo si denuncia la nullità del provvedimentoimpugnato per contrasto con gli artt. 79 80 737 cod.proc.civ.Secondo i ricorrenti anche a voler ritenere fondata la tesi delricorso di volontaria giurisdizione prodromico alla riassunzionedinanzi al giudice del rinvio il procedimento seguito sarebbe statoerroneo con conseguente nullità del provvedimento.

In propositoosservano che l istanza ex articolo 79 e seguenti cod.proc.civ.avrebbe dovuto essere proposta al Presidente dell ufficio giudiziariodi fronte a cui si intendeva introdurre la causa la cui competenzaper materia e funzionale e inderogabile.

Si dolgono che la Corteterritoriale abbia affermato che la norma in questione riguardaesclusivamente il profilo procedurale e non la competenza.* che il Presidente del Tribunale ove fosse statoofficiato correttamente avrebbe potuto rilevare l erroneaintroduzione della domanda in sede di volontaria giurisdizionepiuttosto che dinanzi al giudice del rinvio.3.4.

Con il quarto motivo si denuncia la nullità delprovvedimento per contrasto con il principio del contraddittorio aisensi degli artt.383 terzo comma e 394 cod.proc.civ. sul rilievo chei discendenti * avevano agito in sede di volontaria giurisdizionesenza comunicare a * * * l iniziativa assunta e avendoil giudice provveduto senza sollecitare confronti.In proposito la Corte d appello ha respinto l eccezioneosservando che il processo di volontaria giurisdizione non prevede disolito il contraddittorio e che non era stato indicato in concreto incosa la nomina avesse leso i diritti di difesa di * * *10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023I ricorrenti criticano questa decisione deducendo che risultavaData pubblicazione 13/12/2023violato il principio del contraddittorio nel giudizio di rinvio cheavrebbe dovuto comprendere anche la nomina del curatore specialee che non è in discussione la struttura della volontaria giurisdizionesostengono che al giudizio di rinvio al cui svolgimento era funzionalela nomina del curatore speciale dovevano partecipare tutte le partidei processi conosciuti dalla sentenza della Cassazione del 2014compreso l esecutore testamentario che è litisconsorte necessariodelle parti coinvolte nel processo.Si dolgono di non avere potuto far valere i propri diritti nelgiudizio in questione.3.5.

Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenzaper contrasto con l art.389 cod.proc.civ.* premessa che l unico giudice competente a conoscere tuttele domande conseguenti alla sentenza di cassazione e quelle a cui lacausa è rinviata sostengono che nel caso in esame vi è stato unfrazionamento della domanda poiché la domanda di nomina delcuratore speciale era stata prodromica alla proposizione delle altrein sede di rinvio con violazione della norma indicata.4.1.

I motivi di ricorso che concernono esclusivamente lestatuizioni espresse al par.2 fol.22/26 della sentenza impugnata evanno trattati congiuntamente sono infondati e vanno respinti.* i ricorrenti si dolgono che vi sia stato da partedella Corte di appello una violazione del dictum rescindente espressodalla Cassazione con la sentenza n.19790/2014 ed una violazionedelle disposizioni in tema di nomina del curatore speciale ma cosìnon è.4.2.

Nel caso in esame la Cassazione sent. n.19790/2014 haravvisato alla luce del novellato art.276 cod.civ. la violazione dellitisconsorzio necessario ivi previsto in favore del curatore specialeove il giudizio non possa essere proposto nei confronti del preteso11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023padre o dei suoi eredi ed ha cassato la decisione impugnataData pubblicazione 13/12/2023disponendo il rinvio al primo grado.È decisivo osservare preliminarmente che nel presente epeculiare caso a seguito della cassazione con rinvio non si è dovutoprocedere in primo grado ad una integrazione del litisconsorzionecessario ma alla costituzione del rapporto processuale con l unicolitisconsorte necessario pretermesso il curatore speciale risultandochiaramente e definitivamente accertato che * * * el esecutore testamentario avevano solo la veste di interventori aisensi dell art.276 secondo comma cod.civ.4.3.

Va quindi affermato che il procedimento di nomina del curatore speciale previsto dagliartt. 78 e ss. cod.proc.civ. è un procedimento di volontariagiurisdizione e tale resta anche qualora la nomina del curatoreavvenga in corso di causa ai sensi dell art.80 primo comma secondaparte cod.proc.civ. la fattispecie prevista dall art.276 cod.civ. costituisce unafattispecie legale di previsione della rappresentanza a mezzo delcuratore speciale disciplinata in modo peculiare i la nomina delcuratore speciale è stabilita in sostituzione dei rappresentanti legalidel de cuius qualora gli stessi siano gli eredi degli eredi e quindi sitratta di fattispecie che non rientra tra quelle previste dall art.79primo comma cod.proc.civ. al più si potrebbe ritenere che sia unafattispecie predeterminata di conflitto di interessi ex art.79 secondocomma cod.proc.civ. ii la nomina del curatore speciale deveprecedere l introduzione del giudizio secondo la regola ivi stabilita ameno che la rappresentanza del de cuius da parte degli eredi deglieredi non si sia manifesta nel corso del procedimento ma non èquesta l ipotesi sia perché il preteso padre e il figlio suo erede erapremorti già prima dell introduzione del primo giudizio 1995 siaperché il giudizio di rinvio a seguito di Cassazione è unprocedimento autonomo che inizia con l atto di citazione in12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023riassunzione e perché altra è la pendenza del processo nel caso diData pubblicazione 13/12/2023specie pendente dal 1995 altra è la pendenza del procedimento cioè la fase processuale del giudizio di rinvio ancora non iniziata ecomunque diversa e successiva rispetto al procedimento dicassazione in cui era stata accertata la necessità di provvedere allanomina iii la competenza a procedere alla nomina è stabilitadall art.276 cod.civ. in deroga della previsione di cui all art.80 primocomma anche per quanto attiene alla competenza in quanto èstabilito con disposizione speciale rispetto a quella previstadall art.80 primo comma cod.proc.civ. che in mancanza degli eredi“la domanda deve essere proposta nei confronti del curatorenominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve esserepromosso” e quindi non dal Presidente dell Ufficio giudiziario ma dalgiudice davanti al quale il giudizio dovrà successivamente essere“promosso” dovendosi intendere come “giudizio” il procedimento enon il processo il giudizio di rinvio a seguito di Cassazione è un procedimentoautonomo che inizia con l atto di citazione in riassunzione non ricorre alcuna violazione del dictum della sent.n.19790/2014 di questa Corte che ha affermato «Al riguardo deveosservarsi che la partecipazione del curatore speciale è necessariadal momento che non può essere accertato il diritto alriconoscimento giudiziale della paternità o maternità quando non visiano eredi del presunto genitore senza la preventiva nomina epartecipazione al giudizio del predetto curatore mentre gli eredidegli eredi possono soltanto intervenire in giudizio. * costituiscedi conseguenza condizione ineludibile per l accertamento delladiscendenza biologica da ritenersi un elemento costitutivodell identità personale.

Ne consegue che nell ipotesi in cui ilgenitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall instaurazione delgiudizio come nella specie il curatore speciale non può che ritenersiuna parte necessaria.

La norma peraltro prevede che debba essere13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023nominato in via esclusiva dal giudice davanti al quale il giudizioData pubblicazione 13/12/2023 deve essere promosso .

Tale organo giudiziario di conseguenzanon può che essere individuato anche con riferimento al caso dispecie nel giudice di primo grado dovendo configurarsi la predettanomina come un adempimento cui esso è tenuto in via esclusiva» fol.26/27 e ha concluso «Il giudizio deve essere dichiarato nullo eai sensi dell art. 383 c.p.c. comma 3 la causa deve essere rimessaal giudice di primo grado perché provveda a disporre la nomina e lapartecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c.fermo restando il diritto d intervenire delle parti convenutecostituite.» fol.29 di guisa che il chiaro rinvio al dettatodell art.276 cod.civ. non offre ragioni per interpretare la statuizionestessa nei differenti termini propugnati dai ricorrenti.* nel presente caso in osservanza del dictum dellaCassazione la istanza di nomina del curatore speciale – in vista dellacitazione in riassunzione venne rettamente presentata al [OSCURATO:PERSONA] giudice di primo grado e a seguito della nomina ilgiudizio venne introdotto nei confronti dell unico legittimatonecessario il curatore speciale dinanzi allo stesso Tribunale fermorestando il diritto d intervenire delle parti convenute costituite gliodierni ricorrenti al giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità e cioè al giudizio con riferimento al quale era stata pronunciata lacassazione con rinvio una volta che questo fosse stato “promosso”a seguito della nomina del curatore speciale unico legittimatopassivo che si colloca nell ambito di un procedimento di volontariagiurisdizione non vi è stato pertanto alcun frazionamento della domanda non ricorre alcuna lesione del contraddittorio nei confronti degliinterventori ai sensi dell art.276 secondo comma cod.civ. convenutinel giudizio di rinvio.5.

In conclusione il ricorso va rigettato.14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata inNumero di raccolta generale 34821/2023dispositivo.

Data pubblicazione 13/12/2023Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023Data pubblicazione 13/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* giudizialecod.civ.– legittimazione* passiva nomina delcuratore speciale* * Consigliere * * CC* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29614/2019 * proposto da* * * in persona del legale rapp. p.t. e* * elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]* 1/3 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentati e difesi dagli avvocati * * * * ** * * * * * ricorrentecontro* * * * * DI * ** DI * * * DI ** disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023Data pubblicazione 13/12/2023* * * DI * * ** * * * * * ** * * * elettivamente domiciliati inROMA VIA G. * 6 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] ** * che li rappresenta e difendeunitamente all avvocato * * * controricorrentinonchè contro* * * * * * * *DI * * * DI * ** elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 32presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dagli avvocati* * * * * * controricorrentinonchè contro* DI * * * * elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. * 13 presso lo studiodell avvocato * * * * che lo rappresenta e difende controricorrentenonchè contro* * * * OF * ** * * * * * *2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* * * * * * *Data pubblicazione 13/12/2023* PROCURA DELLA REPUBBLICA * DI * ** * * * intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di FIRENZE n.1383/2019 depositata il 07/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * *RILEVATO CHE1.1.

La controversia in esame prende le mosse da una vicendarisalente e molto articolata che ha incrociato in sede giudiziarianumerose modifiche intervenute in materia di dichiarazionegiudiziale di paternità che hanno inciso sullo sviluppo processuale.Tale vicenda costituisce l imprescindibile cornice in cui si inscrivonoanche le questioni prospettate con il ricorso in esame e sia pure conestrema sintesi va riepilogata.1.2.

Con ricorso del 21/7/1995 * * chiese al [OSCURATO:PERSONA] che fosse dichiarata l ammissibilità dell azione didichiarazione giudiziale di paternità naturale che intendevapromuovere al riguardo affermò di essere nata nel 1917 a seguitodi una relazione tra sua madre * * e * ** * era morto improvvisamente nel 1953 e l unicoerede * * era deceduto nel 1993.

Nelle disposizionitestamentarie erano stati indicati come beneficiari * ** * * ed altri legatari oltre alla previsione dellacostituzione di un fondo patrimoniale.In giudizio vennero convenuti e si costituirono l esecutoretestamentario * * * e * * of *Tale procedimento si concluse con declaratoria di ammissibilitàdell azione proposta da * pronunciata con efficacia di giudicato3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023solo all esito dei tre gradi di giudizio e dopo rinvio ad altra sezioneData pubblicazione 13/12/2023della Corte di appello di Firenze da parte della Corte di legittimità.Con successivo atto di citazione del 31/3/1999 * *propose davanti al Tribunale di Firenze due domande con un unicaazione la prima per conseguire la dichiarazione giudiziale dipaternità e l altra di natura successoria.

Nel 2000 morì la parteproprio marito in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale suifigli minori nominati eredi dalla *Il giudice istruttore provvide a separare i giudizi disponendo laprosecuzione dell azione di dichiarazione giudiziale di paternità.Al fine di superare l eccezione di estinzione gli eredi dell attriceriproposero integralmente le domande proposte. * dispostol esame del * di * * e * * previa riesumazioneche confermò la paternità.Il Tribunale con ordinanza del 15/1/2007 ritenuta l opportunitàai sensi dell art.107 cod.proc.civ. che il processo si svolgesse anchenei confronti di un curatore speciale ne dispose la nomina medianteprocedimento ex art.78 cod.proc.civ.

L impugnazione di questaordinanza in sede di reclamo venne dichiarata inammissibile dallaCorte d *L istanza di nomina del curatore speciale venne tuttaviarigettata il reclamo avverso di essa dichiarato inammissibile cosìcome il ricorso per cassazione.All esito del giudizio di primo grado relativo alla dichiarazionegiudiziale di paternità il Tribunale con sentenza n.2634/2009dichiarò improponibile la domanda proposta dagli eredi * neiconfronti degli eredi degli eredi di * * in applicazionedell art.276 cod.civ. nella versione vigente ratione temporis.La Corte d Appello di Firenze con la sentenza n. 738/2013respinse l impugnazione degli eredi e discendenti * incentratasulla reiterazione dell istanza di nomina del curatore speciale e sulla4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023prospettata incostituzionalità dell art.276 cod.civ.

Tale decisioneNumero di raccolta generale 34821/2023venne cassata dalla Corte di legittimità con la * ptuebbnliczaazio ne 13/12/2023n.19790/2014.Con la sentenza n.19790/2014 questa Corte affermò che alprocedimento in questione andava applicato l art.276 cod.civ. nellaformulazione come sostituita dall art.1 comma 5 della leggen.219/2012 secondo il quale la domanda per la dichiarazione dipaternità o di maternità deve essere proposta in mancanza delpresunto genitore nei confronti dei suoi eredi e che in loromancanza la domanda deve essere proposta nei confronti di uncuratore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio dovevaessere promosso.In particolare la Corte di legittimità così puntualizzò «Non puòritenersi infine che la mancata nomina del curatore integri un merovizio processuale sanabile dal giudice d appello non potendo lamancanza fin dall inizio della parte necessaria al fine di ottenere ilriconoscimento del diritto azionato essere equiparata allasuccessione a titolo universale ex art. 110 c.p.c. conseguenteall insorgere di un evento interruttivo nel procedimento pendente. * 5189 del 2011 ….

In conclusione il ricorso deve essereaccolto.

Il giudizio deve essere dichiarato nullo e ai sensi dell art.383 c.p.c. comma 3 la causa deve essere rimessa al giudice diprimo grado perché provveda a disporre la nomina e lapartecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c.fermo restando il diritto d intervenire delle parti convenute costituite.Il giudice di primo grado dovrà attenersi al seguente principio didiritto L art. 276 c.c. così come modificato dalla L. n. 219 del 2012è applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1/1/2013.

La mancatanomina del curatore speciale così come richiesta dalla normacausa al giudice di primo grado.» * n.19790/2014 .5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023A seguito di questa decisione con ricorso in data 6 ottobre 2014Data pubblicazione 13/12/2023i discendenti e gli eredi * chiesero al Tribunale di Firenze insede di volontaria giurisdizione la nomina di un curatore specialepoi nominato nella persona del notaio * * dalTribunale con decreto del 19/11/2014 avverso tale decreto venneproposto reclamo da * * * e dall esecutoretestamentario avvocato * * reclamo che vennerigettato dalla Corte di appello di Firenze con decreto del 10/4/2015.Nelle more gli attori avvenuta la nomina del curatore specialeavevano riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze con attodi citazione del 10/12/2014 convenendo in giudizio anche ilnominato curatore speciale secondo il dictum della ** l esigenza di trattare preliminarmente le questionipregiudiziali sollevate il Tribunale di Firenze fissò prima un udienzadi precisazione delle conclusioni e poi di discussione all esito dellaquale con l ordinanza – avente contenuto sostanziale di sentenzanon definitiva – pronunciata fuori udienza e comunicata il 15/1/2018il Tribunale di Firenze rigettò tutte le questioni sollevate e dispose laseparazione della causa di accertamento della paternità dalla causadi petizione ereditaria sospendendo la seconda in attesa delladefinizione della prima.Avverso detta ordinanza in data 15/1/2018 * e l esecutoretestamentario proposero appello.Con la sentenza depositata il 7/6/2019 oggetto della presenteimpugnazione la Corte di appello di Firenze ha respintointegralmente l impugnazione proposta da * * * e* * esecutore testamentario appellanti nei confrontidi * * * * + 15 convenuti costituitisi in appelloe * * of * e * * * * + 6convenuti in appello contumaci avverso l ordinanza comunicata il15/1/2018 dal Tribunale di *6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* la Corte fiorentina ha escluso che si fosseData pubblicazione 13/12/2023verificata con riferimento alle modalità di nomina del curatorespeciale l estinzione del giudizio per violazione delle regole chefissano la competenza del giudice di rinvio e del diritto di difesa aseguito di cassazione con rinvio.* * * e * * hanno proposto ricorsoper cassazione con cinque mezzi illustrati da memoria.* * * * * * di * ** di * * * * di * ** di * * * di * e * * di* hanno replicato con controricorso corroborato damemoria.* * * * * * * cardini ** Di * e * * Di * hannoresistito con controricorso seguito da memoria.* * * * di * ha replicato conseparato controricorso.* gli altri convenuti sono rimasti intimati.É stata disposta la trattazione della controversia in camera diconsiglio.CONSIDERATO CHE2.1.

Preliminarmente va respinta l eccezione di inammissibilitàdel ricorso proposta dalla difesa delle controricorrenti * ** * e altri per mancata impugnazione della connessasentenza definitiva emessa dal Tribunale di Firenze in data 17 luglio2019.* principio affermato da questa Corte nella sua piùautorevole composizione quello secondo cui l ammissibilitàdell appello differito avverso la sentenza non definitiva nei cuiconfronti sia stata formulata riserva d impugnazione non èsubordinata all ammissibilità dell appello proposto nei confronti dellasentenza definitiva in quanto il differimento delle impugnazioni7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023proponibili nei confronti della sentenza non definitiva e l onere diData pubblicazione 13/12/2023proporle unitamente a quelle contro le successive sentenzedefinitive o non definitive immediatamente impugnate sono gliunici elementi formali e sostanziali di collegamento tra leimpugnazioni in questione. * * n. 331/1996 .

Infatti laparte la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differitadi una sentenza non definitiva non ha l onere quando siasopravvenuta la sentenza definitiva di impugnare ambedue lesentenze e ciò sia in ragione della finalità dell istituto della riserva edell impugnazione differita che è quella di impedire la vanificazionedel principio dell unicità del processo di impugnazione sia perché gliartt. 340 primo comma e 361 primo comma cod.proc.civ. nonprevedono alcun criterio di collegamento formale o sostanzialetra le diverse impugnazioni sia infine perché risulta dall art. 129disp. att. cod.proc.civ. che la caducazione degli effetti procrastinatoridella riserva ed il determinarsi del dies a quo per l impugnazionedella sentenza non definitiva non sono ontologicamente connessi allapronuncia della sentenza definitiva e a fortiori alla suaimpugnazione ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursidi un evento cui l ordinamento giuridico riconduce quegli effetti * n.3805/2022 * n. 14193/2016 * n. 9339/2008 .A maggior ragione tali principi valgono nel caso in cui come ilpresente la sentenza non definitiva sia stata immediatamente edautonomamente impugnata e solo successivamente sia stataemessa la sentenza definitiva fatti salvi se del caso gli effetticonseguenti all eventuale applicazione della regola dell art. 336secondo comma cod.proc.civ. in tema di effetto espansivo esterno.3.1.

Con il primo motivo si denuncia la nullità del provvedimentoimpugnato e la violazione della regola dell efficacia del giudicato.Sul preliminare rilievo che a seguito della cassazione con rinviola causa va riassunta dinanzi al giudice indicato dalla Suprema Corteal quale devono essere contestualmente riproposte tutte le domande8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023già avanzate nel processo cassato i ricorrenti sostengono che eraData pubblicazione 13/12/2023fondata la loro eccezione in base alla quale hanno contestato che idiscendenti * avessero preferito prima chiedere la nomina delcuratore speciale in sede di volontaria giurisdizione e solo dopoavessero riassunto il giudizio in sede contenziosa.* che sarebbe stato effettuato un frazionamento delladomanda modificativo della determinazione contenuta nellasentenza di legittimità contrario all efficacia della cosa giudicataformale. * la violazione dell art. 389 cod.proc.civ. comeconseguenza diretta dell iniziativa in deroga e si dolgono che la Cortedi appello investita della questione non si sia pronunciata e nonabbia motivato.3.2.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità delprovvedimento impugnato per contrasto con le regole che fissano lacompetenza funzionale ed inderogabile del giudice del rinvio comestabilità dalla *I ricorrenti deducono che la Corte d appello abbia ammesso lacompetenza funzionale del giudice del rinvio ma abbia taciuto sulprofilo della inderogabilità della stessa.Secondo i ricorrenti non è irrilevante invece che la nomina delcuratore speciale sia avvenuta con un precedente accesso allavolontaria giurisdizione seguito solo dopo dalla riassunzione dinanzial giudice del rinvio.* che la Cassazione aveva affermato che la nominadoveva essere chiesta al “giudice del merito” e che vi è stataerroneamente una deroga al carattere funzionale della competenzadel giudice del rinvio perché la nomina di un curatore speciale eraavvenuta in una sede diversa da quella indicata dalla ** che il percorso in riassunzione è scandito dall articolo276 cod.civ. secondo cui il curatore deve essere nominato dalgiudice di fronte al quale giudizio deve essere promosso e quindi dalTribunale con tutte le garanzie del processo ordinario.9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* quanto affermato dalla Corte di appello secondo cuiData pubblicazione 13/12/2023il procedimento seguito e l accesso alla volontaria giurisdizione erascelta imposta dalla normativa perché non vi era un giudizio in corsoalla cui instaurazione il medesimo procedimento attivato erafunzionale.3.3.

Con il terzo motivo si denuncia la nullità del provvedimentoimpugnato per contrasto con gli artt. 79 80 737 cod.proc.civ.Secondo i ricorrenti anche a voler ritenere fondata la tesi delricorso di volontaria giurisdizione prodromico alla riassunzionedinanzi al giudice del rinvio il procedimento seguito sarebbe statoerroneo con conseguente nullità del provvedimento.

In propositoosservano che l istanza ex articolo 79 e seguenti cod.proc.civ.avrebbe dovuto essere proposta al Presidente dell ufficio giudiziariodi fronte a cui si intendeva introdurre la causa la cui competenzaper materia e funzionale e inderogabile.

Si dolgono che la Corteterritoriale abbia affermato che la norma in questione riguardaesclusivamente il profilo procedurale e non la competenza.* che il Presidente del Tribunale ove fosse statoofficiato correttamente avrebbe potuto rilevare l erroneaintroduzione della domanda in sede di volontaria giurisdizionepiuttosto che dinanzi al giudice del rinvio.3.4.

Con il quarto motivo si denuncia la nullità delprovvedimento per contrasto con il principio del contraddittorio aisensi degli artt.383 terzo comma e 394 cod.proc.civ. sul rilievo chei discendenti * avevano agito in sede di volontaria giurisdizionesenza comunicare a * * * l iniziativa assunta e avendoil giudice provveduto senza sollecitare confronti.In proposito la Corte d appello ha respinto l eccezioneosservando che il processo di volontaria giurisdizione non prevede disolito il contraddittorio e che non era stato indicato in concreto incosa la nomina avesse leso i diritti di difesa di * * *10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023I ricorrenti criticano questa decisione deducendo che risultavaData pubblicazione 13/12/2023violato il principio del contraddittorio nel giudizio di rinvio cheavrebbe dovuto comprendere anche la nomina del curatore specialee che non è in discussione la struttura della volontaria giurisdizionesostengono che al giudizio di rinvio al cui svolgimento era funzionalela nomina del curatore speciale dovevano partecipare tutte le partidei processi conosciuti dalla sentenza della Cassazione del 2014compreso l esecutore testamentario che è litisconsorte necessariodelle parti coinvolte nel processo.Si dolgono di non avere potuto far valere i propri diritti nelgiudizio in questione.3.5.

Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenzaper contrasto con l art.389 cod.proc.civ.* premessa che l unico giudice competente a conoscere tuttele domande conseguenti alla sentenza di cassazione e quelle a cui lacausa è rinviata sostengono che nel caso in esame vi è stato unfrazionamento della domanda poiché la domanda di nomina delcuratore speciale era stata prodromica alla proposizione delle altrein sede di rinvio con violazione della norma indicata.4.1.

I motivi di ricorso che concernono esclusivamente lestatuizioni espresse al par.2 fol.22/26 della sentenza impugnata evanno trattati congiuntamente sono infondati e vanno respinti.* i ricorrenti si dolgono che vi sia stato da partedella Corte di appello una violazione del dictum rescindente espressodalla Cassazione con la sentenza n.19790/2014 ed una violazionedelle disposizioni in tema di nomina del curatore speciale ma cosìnon è.4.2.

Nel caso in esame la Cassazione sent. n.19790/2014 haravvisato alla luce del novellato art.276 cod.civ. la violazione dellitisconsorzio necessario ivi previsto in favore del curatore specialeove il giudizio non possa essere proposto nei confronti del preteso11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023padre o dei suoi eredi ed ha cassato la decisione impugnataData pubblicazione 13/12/2023disponendo il rinvio al primo grado.È decisivo osservare preliminarmente che nel presente epeculiare caso a seguito della cassazione con rinvio non si è dovutoprocedere in primo grado ad una integrazione del litisconsorzionecessario ma alla costituzione del rapporto processuale con l unicolitisconsorte necessario pretermesso il curatore speciale risultandochiaramente e definitivamente accertato che * * * el esecutore testamentario avevano solo la veste di interventori aisensi dell art.276 secondo comma cod.civ.4.3.

Va quindi affermato che il procedimento di nomina del curatore speciale previsto dagliartt. 78 e ss. cod.proc.civ. è un procedimento di volontariagiurisdizione e tale resta anche qualora la nomina del curatoreavvenga in corso di causa ai sensi dell art.80 primo comma secondaparte cod.proc.civ. la fattispecie prevista dall art.276 cod.civ. costituisce unafattispecie legale di previsione della rappresentanza a mezzo delcuratore speciale disciplinata in modo peculiare i la nomina delcuratore speciale è stabilita in sostituzione dei rappresentanti legalidel de cuius qualora gli stessi siano gli eredi degli eredi e quindi sitratta di fattispecie che non rientra tra quelle previste dall art.79primo comma cod.proc.civ. al più si potrebbe ritenere che sia unafattispecie predeterminata di conflitto di interessi ex art.79 secondocomma cod.proc.civ. ii la nomina del curatore speciale deveprecedere l introduzione del giudizio secondo la regola ivi stabilita ameno che la rappresentanza del de cuius da parte degli eredi deglieredi non si sia manifesta nel corso del procedimento ma non èquesta l ipotesi sia perché il preteso padre e il figlio suo erede erapremorti già prima dell introduzione del primo giudizio 1995 siaperché il giudizio di rinvio a seguito di Cassazione è unprocedimento autonomo che inizia con l atto di citazione in12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023riassunzione e perché altra è la pendenza del processo nel caso diData pubblicazione 13/12/2023specie pendente dal 1995 altra è la pendenza del procedimento cioè la fase processuale del giudizio di rinvio ancora non iniziata ecomunque diversa e successiva rispetto al procedimento dicassazione in cui era stata accertata la necessità di provvedere allanomina iii la competenza a procedere alla nomina è stabilitadall art.276 cod.civ. in deroga della previsione di cui all art.80 primocomma anche per quanto attiene alla competenza in quanto èstabilito con disposizione speciale rispetto a quella previstadall art.80 primo comma cod.proc.civ. che in mancanza degli eredi“la domanda deve essere proposta nei confronti del curatorenominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve esserepromosso” e quindi non dal Presidente dell Ufficio giudiziario ma dalgiudice davanti al quale il giudizio dovrà successivamente essere“promosso” dovendosi intendere come “giudizio” il procedimento enon il processo il giudizio di rinvio a seguito di Cassazione è un procedimentoautonomo che inizia con l atto di citazione in riassunzione non ricorre alcuna violazione del dictum della sent.n.19790/2014 di questa Corte che ha affermato «Al riguardo deveosservarsi che la partecipazione del curatore speciale è necessariadal momento che non può essere accertato il diritto alriconoscimento giudiziale della paternità o maternità quando non visiano eredi del presunto genitore senza la preventiva nomina epartecipazione al giudizio del predetto curatore mentre gli eredidegli eredi possono soltanto intervenire in giudizio. * costituiscedi conseguenza condizione ineludibile per l accertamento delladiscendenza biologica da ritenersi un elemento costitutivodell identità personale.

Ne consegue che nell ipotesi in cui ilgenitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall instaurazione delgiudizio come nella specie il curatore speciale non può che ritenersiuna parte necessaria.

La norma peraltro prevede che debba essere13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023nominato in via esclusiva dal giudice davanti al quale il giudizioData pubblicazione 13/12/2023 deve essere promosso .

Tale organo giudiziario di conseguenzanon può che essere individuato anche con riferimento al caso dispecie nel giudice di primo grado dovendo configurarsi la predettanomina come un adempimento cui esso è tenuto in via esclusiva» fol.26/27 e ha concluso «Il giudizio deve essere dichiarato nullo eai sensi dell art. 383 c.p.c. comma 3 la causa deve essere rimessaal giudice di primo grado perché provveda a disporre la nomina e lapartecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c.fermo restando il diritto d intervenire delle parti convenutecostituite.» fol.29 di guisa che il chiaro rinvio al dettatodell art.276 cod.civ. non offre ragioni per interpretare la statuizionestessa nei differenti termini propugnati dai ricorrenti.* nel presente caso in osservanza del dictum dellaCassazione la istanza di nomina del curatore speciale – in vista dellacitazione in riassunzione venne rettamente presentata al [OSCURATO:PERSONA] giudice di primo grado e a seguito della nomina ilgiudizio venne introdotto nei confronti dell unico legittimatonecessario il curatore speciale dinanzi allo stesso Tribunale fermorestando il diritto d intervenire delle parti convenute costituite gliodierni ricorrenti al giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità e cioè al giudizio con riferimento al quale era stata pronunciata lacassazione con rinvio una volta che questo fosse stato “promosso”a seguito della nomina del curatore speciale unico legittimatopassivo che si colloca nell ambito di un procedimento di volontariagiurisdizione non vi è stato pertanto alcun frazionamento della domanda non ricorre alcuna lesione del contraddittorio nei confronti degliinterventori ai sensi dell art.276 secondo comma cod.civ. convenutinel giudizio di rinvio.5.

In conclusione il ricorso va rigettato.14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata inNumero di raccolta generale 34821/2023dispositivo.

