CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 04262/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 del TRIBUNALE di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 settembre 2020, il Tribunale di Venezia proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. - per essersi impossessato di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, forzandone il lucchetto - per la speciale tenuità del fatto e, quindi, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. 2. Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la locale Corte d'appello deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge travalicando, il contestato delitto, i limiti di pena edittale che legittimano il ricorso al proscioglimento adottato. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore dell'imputato ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso anche considerando l'illegittimità costituzionale dell'art. 131 bis cod. pen. nella parte in cui pone dei limiti, fissati in relazione alla pena edittale del reato del cui si procede, al proscioglimento per la particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della pubblica accusa è fondato. 1. Il delitto contestato prevede la pena detentiva edittale massima di anni dieci di reclusione, e, pertanto, superiore al limite previsto dall'art. 131 bis cod. pen., che consente il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto solo in relazione ai reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ad anni cinque di reclusione. Il motivo di censura merita pertanto accoglimento. 2. Quanto all'eccezione di legittimità costituzionale della norma in oggetto si deve ricordare che questa Corte ha già avuto modo di affermare che è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, comma quarto, cod. pen. nella parte in cui subordina l'applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (Sez. 5, n. 30083 del 13/02/2018, Carrara, Rv. 273514) essendo tutt'altro che irragionevole il fatto che il legislatore, nel dettare i requisiti che consentono di ritenere la "particolare tenuità del fatto", abbia fatto riferimento anche al criterio, oggettivo, della misura della pena edittale delle condotte consumate, misura che, appunto, costituisce uno degli indici più sicuri della loro non tenuità. 3. Dovendosi annullare la sentenza impugnata in accoglimento di un ricorso promosso ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., il rinvio va fatto al giudice competente per il gravame di merito, nel caso di specie la Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Venezia. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]