CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 08043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28134-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del 2022 Minis tro pro tempore, ICE - [OSCURATO:PERSONA] 663 [OSCURATO:PERSONA]'ESTERO E L'[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28134/2016 rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e Numero sezionale 663/2022 Numero di raccolta generale 8043/2022 difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO Data pubblicazione 11/03/2022 STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3269/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/06/2016 R.G.N. 8660/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con separati ricorsi al Tribunale di Roma, poi riuniti, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] (ICE), hanno convenuto in giudizio il medesimo al fine di far accertare il loro diritto ad ottenere la considerazione, nel calcolo degli accantonamenti per il t.f.r. spettante per il periodo dal 1990 al 2004, di alcune voci retributive percepite (retribuzione di risultato mensile, maggiorazione turno, premio prod. aree; premio prod. ex art. 15, F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28134/2016 etc.), che l’ente aveva ritenuto di non valutare Numero sezionale 663/2022 per i fini predetti. Numero di raccolta generale 8043/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 La domanda è stata rigettata in primo grado, con pronuncia poi confermata dalla Corte di Appello di Roma, sul presupposto che non operasse per i rapporti dedotti in giudizio l’art. 2120 c.c. e quindi il regime del t.f.r., dovendosi applicare la disciplina legale di cui alla L. 13/1975, argomentando altresì la Corte rispetto al «carattere non stipendiale delle voci retributive di cui è stato chiesto il computo ai fini dell’indennità di buonuscita». 2. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. I.C.E.-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE) e il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE), nel corso del processo, subentrati in forza dell’art. 14 d.l. 98/2011 nei rapporti giuridici già facenti capo all’ICE, hanno presentato controricorso con ricorso incidentale condizionato. 3. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 111 Cost., 183 c.p.c., co. 4, 101, co. 2, c.p.c., 420 bis c.p.c., 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale e la Corte d’Appello, nel ritenere applicabile il regime giuridico di cui all’art. 13, co. 1, L. 70/1975, nonostante la F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28134/2016 stessa Amministrazione, per il periodo interessato, Numero sezionale 663/2022 avesse continuato ad applicare il regime del Numero di raccolta generale 8043/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 t.f.r., pur senza includere le voci retributive da loro rivendicate, avessero violato il principio del contraddittorio, non provocato sul punto. Con il secondo motivo è dedotta (art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione e falsa applicazione della L. 70/1975, art. 13, del d.p.r. 1032 del 1973, art. 38, argomentandosi in ordine alla persistenza del regime di t.f.r. per i dirigenti ICE, pur dopo il sopravvenire della L. 68/1997 e sottolineandosi come la sentenza impugnata nulla avesse affermato rispetto all’applicabilità nel caso in esame della L. 106/1989, quanto meno nel periodo 1990-1998. Con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione della L. 106/1989, dei C.C.N.L. ICE 1990-1991, della L. 68/1997, del CCNL del comparto degli enti pubblici non economici 1998/2001, art. 46, dell’art. 56, co. 56, [OSCURATO:PERSONA] in materia di t.f.r. e di previdenza complementare del 29 luglio 1999, dell’art. 59, co. 56, L. 449/1997, dell’art. 2120 c.c., dell’art. 111 Cost., degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.), richiamando, sui medesimi presupposti di cui al secondo motivo, i conteggi allegati e predisposti dallo stesso ICE, con riferimento alle voci da inserire nel calcolo degli accantonamenti utili al t.f.r. Il quarto motivo riguarda, infine, la liquidazione delle spese operata con la sentenza di appello, ritenuta eccessiva.F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28134/2016 Il ricorso incidentale condizionato mira alla Numero sezionale 663/2022 declaratoria di intervenuta prescrizione decennale Numero di raccolta generale 8043/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 o, in via gradata, quinquennale delle pretese. 2. Va dato atto che la questione qui ad esaminarsi è stata già oggetto di valutazione di questa Corte, sia con riferimento alla posizione del personale ICE non dirigente già in servizio alla data del 31.12.1995 (cfr. Cass. n. 13914/2021, Rv. 661332- 01), sia avuto riguardo, per converso, alla posizione dei dirigenti (cfr. Cass. n. 29598/2020, Rv. 659626-01). Al percorso motivazionale della prima delle sopraindicate pronunzie questo Collegio, condividendolo, integralmente si riporta, facendolo proprio, venendo qui in rilievo (come meglio si preciserà in seguito) le posizioni di lavoratori che non rivestivano incarichi e funzioni dirigenziali. Tanto premesso, si rileva che il primo motivo è infondato. 2.1 La Corte territoriale, nella prima parte della propria motivazione, ha infatti argomentato al fine di affermare, come poi ha fatto, che per i rapporti in giudizio non opererebbe in alcun modo il regime del t.f.r., ma quello della buonuscita ai sensi dell’art. 13 L. 70/1975. In ciò sicuramente essa si è mossa lungo una linea giuridica autonoma rispetto a quella delle parti, ma lo ha fatto restando pienamente entro corretti binari processuali. Infatti, a fronte di domande e difese che riguardavano le modalità di accantonamento a fini di t.f.r., la Corte doveva necessariamente e F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28134/2016 previamente verificare se il regime applicabile al Numero sezionale 663/2022 caso di specie fosse o meno quello del t.f.r. e ciò Numero di raccolta generale 8043/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 essa ha fatto negando, appunto, che quella fosse la disciplina propria del rapporto, ritenendolo, per converso, assoggettato alle regole sull’indennità di buonuscita per i dipendenti di enti del c.d. parastato. Neppure può dirsi che vi fosse da sollecitare un qualche contradditorio sul punto, ai sensi dell’art. 101, co. 2, c.p.c., in quanto non si trattava di muovere rilievi d’ufficio, quanto di valutare la base giuridica dell’azione dispiegata e dunque un profilo necessariamente ed ab origine interno ed immanente al contraddittorio. Ciò esclude che sia mancata pronuncia sull’oggetto del contendere, così come ogni altra violazione processuale denunciata. 3. Venendo al secondo motivo, va rilevato che in memoria il difensore dei ricorrenti ha altresì precisato che essi appartengono al personale non dirigente dell’ICE; ed emerge dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 6) che la controversia riguarda personale dipendente già in servizio al 31.12.1995, valendo, per il personale assunto dopo, la disciplina di cui all’art. 2 L. 335/1995, secondo cui «per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto».F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28134/2016 3.1 Tanto premesso, si osserva che il personale Numero sezionale 663/2022 dell’ICE, ai sensi dell’art. 5, co. 5, L. 106/1989, Numero di raccolta generale 8043/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 fu sottoposto per legge, a partire dal 18.7.1990, alla disciplina della contrattazione collettiva privata del settore assicurativo, sotto il profilo del «trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto» oltre che degli «aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93». Tale estensione, a quanto emerge dagli atti, è stata intesa dall’ente come riguardante anche il trattamento di fine rapporto ed alla luce della natura precipua di retribuzione differita che lo caratterizza, non può dirsi che tale interpretazione, non contestata dagli stessi dipendenti e su cui anzi essi fanno leva, sia stata errata. Successivamente la disciplina legale è mutata. Secondo l’art. 10 L. 68/1997 infatti «il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici» (primo comma) e «alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a)» (secondo comma). La riforma è stata intesa da questa Corte nel senso che essa avesse comportato un’evoluzione dei rapporti di lavoro verso il regime del pubblico impiego privatizzato (Cass. 20 giugno 2016, n. 12679).F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28134/2016 Nel 2011, l’ICE è stato poi soppresso ed il Numero sezionale 663/2022 personale è stato distribuito tra la nuova Agenzia Numero di raccolta generale 8043/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 ICE e il MISE, ma la norma (art. 14 co. 26-octies d.l. 98/2011) ha previsto che «ai dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento». Non vi è quindi dubbio che tale ulteriore evoluzione ordinamentale non abbia comportato mutamenti nell’assetto dei diritti oggetto di causa, che restano quindi da definire secondo la disciplina preesistente ad esso. 3.2 Con riferimento alla richiamata previsione di cui all’art. 10 L. 68/1997, mentre non vi è dubbio che la contrattazione collettiva in concreto non sia intervenuta quanto ai dirigenti (sul punto v. Cass. 23 novembre 2020, n. 26598), il C.C.N.L. di Comparto ([OSCURATO:PERSONA] non Economici 1998-2001) ha stabilito all’art. 46, co. 5, che «la normativa relativa al trattamento di fine rapporto (TFR) in vigore presso l’ICE, così come in atto disciplinata in base agli artt. 33 e 34 del [OSCURATO:PERSONA] 1990–1991 relativo al personale non dirigente, resta in vigore fino alla nuova disciplina del TFR da valere per il comparto secondo quanto previsto dall’art. 48». Deve quindi ritenersi che, rispetto al personale non dirigente assunto prima del 31.12.1995, sia F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28134/2016 proseguito il regime di t.f.r. ad essi già Numero sezionale 663/2022 precedentemente applicato. Numero di raccolta generale 8043/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Viene dunque meno il fondamento ultimo della decisione impugnata, ovverosia che il regime proprio del personale ricorrente fosse quello della buonuscita. 4. Da quanto sopra deriva l’accoglimento del secondo motivo e la cassazione della sentenza impugnata. Resta invece assorbito il terzo motivo, con il quale principalmente si ripropongono le questioni sulle voci da considerare nel calcolo del predetto t.f.r. Infatti, la Corte territoriale ha affrontato tale tema nella prospettiva del diverso istituto della buonuscita, sicché la cassazione della sentenza per il fatto che il regime in questo caso è invece quello del t.f.r., necessariamente travolge, ex art. 336, co. 1, c.p.c., anche tale capo di decisione. In definitiva, le questioni di cui al terzo motivo sono destinate a formare oggetto del giudizio di rinvio, onde apprezzare se e come le voci rivendicate dai ricorrenti vadano considerate nel calcolo del t.f.r., previa nuova verifica della appartenenza dei ricorrenti al personale non dirigente dell’ICE. Le ragioni del decidere comportano l’assorbimento anche del quarto motivo di ricorso, riguardante la liquidazione delle spese operata in appello. 5. L’accoglimento del ricorso principale impone altresì di valutare la reiterata eccezione di F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28134/2016 prescrizione, quinquennale o decennale, formulata Numero sezionale 663/2022 nel controricorso incidentale condizionato. Numero di raccolta generale 8043/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 5.1. Il motivo è infondato, essendo sul punto sufficiente rilevare che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, sicché il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al TFR va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato (in tal senso, ex plurimis, Cass. n. 2827/2018, Rv. 647400-02, conforme alla precedente Cass. n. 9695/2009, Rv. 607981-01). Ebbene, nel caso di specie, secondo quanto risulta dalla sentenza della Corte territoriale (cfr. pag. 6), i rapporti di lavoro erano tutti in essere allorquando furono proposti i ricorsi di primo grado, di talché la sollevata eccezione di prescrizione è infondata. 6. All’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo ed il ricorso incidentale, assorbiti il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 28134/2016 demanda di provvedere anche sulle spese del Numero sezionale 663/2022 giudizio di cassazione. Numero di raccolta generale 8043/2022 Data pubblicazione 11/03/2022 Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.2.2022 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o