Data pubblicazione 13/12/2023Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato ove dovuto. * Rigetta il ricorso Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle speseprocessuali che liquida in euro 10.000 00= oltre euro 200 00= peresborsi spese generali liquidate forfettariamente nella misura del15% ed accessori di legge in favore delle parti come separatamentecostituite Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52 Ai sensi del * n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello relativo al ricorso se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2023.Il Presidente15 di 15* ** Rigetta il ricorso Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle speseprocessuali che liquida in euro 10.000 00= oltre euro 200 00= peresborsi spese generali liquidate forfettariamente nella misura del15% ed accessori di legge in favore delle parti come separatamentecostituite Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52 Ai sensi del * n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello relativo al ricorso se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2023.Il Presidente15 di 15* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023Data pubblicazione 13/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* giudizialecod.civ.– legittimazione* passiva nomina delcuratore speciale* * Consigliere * * CC* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29614/2019 * proposto da* * * in persona del legale rapp. p.t. e* * elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]* 1/3 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentati e difesi dagli avvocati * * * * ** * * * * * ricorrentecontro* * * * * DI * ** DI * * * DI ** disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023Data pubblicazione 13/12/2023* * * DI * * ** * * * * * ** * * * elettivamente domiciliati inROMA VIA G. * 6 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] ** * che li rappresenta e difendeunitamente all avvocato * * * controricorrentinonchè contro* * * * * * * *DI * * * DI * ** elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 32presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dagli avvocati* * * * * * controricorrentinonchè contro* DI * * * * elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. * 13 presso lo studiodell avvocato * * * * che lo rappresenta e difende controricorrentenonchè contro* * * * OF * ** * * * * * *2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* * * * * * *Data pubblicazione 13/12/2023* PROCURA DELLA REPUBBLICA * DI * ** * * * intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di FIRENZE n.1383/2019 depositata il 07/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * *RILEVATO CHE1.1. La controversia in esame prende le mosse da una vicendarisalente e molto articolata che ha incrociato in sede giudiziarianumerose modifiche intervenute in materia di dichiarazionegiudiziale di paternità che hanno inciso sullo sviluppo processuale.Tale vicenda costituisce l imprescindibile cornice in cui si inscrivonoanche le questioni prospettate con il ricorso in esame e sia pure conestrema sintesi va riepilogata.1.2. Con ricorso del 21/7/1995 * * chiese al [OSCURATO:PERSONA] che fosse dichiarata l ammissibilità dell azione didichiarazione giudiziale di paternità naturale che intendevapromuovere al riguardo affermò di essere nata nel 1917 a seguitodi una relazione tra sua madre * * e * ** * era morto improvvisamente nel 1953 e l unicoerede * * era deceduto nel 1993. Nelle disposizionitestamentarie erano stati indicati come beneficiari * ** * * ed altri legatari oltre alla previsione dellacostituzione di un fondo patrimoniale.In giudizio vennero convenuti e si costituirono l esecutoretestamentario * * * e * * of *Tale procedimento si concluse con declaratoria di ammissibilitàdell azione proposta da * pronunciata con efficacia di giudicato3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023solo all esito dei tre gradi di giudizio e dopo rinvio ad altra sezioneData pubblicazione 13/12/2023della Corte di appello di Firenze da parte della Corte di legittimità.Con successivo atto di citazione del 31/3/1999 * *propose davanti al Tribunale di Firenze due domande con un unicaazione la prima per conseguire la dichiarazione giudiziale dipaternità e l altra di natura successoria. Nel 2000 morì la parteproprio marito in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale suifigli minori nominati eredi dalla *Il giudice istruttore provvide a separare i giudizi disponendo laprosecuzione dell azione di dichiarazione giudiziale di paternità.Al fine di superare l eccezione di estinzione gli eredi dell attriceriproposero integralmente le domande proposte. * dispostol esame del * di * * e * * previa riesumazioneche confermò la paternità.Il Tribunale con ordinanza del 15/1/2007 ritenuta l opportunitàai sensi dell art.107 cod.proc.civ. che il processo si svolgesse anchenei confronti di un curatore speciale ne dispose la nomina medianteprocedimento ex art.78 cod.proc.civ. L impugnazione di questaordinanza in sede di reclamo venne dichiarata inammissibile dallaCorte d *L istanza di nomina del curatore speciale venne tuttaviarigettata il reclamo avverso di essa dichiarato inammissibile cosìcome il ricorso per cassazione.All esito del giudizio di primo grado relativo alla dichiarazionegiudiziale di paternità il Tribunale con sentenza n.2634/2009dichiarò improponibile la domanda proposta dagli eredi * neiconfronti degli eredi degli eredi di * * in applicazionedell art.276 cod.civ. nella versione vigente ratione temporis.La Corte d Appello di Firenze con la sentenza n. 738/2013respinse l impugnazione degli eredi e discendenti * incentratasulla reiterazione dell istanza di nomina del curatore speciale e sulla4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023prospettata incostituzionalità dell art.276 cod.civ. Tale decisioneNumero di raccolta generale 34821/2023venne cassata dalla Corte di legittimità con la * ptuebbnliczaazio ne 13/12/2023n.19790/2014.Con la sentenza n.19790/2014 questa Corte affermò che alprocedimento in questione andava applicato l art.276 cod.civ. nellaformulazione come sostituita dall art.1 comma 5 della leggen.219/2012 secondo il quale la domanda per la dichiarazione dipaternità o di maternità deve essere proposta in mancanza delpresunto genitore nei confronti dei suoi eredi e che in loromancanza la domanda deve essere proposta nei confronti di uncuratore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio dovevaessere promosso.In particolare la Corte di legittimità così puntualizzò «Non puòritenersi infine che la mancata nomina del curatore integri un merovizio processuale sanabile dal giudice d appello non potendo lamancanza fin dall inizio della parte necessaria al fine di ottenere ilriconoscimento del diritto azionato essere equiparata allasuccessione a titolo universale ex art. 110 c.p.c. conseguenteall insorgere di un evento interruttivo nel procedimento pendente. * 5189 del 2011 …. In conclusione il ricorso deve essereaccolto. Il giudizio deve essere dichiarato nullo e ai sensi dell art.383 c.p.c. comma 3 la causa deve essere rimessa al giudice diprimo grado perché provveda a disporre la nomina e lapartecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c.fermo restando il diritto d intervenire delle parti convenute costituite.Il giudice di primo grado dovrà attenersi al seguente principio didiritto L art. 276 c.c. così come modificato dalla L. n. 219 del 2012è applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1/1/2013. La mancatanomina del curatore speciale così come richiesta dalla normacausa al giudice di primo grado.» * n.19790/2014 .5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023A seguito di questa decisione con ricorso in data 6 ottobre 2014Data pubblicazione 13/12/2023i discendenti e gli eredi * chiesero al Tribunale di Firenze insede di volontaria giurisdizione la nomina di un curatore specialepoi nominato nella persona del notaio * * dalTribunale con decreto del 19/11/2014 avverso tale decreto venneproposto reclamo da * * * e dall esecutoretestamentario avvocato * * reclamo che vennerigettato dalla Corte di appello di Firenze con decreto del 10/4/2015.Nelle more gli attori avvenuta la nomina del curatore specialeavevano riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze con attodi citazione del 10/12/2014 convenendo in giudizio anche ilnominato curatore speciale secondo il dictum della ** l esigenza di trattare preliminarmente le questionipregiudiziali sollevate il Tribunale di Firenze fissò prima un udienzadi precisazione delle conclusioni e poi di discussione all esito dellaquale con l ordinanza – avente contenuto sostanziale di sentenzanon definitiva – pronunciata fuori udienza e comunicata il 15/1/2018il Tribunale di Firenze rigettò tutte le questioni sollevate e dispose laseparazione della causa di accertamento della paternità dalla causadi petizione ereditaria sospendendo la seconda in attesa delladefinizione della prima.Avverso detta ordinanza in data 15/1/2018 * e l esecutoretestamentario proposero appello.Con la sentenza depositata il 7/6/2019 oggetto della presenteimpugnazione la Corte di appello di Firenze ha respintointegralmente l impugnazione proposta da * * * e* * esecutore testamentario appellanti nei confrontidi * * * * + 15 convenuti costituitisi in appelloe * * of * e * * * * + 6convenuti in appello contumaci avverso l ordinanza comunicata il15/1/2018 dal Tribunale di *6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* la Corte fiorentina ha escluso che si fosseData pubblicazione 13/12/2023verificata con riferimento alle modalità di nomina del curatorespeciale l estinzione del giudizio per violazione delle regole chefissano la competenza del giudice di rinvio e del diritto di difesa aseguito di cassazione con rinvio.* * * e * * hanno proposto ricorsoper cassazione con cinque mezzi illustrati da memoria.* * * * * * di * ** di * * * * di * ** di * * * di * e * * di* hanno replicato con controricorso corroborato damemoria.* * * * * * * cardini ** Di * e * * Di * hannoresistito con controricorso seguito da memoria.* * * * di * ha replicato conseparato controricorso.* gli altri convenuti sono rimasti intimati.É stata disposta la trattazione della controversia in camera diconsiglio.CONSIDERATO CHE2.1. Preliminarmente va respinta l eccezione di inammissibilitàdel ricorso proposta dalla difesa delle controricorrenti * ** * e altri per mancata impugnazione della connessasentenza definitiva emessa dal Tribunale di Firenze in data 17 luglio2019.* principio affermato da questa Corte nella sua piùautorevole composizione quello secondo cui l ammissibilitàdell appello differito avverso la sentenza non definitiva nei cuiconfronti sia stata formulata riserva d impugnazione non èsubordinata all ammissibilità dell appello proposto nei confronti dellasentenza definitiva in quanto il differimento delle impugnazioni7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023proponibili nei confronti della sentenza non definitiva e l onere diData pubblicazione 13/12/2023proporle unitamente a quelle contro le successive sentenzedefinitive o non definitive immediatamente impugnate sono gliunici elementi formali e sostanziali di collegamento tra leimpugnazioni in questione. * * n. 331/1996 . Infatti laparte la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differitadi una sentenza non definitiva non ha l onere quando siasopravvenuta la sentenza definitiva di impugnare ambedue lesentenze e ciò sia in ragione della finalità dell istituto della riserva edell impugnazione differita che è quella di impedire la vanificazionedel principio dell unicità del processo di impugnazione sia perché gliartt. 340 primo comma e 361 primo comma cod.proc.civ. nonprevedono alcun criterio di collegamento formale o sostanzialetra le diverse impugnazioni sia infine perché risulta dall art. 129disp. att. cod.proc.civ. che la caducazione degli effetti procrastinatoridella riserva ed il determinarsi del dies a quo per l impugnazionedella sentenza non definitiva non sono ontologicamente connessi allapronuncia della sentenza definitiva e a fortiori alla suaimpugnazione ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursidi un evento cui l ordinamento giuridico riconduce quegli effetti * n.3805/2022 * n. 14193/2016 * n. 9339/2008 .A maggior ragione tali principi valgono nel caso in cui come ilpresente la sentenza non definitiva sia stata immediatamente edautonomamente impugnata e solo successivamente sia stataemessa la sentenza definitiva fatti salvi se del caso gli effetticonseguenti all eventuale applicazione della regola dell art. 336secondo comma cod.proc.civ. in tema di effetto espansivo esterno.3.