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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:461
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995O0173 - IT Avis juridique important | 61995O0173 Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 14 dicembre 1995. - [OSCURATO:PERSONA] contro Corte di giustizia delle Comunità europee. - Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado manifestamente irricevibile e manifestamente infondato. - [OSCURATO:PERSONA]173/95 P. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04905 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Vizi procedurali ° Necessità di una lesione degli interessi della parte ricorrente ° Insussistenza ° Rigetto [Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Mera reiterazione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale ° Irricevibilità ° Rigetto [Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

[OSCURATO:PERSONA]

1. Non costituisce vizio del procedimento dinanzi al Tribunale che ha arrecato pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, ai sensi dell' art. 51 dello Statuto della Corte, suscettibile come tale di essere dedotto a sostegno di un ricorso contro una sentenza di primo grado, un cambiamento operato dal Tribunale nella designazione della parte convenuta, quale risultava dall' atto introduttivo del ricorso, cambiamento che ha reso possibile l' esame nel merito del ricorso, che altrimenti avrebbe potuto essere solo dichiarato irricevibile.

2. Risulta dal combinato disposto degli artt. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura che il ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, riesame che esula dalla competenza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-173/95 P, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Massa-Carrara, con domicilio eletto in Lussemburgo, 33, rue Godchaux, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 29 marzo 1995, nella causa T-497/93, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (Racc. pag.

II-703), procedimento in cui l' altra parte è: Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la signora [OSCURATO:PERSONA], nella sede della Corte di giustizia, Kirchberg, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O.

Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 giugno 1995, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte, a norma dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza 29 marzo 1995, nella causa T-497/93, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (Racc. pag.

II-703; in prosieguo: la "sentenza impugnata"), con cui il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso diretto all' annullamento delle decisioni della Corte di giustizia relative ad una trattenuta su una parte della retribuzione della ricorrente a seguito di un provvedimento di pignoramento presso terzi, alla restituzione della somma trattenuta, al risarcimento dei pretesi danni morali e materiali subiti dalla ricorrente medesima e diretto, in subordine, alla dichiarazione di illegittimità del procedimento nazionale di pignoramento. 2 Dagli accertamenti compiuti dal Tribunale nella sentenza impugnata emerge che: "1 La signora [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, è dipendente di grado C1 del Parlamento europeo.

All' epoca dei fatti di causa era comandata presso la Corte di giustizia.

Dal 1 novembre 1993 è reintegrata al Parlamento europeo. 2 Ad istanza in data 18 maggio 1993 di un avvocato lussemburghese, che invocava il pagamento di 'spese ed onorari liquidati il 3 febbraio 1993' , il juge de paix di Lussemburgo autorizzava, con ordinanza 21 maggio 1993, notificata alla Corte e da questa registrata il 25 maggio 1993, il pignoramento della quota pignorabile della retribuzione della signora [OSCURATO:PERSONA] presso il suo datore di lavoro, la Corte, per un importo di 43 811 LFR, pari al credito così come provvisoriamente valutato dal giudice. 3 La Corte effettuava, in data 27 maggio 1993, tramite il capo del servizio del personale, signor Pommiès, una 'dichiarazione affermativa' , con la quale comunicava al cancelliere capo del Tribunal de paix di Lussemburgo l' importo della retribuzione della ricorrente e indicava che la somma pignorata sarebbe stata versata su un conto speciale.

Successivamente, in esecuzione di tale pignoramento, e come risulta dal foglio paga della signora [OSCURATO:PERSONA] per il mese di luglio 1993, la somma di 43 811 LFR è stata effettivamente trattenuta e versata su un conto speciale tenuto presso la Corte. 4 In seguito alla domanda di convalida presentata il 26 maggio 1993 dal creditore procedente, in data 1 giugno 1993 il juge de paix convocava le parti interessate ad un' udienza fissata per il 28 luglio 1993.

La Corte non si è presentata a tale udienza.

La signora [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di debitore pignorato, ha sollevato obiezioni nella forma e nel merito, presentando a sua volta una domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti del creditore. 5 Parallelamente, la signora [OSCURATO:PERSONA] presentava all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' 'APN' ), il 1 giugno 1993, una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo 'Statuto' ), chiedendole di ordinare al servizio del personale di non operare trattenute sulla sua retribuzione.

Il 3 giugno 1993, ella proponeva un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello stesso Statuto, diretto contro la 'dichiarazione affermativa' già menzionata.

Il 15 luglio 1993, il presidente della Corte informava la signora [OSCURATO:PERSONA] che la domanda e il reclamo da lei presentati erano stati esaminati dal comitato amministrativo della Corte il quale aveva deciso di respingerli. 6 Con sentenza 30 settembre 1993, il Tribunal de paix di Lussemburgo dichiarava fondata la domanda di condanna della signora [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di 43 811 LFR e convalidava il pignoramento presso terzi autorizzato in data 21 maggio 1993.

Tale sentenza veniva notificata alla Corte in data 26 novembre 1993. 7 In data 23 febbraio 1994 il cancelliere capo del Tribunal de paix di Lussemburgo rilasciava al creditore procedente un certificato di non interposto appello, il quale veniva comunicato alla Corte con lettera del creditore in data 24 febbraio 1994.

Sulla sua base, nel marzo 1994, il servizio del personale della Corte versava al creditore procedente la somma di 43 811 LFR, informandone la signora [OSCURATO:PERSONA] con lettera 23 marzo 1994. 8 Un' istanza di rimessione in termini presentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] al Tribunal d' arrondissement di Lussemburgo per poter impugnare, malgrado la scadenza del termine, la sentenza 30 settembre 1993 veniva dichiarata irricevibile con decisione 5 maggio 1994, pervenuta al servizio del personale della Corte il 20 maggio 1994". 3 Con l' impugnata sentenza 29 marzo 1995 il Tribunale respingeva il ricorso. 4 Nell' ambito del presente ricorso la ricorrente conclude che la Corte voglia: "Dichiarare il presente ricorso ricevibile; Nel merito, dichiararlo fondato; A tal fine: Accogliere le conclusioni a monte e, segnatamente, quelle contenute nel ricorso introduttivo presentato il 6 agosto 1993 (rif. ahritce5.893), come pure nei vari atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare quelle espressamente riprese nel riassunto dei fatti essenziali all' inizio del presente ricorso.

Constatare che il ricorso è diretto contro l' APN della Corte e non contro la 'Corte di giustizia delle CE' , e cioè non è diretto contro l' organo giudicante il presente appello.

Constatare che tale motivo di nullità è di per se stesso già sufficiente per assorbire tutti gli altri motivi.

Dichiarare esplicitamente l' irrilevanza all' interno del diritto comunitario delle ordonnances lussemburghesi per difetto di legittimazione passiva della Corte e delle altre istituzioni comunitarie in materia di ordinanze provvisorie ante causam.

Dichiarare che i servizi del personale e/o le istituzioni comunitarie non sono datori di lavoro soggetti alle regole del diritto nazionale lussemburghese.

Constatare che A. [OSCURATO:PERSONA] è dipendente del Parlamento europeo e non della Corte di giustizia; constatare che erra il Tribunale nel dire che il datore di lavoro è la Corte, dopo aver detto al paragrafo 1 della sentenza che essa è 'dipendente di grado C1 del Parlamento europeo' .

Dichiarare che il capo del personale non è dotato dei poteri necessari per rappresentare la Corte davanti ai giudici nazionali e che solo gli agenti dell' istituzione comunitaria dotati di formali poteri 'ad hoc' possono farlo e nel rispetto delle norme previste, ad esempio, dalla legge del 10 agosto 1991 sulla professione di avvocato (iscrizione all' albo lussemburghese).

Constatare che l' art. 24 dello Statuto impone l' obbligo alle Comunità di assistere i dipendenti; di non recar loro pregiudizio.

Che i servizi della Corte pertanto hanno violato tale loro obbligo.

Dal che l' illegalità della decisione di trattenere l' importo di 43 811 LFR, come pure della decisione di pagare l' importo stesso.

Pertanto, annullare la sentenza attaccata e tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali; Rinviare la causa al Tribunale di primo grado in seduta plenaria e, subordinatamente, ad una sezione di almeno cinque membri e, comunque non comprendente il giudice ricusato; Eventualmente evocare; In via subordinata, dire che i provvedimenti dei giudici stranieri, ordinanze comprese, non hanno esecutività diretta all' interno del diritto comunitario senza una preventiva forma di delibazione da parte della Corte e senza una preventiva verifica del rispetto dei principi di ordine pubblico internazionali e comunitari.

Ordinare ogni altra incombenza; Condannare la parte convenuta alle spese dell' istanza". 5 In una successiva memoria, depositata il 15 settembre 1995, la ricorrente chiedeva: "° l' emanazione, in via pregiudiziale, di una decisione formale in cui la Corte dichiari se accetta o meno il contraddittorio; ° in caso affermativo, una decisione da cui risulti chiaramente chi sono i rappresentanti della Corte nel presente contraddittorio ai sensi dell' art. 17 dello Statuto CEE e conformemente all' art. 6 della convenzione di Strasburgo; ° l' autorizzazione conseguentemente, visti gli aspetti generali delle questioni sollevate, del deposito di una comparsa di replica alla comparsa di risposta del 21 agosto 1995, previa espressa declaratoria di ricevibilità della comparsa di risposta stessa ° di dare atto che la parte appellante, prima ancora di contestare i 'fatti' , ha contestato e contesta 'l' accertamento dei fatti' , contestazione questa che è indubbiamente una questione di diritto, come pure contesta la possibilità per il capo del servizio del personale di poter rappresentare, senza espressa autorizzazione, la Corte di giustizia della Comunità davanti al giudice monocratico lussemburghese". 6 Si deve tuttavia rilevare che la Corte non ha autorizzato il deposito di una memoria di replica. 7 Nelle proprie osservazioni la Corte di giustizia chiede il rigetto del ricorso in quanto manifestamente irricevibile ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato. 8 A termini dell' art. 119 del proprio regolamento di procedura, la Corte può respingere in qualsiasi momento l' impugnazione quando essa risulti manifestamente irricevibile e manifestamente infondata, senza passare alla fase orale del procedimento. 9 A sostegno del ricorso proposto avverso la detta sentenza, la ricorrente deduce due motivi.

Sul primo motivo 10 Con il primo motivo la ricorrente deduce una serie di irregolarità di carattere procedurale.

Essa sostiene innanzi tutto che il Tribunale avrebbe cambiato il nome della convenuta, rappresentata dall' APN della Corte di giustizia e non dalla Corte di giustizia stessa. 11 Essa contesta inoltre al Tribunale di non aver rispettato le norme relative al differimento (art. 55 del regolamento di procedura del Tribunale), alla modifica di misure di organizzazione (artt. 49 e 64, n. 4), alla designazione di un avvocato generale (art. 18 in particolare), alla riunione (art. 50), alla possibilità di remissione a seduta plenaria in qualsiasi momento (artt. 11, 14 e 51, ultima frase), all' art. 25, n. 1 (abusiva restituzione di documenti del procedimento), e all' art. 65, lett. c) (assunzione di adeguati mezzi istruttori), di aver rimesso la causa dinanzi alla Quarta Sezione del Tribunale cui appartiene ° fatto ripetutamente contestato ° il giudice lussemburghese R. Schintgen, giudice che ha partecipato al giudizio malgrado la domanda di ricusazione presentata. 12 Ai sensi dell' art. 51 del Statuto CE l' impugnazione può essere fondata su mezzi relativi a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente.

Ai sensi dell' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l' atto di impugnazione deve indicare i motivi e gli argomenti di diritto invocati. 13 Per quanto attiene al cambiamento del nome della convenuta, il Tribunale ha rilevato, al punto 31 della propria decisione, che il fatto di dirigere un ricorso contro l' APN di un' istituzione e non contro l' istituzione stessa sarebbe di per sé sufficiente per respingere il ricorso in quanto irricevibile.

Invece di respingere il ricorso per tale motivo, il Tribunale ha considerato quale convenuta l' istituzione cui doveva essere riferito l' atto impugnato, rendendo così possibile l' esame nel merito del ricorso. 14 Il Tribunale non ha quindi pregiudicato gli interessi della ricorrente.

Tale capo del primo motivo appare quindi manifestamente infondato. 15 Quanto agli altri vizi procedurali lamentati, la ricorrente non li fonda su alcun argomento di diritto, contrariamente a quanto prescritto dall' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

Essa non indica affatto in che cosa consisterebbe, nella specie, l' inosservanza delle norme di cui trattasi né come i pretesi vizi avrebbero potuto pregiudicare i propri interessi.

Orbene, oltre al fatto che si tratta di misure di organizzazione interna del Tribunale, che esulano quindi dal sindacato della Corte, la ricorrente non indica gli effetti che tali pretesi vizi avrebbero prodotto con riguardo alla decisione del Tribunale. 16 Ciò premesso, si deve ritenere che non sussistano i requisiti dettati dall' art. 51 dello Statuto della Corte e dall' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

Gli altri capi del primo motivo appaiono quindi manifestamente irricevibili, ragion per cui il motivo deve essere respinto in toto.

Sul secondo motivo 17 Con il secondo motivo la ricorrente indica una serie di violazioni del diritto comunitario nonché della convenzione europea dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali.

Essa ritiene infatti che, nella sentenza impugnata, il Tribunale "° violi le norme sul rispetto del diritto alla difesa; ° non tenga conto del difetto di legittimazione passiva della Corte davanti ai giudici nazionali; ° erri a dichiarare legittime nel diritto comunitario certe 'ordonnances" condizionali ante causam, esistenti solo nel diritto straniero; ° erroneamente consideri regolari le flagranti violazioni dell' art. 24 dello Statuto dei funzionari da parte del servizio del personale della Corte, che ha omesso di assicurare ai propri dipendenti, cioè alla ricorrente, l' obbligo di assistenza espressamente previsto dallo Statuto dei funzionari, in particolare: ° fornendo dati personali riservati della ricorrente coperti da segreto informatico; ° non presentandosi alle udienze dei giudici lussemburghesi e in ciò omettendo di eccepire gli argomenti a favore della ricorrente, cioè: ° impossibilità per il giudice di pace di ordinare un 'facere' alla Corte di giustizia delle Comunità, ° assenza di qualità di datore di lavoro della ricorrente, ° impossibilità di equiparare il datore di lavoro comunitario al datore di lavoro lussemburghese, ° inesistenza comunque del debito, ° carattere discriminatorio e natura di rappresaglia politica indiretta nei confronti del marito della ricorrente; ° diniego di giustizia sulla richiesta al Tribunale di prendere posizione sui seguenti punti: ° difetto di legittimazione passiva della Corte di giustizia delle Comunità davanti al giudice di pace lussemburghese, ° capacità dell' APN della Corte di giustizia delle Comunità europee davanti al Tribunale anziché alla Corte di giustizia europea che è il tribunale d' appello del Tribunale di primo grado, ° incompetenza del servizio del personale a valutare la legittimità di provvedimenti giurisdizionali stranieri, ° incompetenza dello stesso servizio a dare esecuzione diretta ai provvedimenti stessi, ° impossibilità di dare esecuzione comunque nell' ordine giuridico comunitario a provvedimenti non definitivi di giudici stranieri e presi in assenza di contraddittorio e in violazione del diritto di difesa, ° omessa constatazione che il certificato di non appello è stato emesso in violazione del diritto di difesa e quindi secondo condizioni contrarie all' ordine pubblico comunitario". 18 Tale elencazione non è accompagnata da alcun argomento relativo alla violazione dei diritti della ricorrente, la quale, a quanto risulta, non indica i relativi punti specifici della sentenza del Tribunale impugnata. 19 Tali argomenti sono stati, inoltre, già dedotti in primo grado, ragion per cui si tratta di una semplice ripetizione diretta ad ottenere un riesame dei fatti sottoposti al Tribunale. 20 Orbene, si deve ricordare al riguardo che, dal combinato disposto degli artt. 51 dello Statuto e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati dalla sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, ordinanza 26 settembre 1994, X/Commissione, causa C-26/94 P, Racc. pag.

I-4379, punti 12 e 13, nonché la giurisprudenza ivi citata). 21 Il secondo motivo deve essere quindi respinto in quanto manifestamente irricevibile.

Sulle conclusioni presentate nella memoria del 15 settembre 1995 22 Quanto alle conclusioni presentate dalla ricorrente nella memoria del 15 settembre 1995, appare sufficiente ricordare che la Corte non ha autorizzato il deposito di una memoria di replica, da cui consegue l' irricevibilità delle allegazioni della ricorrente.

Atteso che i motivi dedotti dalla ricorrente appaiono in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati, il ricorso deve essere interamente respinto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

L' art. 70 del medesimo regolamento di procedura dispone che nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

Tuttavia, ai sensi dell' art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti o da altri agenti di un' istituzione contro le sentenze del Tribunale di primo grado.

Nella specie, la signora [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e deve essere quindi condannata alle spese del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese.

Lussemburgo, 14 dicembre 1995.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995O0173 - IT Avis juridique important | 61995O0173 Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 14 dicembre 1995. - [OSCURATO:PERSONA] contro Corte di giustizia delle Comunità europee. - Ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado manifestamente irricevibile e manifestamente infondato. - [OSCURATO:PERSONA]173/95 P. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04905 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Vizi procedurali ° Necessità di una lesione degli interessi della parte ricorrente ° Insussistenza ° Rigetto [Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] 2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Mera reiterazione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale ° Irricevibilità ° Rigetto [Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)] [OSCURATO:PERSONA] 1. Non costituisce vizio del procedimento dinanzi al Tribunale che ha arrecato pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, ai sensi dell' art. 51 dello Statuto della Corte, suscettibile come tale di essere dedotto a sostegno di un ricorso contro una sentenza di primo grado, un cambiamento operato dal Tribunale nella designazione della parte convenuta, quale risultava dall' atto introduttivo del ricorso, cambiamento che ha reso possibile l' esame nel merito del ricorso, che altrimenti avrebbe potuto essere solo dichiarato irricevibile. 2. Risulta dal combinato disposto degli artt. 51 dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura che il ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, riesame che esula dalla competenza della Corte. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-173/95 P, [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Massa-Carrara, con domicilio eletto in Lussemburgo, 33, rue Godchaux, ricorrente, avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 29 marzo 1995, nella causa T-497/93, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (Racc. pag. II-703), procedimento in cui l' altra parte è: Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] e dal signor [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la signora [OSCURATO:PERSONA], nella sede della Corte di giustizia, Kirchberg, LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 giugno 1995, la signora [OSCURATO:PERSONA] ha proposto a questa Corte, a norma dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza 29 marzo 1995, nella causa T-497/93, [OSCURATO:PERSONA]/Corte di giustizia (Racc. pag. II-703; in prosieguo: la "sentenza impugnata"), con cui il Tribunale di primo grado ha respinto il suo ricorso diretto all' annullamento delle decisioni della Corte di giustizia relative ad una trattenuta su una parte della retribuzione della ricorrente a seguito di un provvedimento di pignoramento presso terzi, alla restituzione della somma trattenuta, al risarcimento dei pretesi danni morali e materiali subiti dalla ricorrente medesima e diretto, in subordine, alla dichiarazione di illegittimità del procedimento nazionale di pignoramento. 2 Dagli accertamenti compiuti dal Tribunale nella sentenza impugnata emerge che: "1 La signora [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, è dipendente di grado C1 del Parlamento europeo. All' epoca dei fatti di causa era comandata presso la Corte di giustizia. Dal 1 novembre 1993 è reintegrata al Parlamento europeo. 2 Ad istanza in data 18 maggio 1993 di un avvocato lussemburghese, che invocava il pagamento di 'spese ed onorari liquidati il 3 febbraio 1993' , il juge de paix di Lussemburgo autorizzava, con ordinanza 21 maggio 1993, notificata alla Corte e da questa registrata il 25 maggio 1993, il pignoramento della quota pignorabile della retribuzione della signora [OSCURATO:PERSONA] presso il suo datore di lavoro, la Corte, per un importo di 43 811 LFR, pari al credito così come provvisoriamente valutato dal giudice. 3 La Corte effettuava, in data 27 maggio 1993, tramite il capo del servizio del personale, signor Pommiès, una 'dichiarazione affermativa' , con la quale comunicava al cancelliere capo del Tribunal de paix di Lussemburgo l' importo della retribuzione della ricorrente e indicava che la somma pignorata sarebbe stata versata su un conto speciale. Successivamente, in esecuzione di tale pignoramento, e come risulta dal foglio paga della signora [OSCURATO:PERSONA] per il mese di luglio 1993, la somma di 43 811 LFR è stata effettivamente trattenuta e versata su un conto speciale tenuto presso la Corte. 4 In seguito alla domanda di convalida presentata il 26 maggio 1993 dal creditore procedente, in data 1 giugno 1993 il juge de paix convocava le parti interessate ad un' udienza fissata per il 28 luglio 1993. La Corte non si è presentata a tale udienza. La signora [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di debitore pignorato, ha sollevato obiezioni nella forma e nel merito, presentando a sua volta una domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti del creditore. 5 Parallelamente, la signora [OSCURATO:PERSONA] presentava all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' 'APN' ), il 1 giugno 1993, una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo 'Statuto' ), chiedendole di ordinare al servizio del personale di non operare trattenute sulla sua retribuzione. Il 3 giugno 1993, ella proponeva un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello stesso Statuto, diretto contro la 'dichiarazione affermativa' già menzionata. Il 15 luglio 1993, il presidente della Corte informava la signora [OSCURATO:PERSONA] che la domanda e il reclamo da lei presentati erano stati esaminati dal comitato amministrativo della Corte il quale aveva deciso di respingerli. 6 Con sentenza 30 settembre 1993, il Tribunal de paix di Lussemburgo dichiarava fondata la domanda di condanna della signora [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di 43 811 LFR e convalidava il pignoramento presso terzi autorizzato in data 21 maggio 1993. Tale sentenza veniva notificata alla Corte in data 26 novembre 1993. 7 In data 23 febbraio 1994 il cancelliere capo del Tribunal de paix di Lussemburgo rilasciava al creditore procedente un certificato di non interposto appello, il quale veniva comunicato alla Corte con lettera del creditore in data 24 febbraio 1994. Sulla sua base, nel marzo 1994, il servizio del personale della Corte versava al creditore procedente la somma di 43 811 LFR, informandone la signora [OSCURATO:PERSONA] con lettera 23 marzo 1994. 8 Un' istanza di rimessione in termini presentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] al Tribunal d' arrondissement di Lussemburgo per poter impugnare, malgrado la scadenza del termine, la sentenza 30 settembre 1993 veniva dichiarata irricevibile con decisione 5 maggio 1994, pervenuta al servizio del personale della Corte il 20 maggio 1994". 3 Con l' impugnata sentenza 29 marzo 1995 il Tribunale respingeva il ricorso. 4 Nell' ambito del presente ricorso la ricorrente conclude che la Corte voglia: "Dichiarare il presente ricorso ricevibile; Nel merito, dichiararlo fondato; A tal fine: Accogliere le conclusioni a monte e, segnatamente, quelle contenute nel ricorso introduttivo presentato il 6 agosto 1993 (rif. ahritce5.893), come pure nei vari atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare quelle espressamente riprese nel riassunto dei fatti essenziali all' inizio del presente ricorso. Constatare che il ricorso è diretto contro l' APN della Corte e non contro la 'Corte di giustizia delle CE' , e cioè non è diretto contro l' organo giudicante il presente appello. Constatare che tale motivo di nullità è di per se stesso già sufficiente per assorbire tutti gli altri motivi. Dichiarare esplicitamente l' irrilevanza all' interno del diritto comunitario delle ordonnances lussemburghesi per difetto di legittimazione passiva della Corte e delle altre istituzioni comunitarie in materia di ordinanze provvisorie ante causam. Dichiarare che i servizi del personale e/o le istituzioni comunitarie non sono datori di lavoro soggetti alle regole del diritto nazionale lussemburghese. Constatare che A. [OSCURATO:PERSONA] è dipendente del Parlamento europeo e non della Corte di giustizia; constatare che erra il Tribunale nel dire che il datore di lavoro è la Corte, dopo aver detto al paragrafo 1 della sentenza che essa è 'dipendente di grado C1 del Parlamento europeo' . Dichiarare che il capo del personale non è dotato dei poteri necessari per rappresentare la Corte davanti ai giudici nazionali e che solo gli agenti dell' istituzione comunitaria dotati di formali poteri 'ad hoc' possono farlo e nel rispetto delle norme previste, ad esempio, dalla legge del 10 agosto 1991 sulla professione di avvocato (iscrizione all' albo lussemburghese). Constatare che l' art. 24 dello Statuto impone l' obbligo alle Comunità di assistere i dipendenti; di non recar loro pregiudizio. Che i servizi della Corte pertanto hanno violato tale loro obbligo. Dal che l' illegalità della decisione di trattenere l' importo di 43 811 LFR, come pure della decisione di pagare l' importo stesso. Pertanto, annullare la sentenza attaccata e tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali; Rinviare la causa al Tribunale di primo grado in seduta plenaria e, subordinatamente, ad una sezione di almeno cinque membri e, comunque non comprendente il giudice ricusato; Eventualmente evocare; In via subordinata, dire che i provvedimenti dei giudici stranieri, ordinanze comprese, non hanno esecutività diretta all' interno del diritto comunitario senza una preventiva forma di delibazione da parte della Corte e senza una preventiva verifica del rispetto dei principi di ordine pubblico internazionali e comunitari. Ordinare ogni altra incombenza; Condannare la parte convenuta alle spese dell' istanza". 5 In una successiva memoria, depositata il 15 settembre 1995, la ricorrente chiedeva: "° l' emanazione, in via pregiudiziale, di una decisione formale in cui la Corte dichiari se accetta o meno il contraddittorio; ° in caso affermativo, una decisione da cui risulti chiaramente chi sono i rappresentanti della Corte nel presente contraddittorio ai sensi dell' art. 17 dello Statuto CEE e conformemente all' art. 6 della convenzione di Strasburgo; ° l' autorizzazione conseguentemente, visti gli aspetti generali delle questioni sollevate, del deposito di una comparsa di replica alla comparsa di risposta del 21 agosto 1995, previa espressa declaratoria di ricevibilità della comparsa di risposta stessa ° di dare atto che la parte appellante, prima ancora di contestare i 'fatti' , ha contestato e contesta 'l' accertamento dei fatti' , contestazione questa che è indubbiamente una questione di diritto, come pure contesta la possibilità per il capo del servizio del personale di poter rappresentare, senza espressa autorizzazione, la Corte di giustizia della Comunità davanti al giudice monocratico lussemburghese". 6 Si deve tuttavia rilevare che la Corte non ha autorizzato il deposito di una memoria di replica. 7 Nelle proprie osservazioni la Corte di giustizia chiede il rigetto del ricorso in quanto manifestamente irricevibile ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura e, in ogni caso, in quanto manifestamente infondato. 8 A termini dell' art. 119 del proprio regolamento di procedura, la Corte può respingere in qualsiasi momento l' impugnazione quando essa risulti manifestamente irricevibile e manifestamente infondata, senza passare alla fase orale del procedimento. 9 A sostegno del ricorso proposto avverso la detta sentenza, la ricorrente deduce due motivi. Sul primo motivo 10 Con il primo motivo la ricorrente deduce una serie di irregolarità di carattere procedurale. Essa sostiene innanzi tutto che il Tribunale avrebbe cambiato il nome della convenuta, rappresentata dall' APN della Corte di giustizia e non dalla Corte di giustizia stessa. 11 Essa contesta inoltre al Tribunale di non aver rispettato le norme relative al differimento (art. 55 del regolamento di procedura del Tribunale), alla modifica di misure di organizzazione (artt. 49 e 64, n. 4), alla designazione di un avvocato generale (art. 18 in particolare), alla riunione (art. 50), alla possibilità di remissione a seduta plenaria in qualsiasi momento (artt. 11, 14 e 51, ultima frase), all' art. 25, n. 1 (abusiva restituzione di documenti del procedimento), e all' art. 65, lett. c) (assunzione di adeguati mezzi istruttori), di aver rimesso la causa dinanzi alla Quarta Sezione del Tribunale cui appartiene ° fatto ripetutamente contestato ° il giudice lussemburghese R. Schintgen, giudice che ha partecipato al giudizio malgrado la domanda di ricusazione presentata. 12 Ai sensi dell' art. 51 del Statuto CE l' impugnazione può essere fondata su mezzi relativi a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente. Ai sensi dell' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l' atto di impugnazione deve indicare i motivi e gli argomenti di diritto invocati. 13 Per quanto attiene al cambiamento del nome della convenuta, il Tribunale ha rilevato, al punto 31 della propria decisione, che il fatto di dirigere un ricorso contro l' APN di un' istituzione e non contro l' istituzione stessa sarebbe di per sé sufficiente per respingere il ricorso in quanto irricevibile. Invece di respingere il ricorso per tale motivo, il Tribunale ha considerato quale convenuta l' istituzione cui doveva essere riferito l' atto impugnato, rendendo così possibile l' esame nel merito del ricorso. 14 Il Tribunale non ha quindi pregiudicato gli interessi della ricorrente. Tale capo del primo motivo appare quindi manifestamente infondato. 15 Quanto agli altri vizi procedurali lamentati, la ricorrente non li fonda su alcun argomento di diritto, contrariamente a quanto prescritto dall' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Essa non indica affatto in che cosa consisterebbe, nella specie, l' inosservanza delle norme di cui trattasi né come i pretesi vizi avrebbero potuto pregiudicare i propri interessi. Orbene, oltre al fatto che si tratta di misure di organizzazione interna del Tribunale, che esulano quindi dal sindacato della Corte, la ricorrente non indica gli effetti che tali pretesi vizi avrebbero prodotto con riguardo alla decisione del Tribunale. 16 Ciò premesso, si deve ritenere che non sussistano i requisiti dettati dall' art. 51 dello Statuto della Corte e dall' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Gli altri capi del primo motivo appaiono quindi manifestamente irricevibili, ragion per cui il motivo deve essere respinto in toto. Sul secondo motivo 17 Con il secondo motivo la ricorrente indica una serie di violazioni del diritto comunitario nonché della convenzione europea dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali. Essa ritiene infatti che, nella sentenza impugnata, il Tribunale "° violi le norme sul rispetto del diritto alla difesa; ° non tenga conto del difetto di legittimazione passiva della Corte davanti ai giudici nazionali; ° erri a dichiarare legittime nel diritto comunitario certe 'ordonnances" condizionali ante causam, esistenti solo nel diritto straniero; ° erroneamente consideri regolari le flagranti violazioni dell' art. 24 dello Statuto dei funzionari da parte del servizio del personale della Corte, che ha omesso di assicurare ai propri dipendenti, cioè alla ricorrente, l' obbligo di assistenza espressamente previsto dallo Statuto dei funzionari, in particolare: ° fornendo dati personali riservati della ricorrente coperti da segreto informatico; ° non presentandosi alle udienze dei giudici lussemburghesi e in ciò omettendo di eccepire gli argomenti a favore della ricorrente, cioè: ° impossibilità per il giudice di pace di ordinare un 'facere' alla Corte di giustizia delle Comunità, ° assenza di qualità di datore di lavoro della ricorrente, ° impossibilità di equiparare il datore di lavoro comunitario al datore di lavoro lussemburghese, ° inesistenza comunque del debito, ° carattere discriminatorio e natura di rappresaglia politica indiretta nei confronti del marito della ricorrente; ° diniego di giustizia sulla richiesta al Tribunale di prendere posizione sui seguenti punti: ° difetto di legittimazione passiva della Corte di giustizia delle Comunità davanti al giudice di pace lussemburghese, ° capacità dell' APN della Corte di giustizia delle Comunità europee davanti al Tribunale anziché alla Corte di giustizia europea che è il tribunale d' appello del Tribunale di primo grado, ° incompetenza del servizio del personale a valutare la legittimità di provvedimenti giurisdizionali stranieri, ° incompetenza dello stesso servizio a dare esecuzione diretta ai provvedimenti stessi, ° impossibilità di dare esecuzione comunque nell' ordine giuridico comunitario a provvedimenti non definitivi di giudici stranieri e presi in assenza di contraddittorio e in violazione del diritto di difesa, ° omessa constatazione che il certificato di non appello è stato emesso in violazione del diritto di difesa e quindi secondo condizioni contrarie all' ordine pubblico comunitario". 18 Tale elencazione non è accompagnata da alcun argomento relativo alla violazione dei diritti della ricorrente, la quale, a quanto risulta, non indica i relativi punti specifici della sentenza del Tribunale impugnata. 19 Tali argomenti sono stati, inoltre, già dedotti in primo grado, ragion per cui si tratta di una semplice ripetizione diretta ad ottenere un riesame dei fatti sottoposti al Tribunale. 20 Orbene, si deve ricordare al riguardo che, dal combinato disposto degli artt. 51 dello Statuto e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati dalla sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, ordinanza 26 settembre 1994, X/Commissione, causa C-26/94 P, Racc. pag. I-4379, punti 12 e 13, nonché la giurisprudenza ivi citata). 21 Il secondo motivo deve essere quindi respinto in quanto manifestamente irricevibile. Sulle conclusioni presentate nella memoria del 15 settembre 1995 22 Quanto alle conclusioni presentate dalla ricorrente nella memoria del 15 settembre 1995, appare sufficiente ricordare che la Corte non ha autorizzato il deposito di una memoria di replica, da cui consegue l' irricevibilità delle allegazioni della ricorrente. Atteso che i motivi dedotti dalla ricorrente appaiono in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati, il ricorso deve essere interamente respinto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 23 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. L' art. 70 del medesimo regolamento di procedura dispone che nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, ai sensi dell' art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti o da altri agenti di un' istituzione contro le sentenze del Tribunale di primo grado. Nella specie, la signora [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente e deve essere quindi condannata alle spese del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente è condannata alle spese. Lussemburgo, 14 dicembre 1995.
Sentenza Corte di giustizia UE/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris