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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 16838/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 29/1/2021, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GIP del Tribunale Noia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 cod. pen. con le conseguenti condanne alle pene ritenute di giustizia.

Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: - vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con unico, generico motivo di ricorso, la violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti di cui agli adii:. 62 bis cod. pen. e 62 n. 4 cod. pen. ed alla misura della pena inflitta, definita sproporzionata alla gravità del fatto.

I ricorsi sono inammissibili.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati si fonda sui precedenti penali da cui sono gravati e dalla modesta rilevanza attribuita sotto il profilo della resipiscenza, in modo non illogico, alla confessione resa, solo in sede di giudizio abbreviato, giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Anche le contestazioni rivolte al diniego delle attenuanti comuni sono inammissibili in quanto attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, che ha evidenziato la mancata restituzione del furgone sottratto alla p.o., tale da non consentire di considerare il danno di minima entità né risarcito dalle poche centinaia di euro corrisposte dai ricorrenti.

La graduazione della pena, infine, in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre: è del tutto generico ed immotivato, peraltro, l'assunto del Mocerino secondo cui pena inflitta sarebbe sproporzionata alla gravità del fatto.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA].periali [OSCURATO:PERSONA] D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 29/1/2021, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GIP del Tribunale Noia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 629 cod. pen. con le conseguenti condanne alle pene ritenute di giustizia. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: - vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con unico, generico motivo di ricorso, la violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti di cui agli adii:. 62 bis cod. pen. e 62 n. 4 cod. pen. ed alla misura della pena inflitta, definita sproporzionata alla gravità del fatto. I ricorsi sono inammissibili. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati si fonda sui precedenti penali da cui sono gravati e dalla modesta rilevanza attribuita sotto il profilo della resipiscenza, in modo non illogico, alla confessione resa, solo in sede di giudizio abbreviato, giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Anche le contestazioni rivolte al diniego delle attenuanti comuni sono inammissibili in quanto attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata, che ha evidenziato la mancata restituzione del furgone sottratto alla p.o., tale da non consentire di considerare il danno di minima entità né risarcito dalle poche centinaia di euro corrisposte dai ricorrenti. La graduazione della pena, infine, in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre: è del tutto generico ed immotivato, peraltro, l'assunto del Mocerino secondo cui pena inflitta sarebbe sproporzionata alla gravità del fatto. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA].periali [OSCURATO:PERSONA] D
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