CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 49199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato condannato per il reato di bancarotta semplice documentale; - che i due motivi, con i quali il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità e all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono meramente reiterativi di quelli proposti in sede di appello, adeguatamente valutati e disattesì dalla Corte territoriale; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente