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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 19961/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27494/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eANGELO QUARTO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1801/2018,pubblicata i n data 11/03/2019, R.G.N. 355/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Milano, condannava [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 37.259 a titolo di risarcimento del danno biologico (complessivo, per postumi permanenti e per invalidità temporanea) come conseguenza del demansionamento subito dal lavoratore da gennaio 2013; confermava nel resto la sentenza impugnata, che aveva accertato dequalificazione professionale e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore in mansioni equivalenti a quelle svolte fino al 2012 e al pagamento della somma di € 13.255,50 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, parametrato a quota di retribuzione, e respinto la domanda di superiore inquadramento (da impiegato liv.

A del CCNL applicato al rapporto a quadro); 2.avverso la sentenza d’appello ricorre la società con 3 motivi di ricorso, illustrati da memoria; resiste il lavoratore con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in riferimento agli artt. 2103 c.c. e 19 CCNL per il personale dipendente da Società e [OSCURATO:PERSONA] di Autostrade e Trafori e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; assume l’erroneità e inadeguatezza della motivazione con riferimento all’equivalenza delle mansioni svolte dal lavoratore e rientranti nella declaratoria contrattuale collettiva di inquadramento, e dunque per aver ritenuto sussistente il demansionamento sulla base di una erronea e illogica interpretazione del quadro probatorio, non accogliendo l’appello incidentale della società sul punto; 2.con il secondo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione agli artt. 1226 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; sostiene errato riconoscimento e conseguente errata quantificazione del danno da perdita di chances e al criterio adottato per la quantificazione, non avendo il lavoratore provato il pregiudizio cagionatogli dal comportamento del datore di lavoro; 3.con il terzo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) l’omesso esame delle specifiche osservazioni da essa svolte con l’ausilio del proprio consulente tecnico di parte, fondando, invece, la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, facendole proprie acriticamente; 4.il primo motivo è inammissibile; 5.nella formulazione del medesimo si rileva, infatti, la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; viene, cioè, prospettata di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 26874/2018, n. 36881/2021);

6. specificamente, quanto alla censura sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., si rileva che la Corte d'Appello di Milano ha confermato le statuizioni di primo grado in ordine all’accertamento del demansionamento, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi degli artt. 348-ter e 360 c.p.c.; il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf.

Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018);

7. neppure è ravvisabile la dedotta violazion e delle regole in materia di demansionamento, atteso che i giudici di merito, ricostruite le mansioni concretamente svolte dal lavoratore nel lor o aspetto sincronico e soprattutto nel loro sviluppo diacronico, hanno concluso, con una valutazione insindacabile in sede di legittimità data la logica ed adeguata motivazione, per la sussistenza del demansionamento (cfr. Cass. n. 33427/2022, n. 7123/2014), in relazione ad accertata, nel merito, consistente compressione dell’autonomia decisionale e gestionale dell’ufficio “Assicurazioni e recupero danni” diretto dal lavoratore originario ricorrente in seguito alla sottoposizione dell’ufficio medesimo al servizio “Risk management”; 8.il secondo motivo è parimenti non ammissibile; 9.la sentenza impugnata è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass.

S.U. n. 6572/2006 e successive conformi (ad es.

Cass. n. 29047/2017, n. 25743/2018, n. 21/2019, n. 24585/2019, n. 33427/2022), dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui, i n tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni; dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) è possibile. attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove; e appunto in termini di perdita di chances lavorative e di lesione dell’immagine la Corte ha ritenuto integrato il danno alla professionalità allegato, sulla base del materiale probatorio raccolto e valutato, confermando e richiamando la conforme decisione in proposito del Tribunale, adottando un criterio di quantificazione congruo, e che sfugge alle generiche critiche svolte sul punto; 10.ilterzo motivo non è ammissibile; 11.esso esprime un mero dissenso diagnostico, discusso in sede di operazioni peritali, e non sindacabile, quale questione prettamente di merito, in questa sede; infatti, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022, n. 1815/2015); 12.il ricorso deve pertanto, stante l’inammissibilità dei motivi dedotti, essere respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza; 13.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27494/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eANGELO QUARTO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1801/2018,pubblicata i n data 11/03/2019, R.G.N. 355/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Milano, per quanto in questa sede rileva, in parziale riforma di sentenza del Tribunale di Milano, condannava [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 37.259 a titolo di risarcimento del danno biologico (complessivo, per postumi permanenti e per invalidità temporanea) come conseguenza del demansionamento subito dal lavoratore da gennaio 2013; confermava nel resto la sentenza impugnata, che aveva accertato dequalificazione professionale e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore in mansioni equivalenti a quelle svolte fino al 2012 e al pagamento della somma di € 13.255,50 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, parametrato a quota di retribuzione, e respinto la domanda di superiore inquadramento (da impiegato liv. A del CCNL applicato al rapporto a quadro); 2.avverso la sentenza d’appello ricorre la società con 3 motivi di ricorso, illustrati da memoria; resiste il lavoratore con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in riferimento agli artt. 2103 c.c. e 19 CCNL per il personale dipendente da Società e [OSCURATO:PERSONA] di Autostrade e Trafori e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; assume l’erroneità e inadeguatezza della motivazione con riferimento all’equivalenza delle mansioni svolte dal lavoratore e rientranti nella declaratoria contrattuale collettiva di inquadramento, e dunque per aver ritenuto sussistente il demansionamento sulla base di una erronea e illogica interpretazione del quadro probatorio, non accogliendo l’appello incidentale della società sul punto; 2.con il secondo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione agli artt. 1226 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; sostiene errato riconoscimento e conseguente errata quantificazione del danno da perdita di chances e al criterio adottato per la quantificazione, non avendo il lavoratore provato il pregiudizio cagionatogli dal comportamento del datore di lavoro; 3.con il terzo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.) l’omesso esame delle specifiche osservazioni da essa svolte con l’ausilio del proprio consulente tecnico di parte, fondando, invece, la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, facendole proprie acriticamente; 4.il primo motivo è inammissibile; 5.nella formulazione del medesimo si rileva, infatti, la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.; viene, cioè, prospettata di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 26874/2018, n. 36881/2021); 6. specificamente, quanto alla censura sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., si rileva che la Corte d'Appello di Milano ha confermato le statuizioni di primo grado in ordine all’accertamento del demansionamento, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi degli artt. 348-ter e 360 c.p.c.; il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2021), tenendo conto che ricorre l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilitàdella censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. n. 7724/2022, n. 29715/2018); 7. neppure è ravvisabile la dedotta violazion e delle regole in materia di demansionamento, atteso che i giudici di merito, ricostruite le mansioni concretamente svolte dal lavoratore nel lor o aspetto sincronico e soprattutto nel loro sviluppo diacronico, hanno concluso, con una valutazione insindacabile in sede di legittimità data la logica ed adeguata motivazione, per la sussistenza del demansionamento (cfr. Cass. n. 33427/2022, n. 7123/2014), in relazione ad accertata, nel merito, consistente compressione dell’autonomia decisionale e gestionale dell’ufficio “Assicurazioni e recupero danni” diretto dal lavoratore originario ricorrente in seguito alla sottoposizione dell’ufficio medesimo al servizio “Risk management”; 8.il secondo motivo è parimenti non ammissibile; 9.la sentenza impugnata è conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. S.U. n. 6572/2006 e successive conformi (ad es. Cass. n. 29047/2017, n. 25743/2018, n. 21/2019, n. 24585/2019, n. 33427/2022), dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui, i n tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni; dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) è possibile. attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove; e appunto in termini di perdita di chances lavorative e di lesione dell’immagine la Corte ha ritenuto integrato il danno alla professionalità allegato, sulla base del materiale probatorio raccolto e valutato, confermando e richiamando la conforme decisione in proposito del Tribunale, adottando un criterio di quantificazione congruo, e che sfugge alle generiche critiche svolte sul punto; 10.ilterzo motivo non è ammissibile; 11.esso esprime un mero dissenso diagnostico, discusso in sede di operazioni peritali, e non sindacabile, quale questione prettamente di merito, in questa sede; infatti, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022, n. 1815/2015); 12.il ricorso deve pertanto, stante l’inammissibilità dei motivi dedotti, essere respinto, con regolazione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza; 13.al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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