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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 27096/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 22 marzo 2022 la Corte di appello di Firenze confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 516 euro di multa per il reato di ricettazione.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge processuale.C./ Il ricorrente ha reiterato l'eccezione di rito disattesa dalla Corte di appello, osservando che erroneamente: - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], solo domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], era stato considerato anche suo difensore di fiducia e pertanto aveva ricevuto le notifiche degli atti e del decreto di citazione a giudizio; - dopo la rinuncia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non aveva alcun titolo per patrocinare l'imputato, era stato a questi nominato un difensore d'ufficio nel corso del dibattimento di primo grado; - era stata ignorata la nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 dicembre 2015, prima dell'inizio dello stesso dibattimento.

Con riferimento a questo ultimo aspetto, il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte territoriale là dove ha osservato che il nuovo difensore aveva indicato il vecchio numero di registro generale delle notizie di reato e non quello successivo, relativo alla posizione dell'imputato, stralciata dal processo originario.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene assorbente e dirimente l'ultima doglianza proposta nell'impugnazione.

La Corte di appello, acquisito il fascicolo del pubblico ministero, ha dato atto della nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ma ha sostenuto che correttamente di essa non si è tenuto conto in quanto indicava il numero di R.G.N.R. dell'originario procedimento e non già quello assegnato nel procedimento stralciato, riguardante anche l'imputato.

La nomina depositata, dunque, non sarebbe stata valida, in quanto il difensore, "con la dovuta diligenza", si sarebbe dovuto accertare del provvedimento di separazione dei procedimenti e avrebbe dovuto così indicare il corretto numero di registro generale delle notizie di reato.

L'argomentazione non è condivisibile, in quanto il riferimento al numero di R.G. dell'originario procedimento e la precisa indicazione dei dati anagrafici dell'imputato avrebbero ben consentito agli uffici del pubblico ministero di abbinare quella nomina, certamente non "invalida", al nuovo procedimento stralciato.

3. Si è in presenza, dunque, di una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa.

Ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in data 6 ottobre 2022 è maturata nel frattempo la prescrizione.

Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; da ultimo v.

Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep. 2023, Raciti, Rv. 284300), sempre che non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma, del codice di rito (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810).

Nel caso di specie non si è in presenza di alcuna delle due eccezioni, cosicché va rilevata la causa estintiva del reato, dovendosi conseguentemente annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 22 marzo 2022 la Corte di appello di Firenze confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni di reclusione e 516 euro di multa per il reato di ricettazione. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge processuale.C./ Il ricorrente ha reiterato l'eccezione di rito disattesa dalla Corte di appello, osservando che erroneamente: - l'avv. [OSCURATO:PERSONA], solo domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], era stato considerato anche suo difensore di fiducia e pertanto aveva ricevuto le notifiche degli atti e del decreto di citazione a giudizio; - dopo la rinuncia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non aveva alcun titolo per patrocinare l'imputato, era stato a questi nominato un difensore d'ufficio nel corso del dibattimento di primo grado; - era stata ignorata la nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 dicembre 2015, prima dell'inizio dello stesso dibattimento. Con riferimento a questo ultimo aspetto, il ricorrente ha censurato la motivazione della Corte territoriale là dove ha osservato che il nuovo difensore aveva indicato il vecchio numero di registro generale delle notizie di reato e non quello successivo, relativo alla posizione dell'imputato, stralciata dal processo originario. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene assorbente e dirimente l'ultima doglianza proposta nell'impugnazione. La Corte di appello, acquisito il fascicolo del pubblico ministero, ha dato atto della nomina a difensore di fiducia dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ma ha sostenuto che correttamente di essa non si è tenuto conto in quanto indicava il numero di R.G.N.R. dell'originario procedimento e non già quello assegnato nel procedimento stralciato, riguardante anche l'imputato. La nomina depositata, dunque, non sarebbe stata valida, in quanto il difensore, "con la dovuta diligenza", si sarebbe dovuto accertare del provvedimento di separazione dei procedimenti e avrebbe dovuto così indicare il corretto numero di registro generale delle notizie di reato. L'argomentazione non è condivisibile, in quanto il riferimento al numero di R.G. dell'originario procedimento e la precisa indicazione dei dati anagrafici dell'imputato avrebbero ben consentito agli uffici del pubblico ministero di abbinare quella nomina, certamente non "invalida", al nuovo procedimento stralciato. 3. Si è in presenza, dunque, di una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa. Ai sensi degli artt. 157, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., in data 6 ottobre 2022 è maturata nel frattempo la prescrizione. Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; da ultimo v. Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep. 2023, Raciti, Rv. 284300), sempre che non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma, del codice di rito (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). Nel caso di specie non si è in presenza di alcuna delle due eccezioni, cosicché va rilevata la causa estintiva del reato, dovendosi conseguentemente annullare senza rinvio la sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato