CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02191/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Cu77;) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 (capo a), 494 (capo b), 648, comma 2 (capo c), cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta l'erronea applicazione dell'art.49, comma 2 cod. pen., essendo l'utilizzo di un documento riportante la fotografia di un terzo inidoneo a configurare l'evento dannoso previsto ai sensi dell'art. 494 cod. pen. (poiché l'impiegato dell'hotel presso cui l'imputato si è registrato - utilizzando il documento - avrebbe dovuto verificare che la fotografia era riferibile a persona diversa) - è manifestamente infondato perché secondo la giurisprudenza di legittimità l'inidoneità dell'azione, rilevante ai sensi dell'art. 49, comma 2 cod. pen., deve ricorrere un'efficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo potenziale, l'evento consumativo, da valutarsi ex ante e in concreto in rapporto alla condotta originaria dell'agente, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ivi comprese le eventuali cautele poste in essere dalla persona offesa, e dai risultati ottenuti e in generale da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr. Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, Mazzarella, Rv. 278085 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso