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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 13689/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 maggio 2021, il Tribunale di Messina ha accolto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto l'annullamento del decreto del 28 aprile 2021 con cui il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, procedendo per il delitto di cui all'art. 10-ter del d.lgs.n. 74 del 2000, aveva disposto il sequestro preventivo del saldo dei rapporti bancari intestati a [OSCURATO:PERSONA] e, in caso di incapienza, dei beni immobili riconducibili a quest'ultimo, sino alla concorrenza della somma di euro 388.362,71.

Conseguentemente, il vincolo reale era stato altresì imposto sull'immobile di cui al foglio 36, particella 1916, sub 1, categoria 7, classe 6, consistenza in n. 20 vani, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per una quota pari a 11/25, del valore di euro 225.370,50, in quanto riconducibile all'indagato poiché ivi residente.

2. Avverso l'ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 10-ter e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, con particolare riferimento al concetto di disponibilità richiamato da quest'ultima norma, che dovrebbe essere caratterizzato dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.

Il ricorrente sottolinea come, nel caso di specie, l'indagato abbia fissato la propria residenza presso l'immobile oggetto di sequestro e la sua effettiva presenza sia stata riscontrata dalla polizia giudiziaria operante.

2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il Pubblico Ministero denuncia la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, e degli artt. 161, sesto e settimo comma, 167, 168, 182-quinquies del r.d. n. 267 del 1942, in combinato disposto con l'art. 51 cod. pen., poiché la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità non potrebbe discendere dalla mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, a fortiori nell'ipotesi di ricorso presentato con riserva.

Più precisamente, il mero deposito dell'istanza non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengono a scadere successivamente alla sua presentazione, conseguentemente tale presentazione non assumerebbe rilevanza né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello dell'esigibilità della condotta, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 49795 del 2018; Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 39310 del 2019; Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 13628 del 2020).

Per converso, l'eventuale effetto scriminante potrebbe derivare unicamente da un espresso divieto di pagamento di debiti anteriori e non ancora scaduti prescritto con provvedimento del Tribunale adito, ovvero da un rigetto dell'istanza avanzata dal debitore di procedere al pagamento dell'obbligazione tributaria, mentre ad essi non potrebbe equipararsi il semplice richiamo contenuto nel decreto ex art. 161, sesto comma, terzo periodo del r.d. n. 267 del 1942 della prescrizione di cui al settimo comma della medesima disposizione.Non sarebbe corretto, quindi, l'assunto del Tribunale di Messina secondo cui Io spontaneo pagamento del debito tributario avrebbe fatto decadere l'istante dalla procedura concordataria. [OSCURATO:PERSONA]

3. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento del sequestro stesso, poiché la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (ex plurimis, Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, Rv. 272858; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Rv. 253869; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Rv. 248055).

Infatti, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama né riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale.

Nel caso di specie, dunque, il ricorso per cassazione è inammissibile, perché avrebbe dovuto essere proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina e non da quello presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, privo di legittimazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 20/01/2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto nel procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 maggio 2021, il Tribunale di Messina ha accolto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto l'annullamento del decreto del 28 aprile 2021 con cui il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, procedendo per il delitto di cui all'art. 10-ter del d.lgs.n. 74 del 2000, aveva disposto il sequestro preventivo del saldo dei rapporti bancari intestati a [OSCURATO:PERSONA] e, in caso di incapienza, dei beni immobili riconducibili a quest'ultimo, sino alla concorrenza della somma di euro 388.362,71. Conseguentemente, il vincolo reale era stato altresì imposto sull'immobile di cui al foglio 36, particella 1916, sub 1, categoria 7, classe 6, consistenza in n. 20 vani, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], per una quota pari a 11/25, del valore di euro 225.370,50, in quanto riconducibile all'indagato poiché ivi residente. 2. Avverso l'ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 10-ter e 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, con particolare riferimento al concetto di disponibilità richiamato da quest'ultima norma, che dovrebbe essere caratterizzato dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. Il ricorrente sottolinea come, nel caso di specie, l'indagato abbia fissato la propria residenza presso l'immobile oggetto di sequestro e la sua effettiva presenza sia stata riscontrata dalla polizia giudiziaria operante. 2.2. Con un secondo motivo di doglianza, il Pubblico Ministero denuncia la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen., 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, e degli artt. 161, sesto e settimo comma, 167, 168, 182-quinquies del r.d. n. 267 del 1942, in combinato disposto con l'art. 51 cod. pen., poiché la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità non potrebbe discendere dalla mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, a fortiori nell'ipotesi di ricorso presentato con riserva. Più precisamente, il mero deposito dell'istanza non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengono a scadere successivamente alla sua presentazione, conseguentemente tale presentazione non assumerebbe rilevanza né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello dell'esigibilità della condotta, secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione (cfr. ex multis Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 49795 del 2018; Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 39310 del 2019; Cass. pen., Sez. 3, sent. n. 13628 del 2020). Per converso, l'eventuale effetto scriminante potrebbe derivare unicamente da un espresso divieto di pagamento di debiti anteriori e non ancora scaduti prescritto con provvedimento del Tribunale adito, ovvero da un rigetto dell'istanza avanzata dal debitore di procedere al pagamento dell'obbligazione tributaria, mentre ad essi non potrebbe equipararsi il semplice richiamo contenuto nel decreto ex art. 161, sesto comma, terzo periodo del r.d. n. 267 del 1942 della prescrizione di cui al settimo comma della medesima disposizione.Non sarebbe corretto, quindi, l'assunto del Tribunale di Messina secondo cui Io spontaneo pagamento del debito tributario avrebbe fatto decadere l'istante dalla procedura concordataria. [OSCURATO:PERSONA] 3. È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di annullamento del sequestro stesso, poiché la legittimazione a ricorrere, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (ex plurimis, Sez. 5, n. 18822 del 15/02/2018, Rv. 272858; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, Rv. 253869; Sez. 3, n. 25882 del 26/05/2010, Rv. 248055). Infatti, in tema di misure cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. non richiama né riproduce la specifica previsione dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che, quanto alle misure personali, legittima al ricorso anche il pubblico ministero che ha richiesto la misura, oltre a quello di riferimento del tribunale del riesame distrettuale. Nel caso di specie, dunque, il ricorso per cassazione è inammissibile, perché avrebbe dovuto essere proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina e non da quello presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, privo di legittimazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20/01/2022. [OSCURATO:PERSONA]
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