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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 20907/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale, del 24 agosto 2020, con il quale è stato prorogato, per la durata di anni due, il regime detentivo in atto a suo carico, di cui all'art. 41-bis, comma 2 e 2-bis, Ord. pen. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv.

G. Stellato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. 2.1.Con memoria depositata a mezzo p.e.c. in data 11 aprile 2022, la difesa insiste per l'ammissibilità dell'impugnazione ed ulteriormente precisa e delinea i temi devoluti con il ricorso principale, sottolineando l'avvenuta disarticolazione della costola Schiavone del clan dei casalesi, a seguito del pentimento di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., circostanza del tutto trascurata dal provvedimento impugnato, motivato per relationem rispetto al decreto ministeriale di proroga.

3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito in sede di legittimità posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono e che, invece, la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. 3.2.Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali l / sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508). 3.3.Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per [OSCURATO:PERSONA], in espiazione, tra l'altro, della pena di anni diciassette mesi sei giorni venti di reclusione per reati contro il patrimonio e contro la persona, nonché della pena di anni sette mesi sei di reclusione per reato di illecita concorrenza con minaccia, aggravato dall'aver agevolato il clan dei casalesi, è stata adeguatamente lumeggiata con richiamo dei provvedimenti giudiziari, delle informazioni, della condotta inframuraria, degli univoci elementi conducenti verso il riconoscimento di una posizione preminente nel settore dedito al riciclaggio di capitali illeciti, reputata rilevante, pur a fronte della mancanza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato). 3.4.Considerate, dunque, adeguate e non apparenti le valutazioni del suo ruolo nel clan, delle vicende relative all'arresto del fratello Sigismondo dopo un lungo periodo di latitanza assicurato proprio dalla rete di protezione riferita al sodalizio, dell'intatta capacità di contatto con l'organizzazione camorristica indicata come ancora attiva, in epoca recente (giugno 2020), con particolare riferimento all'intervenuto arruolamento di "giovani leve", nel settore del traffico illecito di sostanze stupefacenti, apparato giustificativo alla stregua del quale, le deduzioni del ricorrente, per una parte, risultano versate in fatto e, comunque reiterative delle censure prospettate con il reclamo, per il resto, pur prospettando la violazione di legge (unico vizio consentito in questo caso), censurano — in modo inammissibile — la motivazione, peraltro sussistente e adeguata, fornita dal Tribunale a supporto del rigetto. 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il préside te [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ministeriale, del 24 agosto 2020, con il quale è stato prorogato, per la durata di anni due, il regime detentivo in atto a suo carico, di cui all'art. 41-bis, comma 2 e 2-bis, Ord. pen. 2.Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. G. Stellato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. 2.1.Con memoria depositata a mezzo p.e.c. in data 11 aprile 2022, la difesa insiste per l'ammissibilità dell'impugnazione ed ulteriormente precisa e delinea i temi devoluti con il ricorso principale, sottolineando l'avvenuta disarticolazione della costola Schiavone del clan dei casalesi, a seguito del pentimento di [OSCURATO:PERSONA], nonché l'intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., circostanza del tutto trascurata dal provvedimento impugnato, motivato per relationem rispetto al decreto ministeriale di proroga. 3. Considerato che il ricorso è fondato su motivo non consentito in sede di legittimità posto che non specifica, rispetto al contenuto del provvedimento censurato, le ragioni in fatto e in diritto dei dati che lo sorreggono e che, invece, la precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificità assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, da effettuarsi ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) precetto tanto più stringente per il ricorso per cassazione, in quanto mezzo di impugnazione a critica vincolata (essendo inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 606, commi 1 e 3, cod. proc. pen.). 3.1.Rilevato, infatti, che in relazione al decreto di proroga del regime particolare in atto a carico del ricorrente, una volta convalidato dal definitivo rigetto della correlativa impugnazione, il precedente decreto applicativo sia sufficiente a reggere la legittimità di quello successivo la constatazione, alla luce della verifica dei parametri cognitivi indicati dal comma 2-bis dell'art. 41-bis Ord. pen., del mancato venir meno dei presupposti su cui era fondato il primo. 3.2.Reputato, dunque, sufficiente e necessario accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno e considerato che detto accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate), elementi da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali l / sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508). 3.3.Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza impugnata, ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente, gli elementi sulla cui base la persistenza dei suddetti collegamenti per [OSCURATO:PERSONA], in espiazione, tra l'altro, della pena di anni diciassette mesi sei giorni venti di reclusione per reati contro il patrimonio e contro la persona, nonché della pena di anni sette mesi sei di reclusione per reato di illecita concorrenza con minaccia, aggravato dall'aver agevolato il clan dei casalesi, è stata adeguatamente lumeggiata con richiamo dei provvedimenti giudiziari, delle informazioni, della condotta inframuraria, degli univoci elementi conducenti verso il riconoscimento di una posizione preminente nel settore dedito al riciclaggio di capitali illeciti, reputata rilevante, pur a fronte della mancanza di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato). 3.4.Considerate, dunque, adeguate e non apparenti le valutazioni del suo ruolo nel clan, delle vicende relative all'arresto del fratello Sigismondo dopo un lungo periodo di latitanza assicurato proprio dalla rete di protezione riferita al sodalizio, dell'intatta capacità di contatto con l'organizzazione camorristica indicata come ancora attiva, in epoca recente (giugno 2020), con particolare riferimento all'intervenuto arruolamento di "giovani leve", nel settore del traffico illecito di sostanze stupefacenti, apparato giustificativo alla stregua del quale, le deduzioni del ricorrente, per una parte, risultano versate in fatto e, comunque reiterative delle censure prospettate con il reclamo, per il resto, pur prospettando la violazione di legge (unico vizio consentito in questo caso), censurano — in modo inammissibile — la motivazione, peraltro sussistente e adeguata, fornita dal Tribunale a supporto del rigetto. 4.Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il préside te [OSCURATO:PERSONA]
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