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità del provvedimentoimpugnato e la violazione della regola dell efficacia del giudicato.Sul preliminare rilievo che a seguito della cassazione con rinviola causa va riassunta dinanzi al giudice indicato dalla Suprema Corteal quale devono essere contestualmente riproposte tutte le domande8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023già avanzate nel processo cassato i ricorrenti sostengono che eraData pubblicazione 13/12/2023fondata la loro eccezione in base alla quale hanno contestato che idiscendenti * avessero preferito prima chiedere la nomina delcuratore speciale in sede di volontaria giurisdizione e solo dopoavessero riassunto il giudizio in sede contenziosa.* che sarebbe stato effettuato un frazionamento delladomanda modificativo della determinazione contenuta nellasentenza di legittimità contrario all efficacia della cosa giudicataformale. * la violazione dell art. 389 cod.proc.civ. comeconseguenza diretta dell iniziativa in deroga e si dolgono che la Cortedi appello investita della questione non si sia pronunciata e nonabbia motivato.3.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità delprovvedimento impugnato per contrasto con le regole che fissano lacompetenza funzionale ed inderogabile del giudice del rinvio comestabilità dalla *I ricorrenti deducono che la Corte d appello abbia ammesso lacompetenza funzionale del giudice del rinvio ma abbia taciuto sulprofilo della inderogabilità della stessa.Secondo i ricorrenti non è irrilevante invece che la nomina delcuratore speciale sia avvenuta con un precedente accesso allavolontaria giurisdizione seguito solo dopo dalla riassunzione dinanzial giudice del rinvio.* che la Cassazione aveva affermato che la nominadoveva essere chiesta al “giudice del merito” e che vi è stataerroneamente una deroga al carattere funzionale della competenzadel giudice del rinvio perché la nomina di un curatore speciale eraavvenuta in una sede diversa da quella indicata dalla ** che il percorso in riassunzione è scandito dall articolo276 cod.civ. secondo cui il curatore deve essere nominato dalgiudice di fronte al quale giudizio deve essere promosso e quindi dalTribunale con tutte le garanzie del processo ordinario.9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* quanto affermato dalla Corte di appello secondo cuiData pubblicazione 13/12/2023il procedimento seguito e l accesso alla volontaria giurisdizione erascelta imposta dalla normativa perché non vi era un giudizio in corsoalla cui instaurazione il medesimo procedimento attivato erafunzionale.3.3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità del provvedimentoimpugnato per contrasto con gli artt. 79 80 737 cod.proc.civ.Secondo i ricorrenti anche a voler ritenere fondata la tesi delricorso di volontaria giurisdizione prodromico alla riassunzionedinanzi al giudice del rinvio il procedimento seguito sarebbe statoerroneo con conseguente nullità del provvedimento. In propositoosservano che l istanza ex articolo 79 e seguenti cod.proc.civ.avrebbe dovuto essere proposta al Presidente dell ufficio giudiziariodi fronte a cui si intendeva introdurre la causa la cui competenzaper materia e funzionale e inderogabile. Si dolgono che la Corteterritoriale abbia affermato che la norma in questione riguardaesclusivamente il profilo procedurale e non la competenza.* che il Presidente del Tribunale ove fosse statoofficiato correttamente avrebbe potuto rilevare l erroneaintroduzione della domanda in sede di volontaria giurisdizionepiuttosto che dinanzi al giudice del rinvio.3.4. Con il quarto motivo si denuncia la nullità delprovvedimento per contrasto con il principio del contraddittorio aisensi degli artt.383 terzo comma e 394 cod.proc.civ. sul rilievo chei discendenti * avevano agito in sede di volontaria giurisdizionesenza comunicare a * * * l iniziativa assunta e avendoil giudice provveduto senza sollecitare confronti.In proposito la Corte d appello ha respinto l eccezioneosservando che il processo di volontaria giurisdizione non prevede disolito il contraddittorio e che non era stato indicato in concreto incosa la nomina avesse leso i diritti di difesa di * * *10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023I ricorrenti criticano questa decisione deducendo che risultavaData pubblicazione 13/12/2023violato il principio del contraddittorio nel giudizio di rinvio cheavrebbe dovuto comprendere anche la nomina del curatore specialee che non è in discussione la struttura della volontaria giurisdizionesostengono che al giudizio di rinvio al cui svolgimento era funzionalela nomina del curatore speciale dovevano partecipare tutte le partidei processi conosciuti dalla sentenza della Cassazione del 2014compreso l esecutore testamentario che è litisconsorte necessariodelle parti coinvolte nel processo.Si dolgono di non avere potuto far valere i propri diritti nelgiudizio in questione.3.5. Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenzaper contrasto con l art.389 cod.proc.civ.* premessa che l unico giudice competente a conoscere tuttele domande conseguenti alla sentenza di cassazione e quelle a cui lacausa è rinviata sostengono che nel caso in esame vi è stato unfrazionamento della domanda poiché la domanda di nomina delcuratore speciale era stata prodromica alla proposizione delle altrein sede di rinvio con violazione della norma indicata.4.1. I motivi di ricorso che concernono esclusivamente lestatuizioni espresse al par.2 fol.22/26 della sentenza impugnata evanno trattati congiuntamente sono infondati e vanno respinti.* i ricorrenti si dolgono che vi sia stato da partedella Corte di appello una violazione del dictum rescindente espressodalla Cassazione con la sentenza n.19790/2014 ed una violazionedelle disposizioni in tema di nomina del curatore speciale ma cosìnon è.4.2. Nel caso in esame la Cassazione sent. n.19790/2014 haravvisato alla luce del novellato art.276 cod.civ. la violazione dellitisconsorzio necessario ivi previsto in favore del curatore specialeove il giudizio non possa essere proposto nei confronti del preteso11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023padre o dei suoi eredi ed ha cassato la decisione impugnataData pubblicazione 13/12/2023disponendo il rinvio al primo grado.È decisivo osservare preliminarmente che nel presente epeculiare caso a seguito della cassazione con rinvio non si è dovutoprocedere in primo grado ad una integrazione del litisconsorzionecessario ma alla costituzione del rapporto processuale con l unicolitisconsorte necessario pretermesso il curatore speciale risultandochiaramente e definitivamente accertato che * * * el esecutore testamentario avevano solo la veste di interventori aisensi dell art.276 secondo comma cod.civ.4.3. Va quindi affermato che il procedimento di nomina del curatore speciale previsto dagliartt. 78 e ss. cod.proc.civ. è un procedimento di volontariagiurisdizione e tale resta anche qualora la nomina del curatoreavvenga in corso di causa ai sensi dell art.80 primo comma secondaparte cod.proc.civ. la fattispecie prevista dall art.276 cod.civ. costituisce unafattispecie legale di previsione della rappresentanza a mezzo delcuratore speciale disciplinata in modo peculiare i la nomina delcuratore speciale è stabilita in sostituzione dei rappresentanti legalidel de cuius qualora gli stessi siano gli eredi degli eredi e quindi sitratta di fattispecie che non rientra tra quelle previste dall art.79primo comma cod.proc.civ. al più si potrebbe ritenere che sia unafattispecie predeterminata di conflitto di interessi ex art.79 secondocomma cod.proc.civ. ii la nomina del curatore speciale deveprecedere l introduzione del giudizio secondo la regola ivi stabilita ameno che la rappresentanza del de cuius da parte degli eredi deglieredi non si sia manifesta nel corso del procedimento ma non èquesta l ipotesi sia perché il preteso padre e il figlio suo erede erapremorti già prima dell introduzione del primo giudizio 1995 siaperché il giudizio di rinvio a seguito di Cassazione è unprocedimento autonomo che inizia con l atto di citazione in12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023riassunzione e perché altra è la pendenza del processo nel caso diData pubblicazione 13/12/2023specie pendente dal 1995 altra è la pendenza del procedimento cioè la fase processuale del giudizio di rinvio ancora non iniziata ecomunque diversa e successiva rispetto al procedimento dicassazione in cui era stata accertata la necessità di provvedere allanomina iii la competenza a procedere alla nomina è stabilitadall art.276 cod.civ. in deroga della previsione di cui all art.80 primocomma anche per quanto attiene alla competenza in quanto èstabilito con disposizione speciale rispetto a quella previstadall art.80 primo comma cod.proc.civ. che in mancanza degli eredi“la domanda deve essere proposta nei confronti del curatorenominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve esserepromosso” e quindi non dal Presidente dell Ufficio giudiziario ma dalgiudice davanti al quale il giudizio dovrà successivamente essere“promosso” dovendosi intendere come “giudizio” il procedimento enon il processo il giudizio di rinvio a seguito di Cassazione è un procedimentoautonomo che inizia con l atto di citazione in riassunzione non ricorre alcuna violazione del dictum della sent.n.19790/2014 di questa Corte che ha affermato «Al riguardo deveosservarsi che la partecipazione del curatore speciale è necessariadal momento che non può essere accertato il diritto alriconoscimento giudiziale della paternità o maternità quando non visiano eredi del presunto genitore senza la preventiva nomina epartecipazione al giudizio del predetto curatore mentre gli eredidegli eredi possono soltanto intervenire in giudizio. * costituiscedi conseguenza condizione ineludibile per l accertamento delladiscendenza biologica da ritenersi un elemento costitutivodell identità personale. Ne consegue che nell ipotesi in cui ilgenitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall instaurazione delgiudizio come nella specie il curatore speciale non può che ritenersiuna parte necessaria. La norma peraltro prevede che debba essere13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023nominato in via esclusiva dal giudice davanti al quale il giudizioData pubblicazione 13/12/2023 deve essere promosso . Tale organo giudiziario di conseguenzanon può che essere individuato anche con riferimento al caso dispecie nel giudice di primo grado dovendo configurarsi la predettanomina come un adempimento cui esso è tenuto in via esclusiva» fol.26/27 e ha concluso «Il giudizio deve essere dichiarato nullo eai sensi dell art. 383 c.p.c. comma 3 la causa deve essere rimessaal giudice di primo grado perché provveda a disporre la nomina e lapartecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c.fermo restando il diritto d intervenire delle parti convenutecostituite.» fol.29 di guisa che il chiaro rinvio al dettatodell art.276 cod.civ. non offre ragioni per interpretare la statuizionestessa nei differenti termini propugnati dai ricorrenti.* nel presente caso in osservanza del dictum dellaCassazione la istanza di nomina del curatore speciale – in vista dellacitazione in riassunzione venne rettamente presentata al [OSCURATO:PERSONA] giudice di primo grado e a seguito della nomina ilgiudizio venne introdotto nei confronti dell unico legittimatonecessario il curatore speciale dinanzi allo stesso Tribunale fermorestando il diritto d intervenire delle parti convenute costituite gliodierni ricorrenti al giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità e cioè al giudizio con riferimento al quale era stata pronunciata lacassazione con rinvio una volta che questo fosse stato “promosso”a seguito della nomina del curatore speciale unico legittimatopassivo che si colloca nell ambito di un procedimento di volontariagiurisdizione non vi è stato pertanto alcun frazionamento della domanda non ricorre alcuna lesione del contraddittorio nei confronti degliinterventori ai sensi dell art.276 secondo comma cod.civ. convenutinel giudizio di rinvio.5. In conclusione il ricorso va rigettato.14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata inNumero di raccolta generale 34821/2023dispositivo. Data pubblicazione 13/12/2023Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023Data pubblicazione 13/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* giudizialecod.civ.– legittimazione* passiva nomina delcuratore speciale* * Consigliere * * CC* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29614/2019 * proposto da* * * in persona del legale rapp. p.t. e* * elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]* 1/3 presso lo studio dell avvocato * * * rappresentati e difesi dagli avvocati * * * * ** * * * * * ricorrentecontro* * * * * DI * ** DI * * * DI ** disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023Data pubblicazione 13/12/2023* * * DI * * ** * * * * * ** * * * elettivamente domiciliati inROMA VIA G. * 6 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] ** * che li rappresenta e difendeunitamente all avvocato * * * controricorrentinonchè contro* * * * * * * *DI * * * DI * ** elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 32presso lo studio dell avvocato * * * rappresentato e difeso dagli avvocati* * * * * * controricorrentinonchè contro* DI * * * * elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. * 13 presso lo studiodell avvocato * * * * che lo rappresenta e difende controricorrentenonchè contro* * * * OF * ** * * * * * *2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* * * * * * *Data pubblicazione 13/12/2023* PROCURA DELLA REPUBBLICA * DI * ** * * * intimatiavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO di FIRENZE n.1383/2019 depositata il 07/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * *RILEVATO CHE1.1. La controversia in esame prende le mosse da una vicendarisalente e molto articolata che ha incrociato in sede giudiziarianumerose modifiche intervenute in materia di dichiarazionegiudiziale di paternità che hanno inciso sullo sviluppo processuale.Tale vicenda costituisce l imprescindibile cornice in cui si inscrivonoanche le questioni prospettate con il ricorso in esame e sia pure conestrema sintesi va riepilogata.1.2. Con ricorso del 21/7/1995 * * chiese al [OSCURATO:PERSONA] che fosse dichiarata l ammissibilità dell azione didichiarazione giudiziale di paternità naturale che intendevapromuovere al riguardo affermò di essere nata nel 1917 a seguitodi una relazione tra sua madre * * e * ** * era morto improvvisamente nel 1953 e l unicoerede * * era deceduto nel 1993. Nelle disposizionitestamentarie erano stati indicati come beneficiari * ** * * ed altri legatari oltre alla previsione dellacostituzione di un fondo patrimoniale.In giudizio vennero convenuti e si costituirono l esecutoretestamentario * * * e * * of *Tale procedimento si concluse con declaratoria di ammissibilitàdell azione proposta da * pronunciata con efficacia di giudicato3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023solo all esito dei tre gradi di giudizio e dopo rinvio ad altra sezioneData pubblicazione 13/12/2023della Corte di appello di Firenze da parte della Corte di legittimità.Con successivo atto di citazione del 31/3/1999 * *propose davanti al Tribunale di Firenze due domande con un unicaazione la prima per conseguire la dichiarazione giudiziale dipaternità e l altra di natura successoria. Nel 2000 morì la parteproprio marito in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale suifigli minori nominati eredi dalla *Il giudice istruttore provvide a separare i giudizi disponendo laprosecuzione dell azione di dichiarazione giudiziale di paternità.Al fine di superare l eccezione di estinzione gli eredi dell attriceriproposero integralmente le domande proposte. * dispostol esame del * di * * e * * previa riesumazioneche confermò la paternità.Il Tribunale con ordinanza del 15/1/2007 ritenuta l opportunitàai sensi dell art.107 cod.proc.civ. che il processo si svolgesse anchenei confronti di un curatore speciale ne dispose la nomina medianteprocedimento ex art.78 cod.proc.civ. L impugnazione di questaordinanza in sede di reclamo venne dichiarata inammissibile dallaCorte d *L istanza di nomina del curatore speciale venne tuttaviarigettata il reclamo avverso di essa dichiarato inammissibile cosìcome il ricorso per cassazione.All esito del giudizio di primo grado relativo alla dichiarazionegiudiziale di paternità il Tribunale con sentenza n.2634/2009dichiarò improponibile la domanda proposta dagli eredi * neiconfronti degli eredi degli eredi di * * in applicazionedell art.276 cod.civ. nella versione vigente ratione temporis.La Corte d Appello di Firenze con la sentenza n. 738/2013respinse l impugnazione degli eredi e discendenti * incentratasulla reiterazione dell istanza di nomina del curatore speciale e sulla4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023prospettata incostituzionalità dell art.276 cod.civ. Tale decisioneNumero di raccolta generale 34821/2023venne cassata dalla Corte di legittimità con la * ptuebbnliczaazio ne 13/12/2023n.19790/2014.Con la sentenza n.19790/2014 questa Corte affermò che alprocedimento in questione andava applicato l art.276 cod.civ. nellaformulazione come sostituita dall art.1 comma 5 della leggen.219/2012 secondo il quale la domanda per la dichiarazione dipaternità o di maternità deve essere proposta in mancanza delpresunto genitore nei confronti dei suoi eredi e che in loromancanza la domanda deve essere proposta nei confronti di uncuratore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio dovevaessere promosso.In particolare la Corte di legittimità così puntualizzò «Non puòritenersi infine che la mancata nomina del curatore integri un merovizio processuale sanabile dal giudice d appello non potendo lamancanza fin dall inizio della parte necessaria al fine di ottenere ilriconoscimento del diritto azionato essere equiparata allasuccessione a titolo universale ex art. 110 c.p.c. conseguenteall insorgere di un evento interruttivo nel procedimento pendente. * 5189 del 2011 …. In conclusione il ricorso deve essereaccolto. Il giudizio deve essere dichiarato nullo e ai sensi dell art.383 c.p.c. comma 3 la causa deve essere rimessa al giudice diprimo grado perché provveda a disporre la nomina e lapartecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c.fermo restando il diritto d intervenire delle parti convenute costituite.Il giudice di primo grado dovrà attenersi al seguente principio didiritto L art. 276 c.c. così come modificato dalla L. n. 219 del 2012è applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1/1/2013. La mancatanomina del curatore speciale così come richiesta dalla normacausa al giudice di primo grado.» * n.19790/2014 .5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023A seguito di questa decisione con ricorso in data 6 ottobre 2014Data pubblicazione 13/12/2023i discendenti e gli eredi * chiesero al Tribunale di Firenze insede di volontaria giurisdizione la nomina di un curatore specialepoi nominato nella persona del notaio * * dalTribunale con decreto del 19/11/2014 avverso tale decreto venneproposto reclamo da * * * e dall esecutoretestamentario avvocato * * reclamo che vennerigettato dalla Corte di appello di Firenze con decreto del 10/4/2015.Nelle more gli attori avvenuta la nomina del curatore specialeavevano riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze con attodi citazione del 10/12/2014 convenendo in giudizio anche ilnominato curatore speciale secondo il dictum della ** l esigenza di trattare preliminarmente le questionipregiudiziali sollevate il Tribunale di Firenze fissò prima un udienzadi precisazione delle conclusioni e poi di discussione all esito dellaquale con l ordinanza – avente contenuto sostanziale di sentenzanon definitiva – pronunciata fuori udienza e comunicata il 15/1/2018il Tribunale di Firenze rigettò tutte le questioni sollevate e dispose laseparazione della causa di accertamento della paternità dalla causadi petizione ereditaria sospendendo la seconda in attesa delladefinizione della prima.Avverso detta ordinanza in data 15/1/2018 * e l esecutoretestamentario proposero appello.Con la sentenza depositata il 7/6/2019 oggetto della presenteimpugnazione la Corte di appello di Firenze ha respintointegralmente l impugnazione proposta da * * * e* * esecutore testamentario appellanti nei confrontidi * * * * + 15 convenuti costituitisi in appelloe * * of * e * * * * + 6convenuti in appello contumaci avverso l ordinanza comunicata il15/1/2018 dal Tribunale di *6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* la Corte fiorentina ha escluso che si fosseData pubblicazione 13/12/2023verificata con riferimento alle modalità di nomina del curatorespeciale l estinzione del giudizio per violazione delle regole chefissano la competenza del giudice di rinvio e del diritto di difesa aseguito di cassazione con rinvio.* * * e * * hanno proposto ricorsoper cassazione con cinque mezzi illustrati da memoria.* * * * * * di * ** di * * * * di * ** di * * * di * e * * di* hanno replicato con controricorso corroborato damemoria.* * * * * * * cardini ** Di * e * * Di * hannoresistito con controricorso seguito da memoria.* * * * di * ha replicato conseparato controricorso.* gli altri convenuti sono rimasti intimati.É stata disposta la trattazione della controversia in camera diconsiglio.CONSIDERATO CHE2.1. Preliminarmente va respinta l eccezione di inammissibilitàdel ricorso proposta dalla difesa delle controricorrenti * ** * e altri per mancata impugnazione della connessasentenza definitiva emessa dal Tribunale di Firenze in data 17 luglio2019.* principio affermato da questa Corte nella sua piùautorevole composizione quello secondo cui l ammissibilitàdell appello differito avverso la sentenza non definitiva nei cuiconfronti sia stata formulata riserva d impugnazione non èsubordinata all ammissibilità dell appello proposto nei confronti dellasentenza definitiva in quanto il differimento delle impugnazioni7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023proponibili nei confronti della sentenza non definitiva e l onere diData pubblicazione 13/12/2023proporle unitamente a quelle contro le successive sentenzedefinitive o non definitive immediatamente impugnate sono gliunici elementi formali e sostanziali di collegamento tra leimpugnazioni in questione. * * n. 331/1996 . Infatti laparte la quale abbia formulato la riserva di impugnazione differitadi una sentenza non definitiva non ha l onere quando siasopravvenuta la sentenza definitiva di impugnare ambedue lesentenze e ciò sia in ragione della finalità dell istituto della riserva edell impugnazione differita che è quella di impedire la vanificazionedel principio dell unicità del processo di impugnazione sia perché gliartt. 340 primo comma e 361 primo comma cod.proc.civ. nonprevedono alcun criterio di collegamento formale o sostanzialetra le diverse impugnazioni sia infine perché risulta dall art. 129disp. att. cod.proc.civ. che la caducazione degli effetti procrastinatoridella riserva ed il determinarsi del dies a quo per l impugnazionedella sentenza non definitiva non sono ontologicamente connessi allapronuncia della sentenza definitiva e a fortiori alla suaimpugnazione ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursidi un evento cui l ordinamento giuridico riconduce quegli effetti * n.3805/2022 * n. 14193/2016 * n. 9339/2008 .A maggior ragione tali principi valgono nel caso in cui come ilpresente la sentenza non definitiva sia stata immediatamente edautonomamente impugnata e solo successivamente sia stataemessa la sentenza definitiva fatti salvi se del caso gli effetticonseguenti all eventuale applicazione della regola dell art. 336secondo comma cod.proc.civ. in tema di effetto espansivo esterno.3.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità del provvedimentoimpugnato e la violazione della regola dell efficacia del giudicato.Sul preliminare rilievo che a seguito della cassazione con rinviola causa va riassunta dinanzi al giudice indicato dalla Suprema Corteal quale devono essere contestualmente riproposte tutte le domande8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023già avanzate nel processo cassato i ricorrenti sostengono che eraData pubblicazione 13/12/2023fondata la loro eccezione in base alla quale hanno contestato che idiscendenti * avessero preferito prima chiedere la nomina delcuratore speciale in sede di volontaria giurisdizione e solo dopoavessero riassunto il giudizio in sede contenziosa.* che sarebbe stato effettuato un frazionamento delladomanda modificativo della determinazione contenuta nellasentenza di legittimità contrario all efficacia della cosa giudicataformale. * la violazione dell art. 389 cod.proc.civ. comeconseguenza diretta dell iniziativa in deroga e si dolgono che la Cortedi appello investita della questione non si sia pronunciata e nonabbia motivato.3.2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità delprovvedimento impugnato per contrasto con le regole che fissano lacompetenza funzionale ed inderogabile del giudice del rinvio comestabilità dalla *I ricorrenti deducono che la Corte d appello abbia ammesso lacompetenza funzionale del giudice del rinvio ma abbia taciuto sulprofilo della inderogabilità della stessa.Secondo i ricorrenti non è irrilevante invece che la nomina delcuratore speciale sia avvenuta con un precedente accesso allavolontaria giurisdizione seguito solo dopo dalla riassunzione dinanzial giudice del rinvio.* che la Cassazione aveva affermato che la nominadoveva essere chiesta al “giudice del merito” e che vi è stataerroneamente una deroga al carattere funzionale della competenzadel giudice del rinvio perché la nomina di un curatore speciale eraavvenuta in una sede diversa da quella indicata dalla ** che il percorso in riassunzione è scandito dall articolo276 cod.civ. secondo cui il curatore deve essere nominato dalgiudice di fronte al quale giudizio deve essere promosso e quindi dalTribunale con tutte le garanzie del processo ordinario.9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023* quanto affermato dalla Corte di appello secondo cuiData pubblicazione 13/12/2023il procedimento seguito e l accesso alla volontaria giurisdizione erascelta imposta dalla normativa perché non vi era un giudizio in corsoalla cui instaurazione il medesimo procedimento attivato erafunzionale.3.3. Con il terzo motivo si denuncia la nullità del provvedimentoimpugnato per contrasto con gli artt. 79 80 737 cod.proc.civ.Secondo i ricorrenti anche a voler ritenere fondata la tesi delricorso di volontaria giurisdizione prodromico alla riassunzionedinanzi al giudice del rinvio il procedimento seguito sarebbe statoerroneo con conseguente nullità del provvedimento. In propositoosservano che l istanza ex articolo 79 e seguenti cod.proc.civ.avrebbe dovuto essere proposta al Presidente dell ufficio giudiziariodi fronte a cui si intendeva introdurre la causa la cui competenzaper materia e funzionale e inderogabile. Si dolgono che la Corteterritoriale abbia affermato che la norma in questione riguardaesclusivamente il profilo procedurale e non la competenza.* che il Presidente del Tribunale ove fosse statoofficiato correttamente avrebbe potuto rilevare l erroneaintroduzione della domanda in sede di volontaria giurisdizionepiuttosto che dinanzi al giudice del rinvio.3.4. Con il quarto motivo si denuncia la nullità delprovvedimento per contrasto con il principio del contraddittorio aisensi degli artt.383 terzo comma e 394 cod.proc.civ. sul rilievo chei discendenti * avevano agito in sede di volontaria giurisdizionesenza comunicare a * * * l iniziativa assunta e avendoil giudice provveduto senza sollecitare confronti.In proposito la Corte d appello ha respinto l eccezioneosservando che il processo di volontaria giurisdizione non prevede disolito il contraddittorio e che non era stato indicato in concreto incosa la nomina avesse leso i diritti di difesa di * * *10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023I ricorrenti criticano questa decisione deducendo che risultavaData pubblicazione 13/12/2023violato il principio del contraddittorio nel giudizio di rinvio cheavrebbe dovuto comprendere anche la nomina del curatore specialee che non è in discussione la struttura della volontaria giurisdizionesostengono che al giudizio di rinvio al cui svolgimento era funzionalela nomina del curatore speciale dovevano partecipare tutte le partidei processi conosciuti dalla sentenza della Cassazione del 2014compreso l esecutore testamentario che è litisconsorte necessariodelle parti coinvolte nel processo.Si dolgono di non avere potuto far valere i propri diritti nelgiudizio in questione.3.5. Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenzaper contrasto con l art.389 cod.proc.civ.* premessa che l unico giudice competente a conoscere tuttele domande conseguenti alla sentenza di cassazione e quelle a cui lacausa è rinviata sostengono che nel caso in esame vi è stato unfrazionamento della domanda poiché la domanda di nomina delcuratore speciale era stata prodromica alla proposizione delle altrein sede di rinvio con violazione della norma indicata.4.1. I motivi di ricorso che concernono esclusivamente lestatuizioni espresse al par.2 fol.22/26 della sentenza impugnata evanno trattati congiuntamente sono infondati e vanno respinti.* i ricorrenti si dolgono che vi sia stato da partedella Corte di appello una violazione del dictum rescindente espressodalla Cassazione con la sentenza n.19790/2014 ed una violazionedelle disposizioni in tema di nomina del curatore speciale ma cosìnon è.4.2. Nel caso in esame la Cassazione sent. n.19790/2014 haravvisato alla luce del novellato art.276 cod.civ. la violazione dellitisconsorzio necessario ivi previsto in favore del curatore specialeove il giudizio non possa essere proposto nei confronti del preteso11 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023padre o dei suoi eredi ed ha cassato la decisione impugnataData pubblicazione 13/12/2023disponendo il rinvio al primo grado.È decisivo osservare preliminarmente che nel presente epeculiare caso a seguito della cassazione con rinvio non si è dovutoprocedere in primo grado ad una integrazione del litisconsorzionecessario ma alla costituzione del rapporto processuale con l unicolitisconsorte necessario pretermesso il curatore speciale risultandochiaramente e definitivamente accertato che * * * el esecutore testamentario avevano solo la veste di interventori aisensi dell art.276 secondo comma cod.civ.4.3. Va quindi affermato che il procedimento di nomina del curatore speciale previsto dagliartt. 78 e ss. cod.proc.civ. è un procedimento di volontariagiurisdizione e tale resta anche qualora la nomina del curatoreavvenga in corso di causa ai sensi dell art.80 primo comma secondaparte cod.proc.civ. la fattispecie prevista dall art.276 cod.civ. costituisce unafattispecie legale di previsione della rappresentanza a mezzo delcuratore speciale disciplinata in modo peculiare i la nomina delcuratore speciale è stabilita in sostituzione dei rappresentanti legalidel de cuius qualora gli stessi siano gli eredi degli eredi e quindi sitratta di fattispecie che non rientra tra quelle previste dall art.79primo comma cod.proc.civ. al più si potrebbe ritenere che sia unafattispecie predeterminata di conflitto di interessi ex art.79 secondocomma cod.proc.civ. ii la nomina del curatore speciale deveprecedere l introduzione del giudizio secondo la regola ivi stabilita ameno che la rappresentanza del de cuius da parte degli eredi deglieredi non si sia manifesta nel corso del procedimento ma non èquesta l ipotesi sia perché il preteso padre e il figlio suo erede erapremorti già prima dell introduzione del primo giudizio 1995 siaperché il giudizio di rinvio a seguito di Cassazione è unprocedimento autonomo che inizia con l atto di citazione in12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023riassunzione e perché altra è la pendenza del processo nel caso diData pubblicazione 13/12/2023specie pendente dal 1995 altra è la pendenza del procedimento cioè la fase processuale del giudizio di rinvio ancora non iniziata ecomunque diversa e successiva rispetto al procedimento dicassazione in cui era stata accertata la necessità di provvedere allanomina iii la competenza a procedere alla nomina è stabilitadall art.276 cod.civ. in deroga della previsione di cui all art.80 primocomma anche per quanto attiene alla competenza in quanto èstabilito con disposizione speciale rispetto a quella previstadall art.80 primo comma cod.proc.civ. che in mancanza degli eredi“la domanda deve essere proposta nei confronti del curatorenominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve esserepromosso” e quindi non dal Presidente dell Ufficio giudiziario ma dalgiudice davanti al quale il giudizio dovrà successivamente essere“promosso” dovendosi intendere come “giudizio” il procedimento enon il processo il giudizio di rinvio a seguito di Cassazione è un procedimentoautonomo che inizia con l atto di citazione in riassunzione non ricorre alcuna violazione del dictum della sent.n.19790/2014 di questa Corte che ha affermato «Al riguardo deveosservarsi che la partecipazione del curatore speciale è necessariadal momento che non può essere accertato il diritto alriconoscimento giudiziale della paternità o maternità quando non visiano eredi del presunto genitore senza la preventiva nomina epartecipazione al giudizio del predetto curatore mentre gli eredidegli eredi possono soltanto intervenire in giudizio. * costituiscedi conseguenza condizione ineludibile per l accertamento delladiscendenza biologica da ritenersi un elemento costitutivodell identità personale. Ne consegue che nell ipotesi in cui ilgenitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall instaurazione delgiudizio come nella specie il curatore speciale non può che ritenersiuna parte necessaria. La norma peraltro prevede che debba essere13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Numero di raccolta generale 34821/2023nominato in via esclusiva dal giudice davanti al quale il giudizioData pubblicazione 13/12/2023 deve essere promosso . Tale organo giudiziario di conseguenzanon può che essere individuato anche con riferimento al caso dispecie nel giudice di primo grado dovendo configurarsi la predettanomina come un adempimento cui esso è tenuto in via esclusiva» fol.26/27 e ha concluso «Il giudizio deve essere dichiarato nullo eai sensi dell art. 383 c.p.c. comma 3 la causa deve essere rimessaal giudice di primo grado perché provveda a disporre la nomina e lapartecipazione al procedimento del curatore speciale ex art. 276 c.c.fermo restando il diritto d intervenire delle parti convenutecostituite.» fol.29 di guisa che il chiaro rinvio al dettatodell art.276 cod.civ. non offre ragioni per interpretare la statuizionestessa nei differenti termini propugnati dai ricorrenti.* nel presente caso in osservanza del dictum dellaCassazione la istanza di nomina del curatore speciale – in vista dellacitazione in riassunzione venne rettamente presentata al [OSCURATO:PERSONA] giudice di primo grado e a seguito della nomina ilgiudizio venne introdotto nei confronti dell unico legittimatonecessario il curatore speciale dinanzi allo stesso Tribunale fermorestando il diritto d intervenire delle parti convenute costituite gliodierni ricorrenti al giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità e cioè al giudizio con riferimento al quale era stata pronunciata lacassazione con rinvio una volta che questo fosse stato “promosso”a seguito della nomina del curatore speciale unico legittimatopassivo che si colloca nell ambito di un procedimento di volontariagiurisdizione non vi è stato pertanto alcun frazionamento della domanda non ricorre alcuna lesione del contraddittorio nei confronti degliinterventori ai sensi dell art.276 secondo comma cod.civ. convenutinel giudizio di rinvio.5. In conclusione il ricorso va rigettato.14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 29614/2019Numero sezionale 5085/2023Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata inNumero di raccolta generale 34821/2023dispositivo. Data pubblicazione 13/12/2023Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato ove dovuto. * Rigetta il ricorso Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle speseprocessuali che liquida in euro 10.000 00= oltre euro 200 00= peresborsi spese generali liquidate forfettariamente nella misura del15% ed accessori di legge in favore delle parti come separatamentecostituite Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52 Ai sensi del * n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello relativo al ricorso se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2023.Il Presidente15 di 15* ** Rigetta il ricorso Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle speseprocessuali che liquida in euro 10.000 00= oltre euro 200 00= peresborsi spese generali liquidate forfettariamente nella misura del15% ed accessori di legge in favore delle parti come separatamentecostituite Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52 Ai sensi del * n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello relativo al ricorso se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2023.Il Presidente15 di 15* *
Sentenza Cassazione n. 34821/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris