CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 24602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata in data 11/04/2022, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 17 giugno 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di lesioni aggravate e minacce contestate al capo a), in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Riformava invece la sentenza dichiarando l'estinzione per prescrizione del delitto di percosse attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché assolvendo i predetti quanto al delitto di minacce perché il fatto non sussiste, condotte contestate al capo c); dichiarava, inoltre, l'estinzione per prescrizione del reato di lesioni personali contestati al capo d) a [OSCURATO:PERSONA]. Condannava quest'ultimo al rimborso delle spese processuali sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. Condannava infine [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo nei limiti di un sesto, al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate in euro 900,00 oltre accessori di legge. Va altresì da subito evidenziato come in data 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Ancona con ordinanza abbia disposto la correzione dell'errore materiale dell'omissione del riferimento al [OSCURATO:PERSONA], inserendo in dispositivo anche "[OSCURATO:PERSONA]" in relazione ai capi per i quali era stato prosciolto, nel merito e per estinzione del reato per prescrizione. 2. Per migliore comprensione dei ricorsi, va premesso che le contestazioni al [OSCURATO:PERSONA] della minaccia grave e delle lesioni aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo a), avvennero nel medesimo contesto spazio temporale di quelle imputate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare [OSCURATO:PERSONA], a bordo dell'auto con la compagna Biagini, in via Napoli di [OSCURATO:PERSONA], con elevata velocità incrociava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, a piedi, stavano attraversando la sede stradale sulle strisce pedonali. Ricevute minacce dai predetti, [OSCURATO:PERSONA] invertiva la marcia repentinamente per portarsi presso i tre e quel punto si verificavano le condotte di percosse (capo c) e di lesioni aggravate dall'uso di un mazzo di chiavi inserite fra le dita di una mano da parte del [OSCURATO:PERSONA] (capo a). Ulteriore episodio quello di lesioni aggravate contestate a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo d), che però avvenne successivamente ed in altro luogo, allorchè [OSCURATO:PERSONA] fu raggiunto nel centro di Ascoli dai predetti e ivi fu violentemente percosso. 2. Sono stati proposti, con atti separati, il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA]. I relativi motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. I separati ricorsi, proposti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], recano un unico motivo coincidente per i due ricorrenti e, pertanto, possono essere illustrati congiuntamente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], il primo nella misura di un sesto del totale liquidato di euro 900,00, mentre per il secondo per l'intero importo. Il ricorso lamenta violazione di legge penale e processuale penale, in ordine agli artt. 541, 598 e 605 cod. proc. pen., nonché per omessa motivazione in relazione all'art. 9, comma 1, d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, e agli artt. 1,12,12 e 14 del d.m. 20 luglio 2012 n. 140. In particolare i ricorsi lamentano che la condanna non sia adeguatamente motivata, in quanto la Corte di merito non ha valutato le singole voci dell'attività svolta dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] tenuto in conto che, pur non esistendo un limite minimo e massimo tariffario, comunque il giudice deve motivare e correlare le somme liquidate al numero e all'importanza delle questioni trattate, nonché all'impegno profuso dal difensore. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha come unico motivo quello afferente il contrasto fra la motivazione della sentenza impugnata e il dispositivo, che non recava l'indicazione del [OSCURATO:PERSONA] fra i destinatari del proscioglimento. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il 21 aprile 2022 faceva pervenire rinuncia alla impugnazione, corredata di procura speciale conferita dall'assistito, nonché dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Ancona per la correzione dell'errore materiale del dispositivo quanto al [OSCURATO:PERSONA], del quale si è dato atto al punto 1 che precede. 5. Il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di sei motivi. 5.1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata per manifesta omissione dell'esame di un elemento di prova essenziale e per mancanza di motivazione, con riferimento alle dichiarazioni del teste Biagini, ritenuta attendibile per la seconda fase dell'episodio, contestata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e descritta al capo c) dell'imputazione, e non anche per la fase contestata al capo a) al [OSCURATO:PERSONA] in danno dei predetti. 5.2. Il secondo motivo lamenta manifesta illogicità della motivazione in quanto in relazione al capo c), contestato a [OSCURATO:PERSONA], si valuta attendibile [OSCURATO:PERSONA] allorché riferisce che la Biagini fu avvicinata dai tre che le tirarono i capelli, cercando di estrarla dall'auto attraverso il finestrino, tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] fu costretto a scendere e fu a quel punto aggredito, mentre in ordine al capo a), attribuito al [OSCURATO:PERSONA] in sentenza, si omette ogni riferimento all'aggressione subita dalla Biagini, riferendo solo che [OSCURATO:PERSONA] aggredì i tre coimputati.5.3. Il terzo motivo deduce mancanza e illogicità della motivazione, insistendo sulla contraddizione già denunciata, in quanto la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento a «distinti momenti» e alla circostanza che non si trattava del «medesimo fatto storico», ritenendo erroneamente la censura riferita agli episodi verificatisi a distanza di un'ora circa e contestati ai capi a) e d) e non, invece, come nelle intenzioni dell'attuale ricorrente, ai capi a) e c), verificatisi tutti in via Napoli di [OSCURATO:PERSONA]. 5.4. Il quarto motivo rileva mancanza di motivazione in relazione alle lesioni patite da [OSCURATO:PERSONA], refertate come «trauma contusivo dx con piccola ferita da punta superficiale sotto mammaria dx, contusione cranica», rispetto alle dichiarazioni del teste Bencivenga, che riferiva di non aver visto [OSCURATO:PERSONA] sanguinante, dovendo trarsi la conseguenza della inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.5. Il quinto motivo deduce manifesta mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale l'attuale ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse ritenuto attendibile il riferimento di [OSCURATO:PERSONA] al colpo ricevuto con un calcio alla propria auto, nonostante le fotografie allegate, quale causale della inversione con l'autovettura verso i tre coimputati. 5.6. Il sesto motivo anche lamenta manifesta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa. 6. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte in data 11 aprile 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. Quello del [OSCURATO:PERSONA], in quanto le censure sono tese a una rivalutazione in fatto, non vedendosi in tema di motivazione mancante, bensì di motivazione ritenuta erronea, in quanto fondata su una asserita inesatta interpretazione delle dichiarazioni dei testimoni e dei referti medici, proponendosi una lettura alternativa degli elementi di prova. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto non sono state prospettate le ragioni di illegittimità della liquidazione. Infine, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], perché la difformità fra dispositivo e motivazione può essere sanata, se del caso, con il procedimento di correzione dell'errore materiale. 7. Con memoria depositata il 20 aprile 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduceva ulteriormente l'omessa valorizzazione delle dichiarazioni della teste Biagini in ordine alla causale dell'inversione di marcia operata da [OSCURATO:PERSONA], vale a dire all'asserito calcio all'autovettura, nonché in ordine alla natura difensiva della azione del [OSCURATO:PERSONA], che non aveva altra possibilità di fuga. Reiterava il difensore in memoria gli elementi già espressi nei motivi di ricorso.8. Il 22 aprile 2022 il difensore di [OSCURATO:PERSONA], quale parte civile, depositava memoria e richiesta di conferma della sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna al pagamento delle spese processuali come da allegata nota spese. Altrettanto chiedeva il difensore di [OSCURATO:PERSONA], quale parte civile costituita, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con nota depositata il 24 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come anticipato al punto 4, è intervenuta rinuncia all'impugnazione a seguito dell'emissione della ordinanza di correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata. Pertanto il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Sono inammissibili anche i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A ben vedere la censura alla sentenza, sul punto della liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile Cappello, è assolutamente generica, non rappresenta se non una astratta difformità rispetto ai parametri normativi di riferimento. La Corte di cassazione ha affermato che il giudice, nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile, non è tenuto ad adottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l'art. 12 del medesimo decreto prevede espressamente di tener conto dei valori medi (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019, Rizzelli, Rv. 277894). Ne consegue che non è ricorribile per cassazione, sotto il profilo del vizio di motivazione, il capo della sentenza di condanna relativo alla rifusione delle spese in favore della parte civile, se non vengono indicate, anche in modo sommario, le ragioni di illegittimità della liquidazione e la violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive (Sez. 6, Sentenza n. 42543 del 15/09/2016, C., Rv. 268443, che, in motivazione ha precisato che, qualora la liquidazione operata dal giudice copra le voci di spesa sostenute dalla parte civile e sia contenuta nei valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, la mancanza della motivazione non determina quel pregiudizio che costituisce la ragione della ricorribilità in Cassazione). Nei ricorsi in esame nessuna specifica censura si coglie rispetto al criterio di liquidazione in concreto seguito e alla difformità rispetto ai valori medi, per altro dovendo rilevarsi che la Corte di appello rinvia ai parametri adottati dal Tribunale, aggiungendo che gli stessi non sono stati contestati dai motivi d'appello. Pertanto, i ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità.3. Anche il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 4. I primi tre motivi censurano la motivazione quanto alla circostanza che la Corte di merito non avrebbe valutato, a mezzo dei motivi di appello, la testimonianza della Biagini quanto alla prima parte dell'episodio dei capi a) e c), ritenendo l'inattendibilità della stessa in ordine alla sua narrazione per la prima fase (colpo all'autovettura con un calcio, quale ragione della inversione di marcia operata da [OSCURATO:PERSONA], nonché insulti e percosse alla Biagini che avrebbero determinato il [OSCURATO:PERSONA] a intervenire in difesa della donna). 4.1. Sul punto rileva il Collegio che la Corte di merito, a proposito dell'appello del [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo c), ritenendo provate le percosse e non le minacce, afferma che alcun testimone ulteriore rispetto ai contendenti «ha potuto riferire in merito alla prima parte della scena (quella riferita dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua compagna) nei cui confronti, tuttavia, non sono emersi elementi di contraddittorietà. [OSCURATO:PERSONA], anzi, non ha mai riferito di minacce in tale frangente talché il reato de quo non appare provato» (pag. 10 della sentenza impugnata). Aggiungeva, in merito alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il capo d), la Corte di appello: «certamente alla prima parte della scena non assistette nessun testimone ad eccezione della Biagini, compagna del [OSCURATO:PERSONA]; le lesioni sono tuttavia attestate dai referti medici. Correttamente il Giudice ha ritenuto provati i fatti sulla base quantomeno di tali riscontri, così come ha ritenuto provati i fatti immediatamente successivi avvenuti sotto gli occhi dei testi Volponi e Benvenga». La Corte territoriale confermava quindi la decisione del Tribunale in merito alla responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] «in relazione alla prima parte dell'episodio e gli altri imputati in relazione alla seconda parte, perché si è trattato di distinti momenti e non del medesimo fatto storico. Inoltre, la ferita sanguinante riportata da [OSCURATO:PERSONA] e riferita da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] ha trovato riscontro anche nel referto medico del Pronto soccorso» (pag. 13). 4.2. Risulta evidente che i primi tre motivi siano rivolti a chiedere alla Corte di legittimità una rivalutazione in fatto, prospettando un travisamento della prova e sollecitando una diversa interpretazione del materiale probatorio, a partire dalla testimonianza della Biagini, compagna di [OSCURATO:PERSONA]. E però i ricorsi difettano di autosufficienza, in quanto non vi è stata l'allegazione o almeno l'indicazione della testimonianza della Biagini, né tanto meno se ne è rappresentata la rilevanza determinante rispetto al complessivo risultato probatorio fatto proprio dai giudici di merito.4.3. Pacifico è l'orientamento che rileva come in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trovi applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 27643201, che riteneva inammissibile il ricorso, contenente un limitato stralcio di una testimonianza ritenuta decisiva, con il quale si era dedotto il travisamento della prova dichiarativa; Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016 - dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801, rilevava come il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione). In sostanza, il ricorrente invoca l'omessa valutazione delle dichiarazioni della Biagini quanto alla condotta imputata a [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe determinato una carente e contraddittoria motivazione, senza allegare però il relativo verbale, il che rende inammissibili i motivi di ricorso, non consentendo a questo Collegio di verificare l'intervenuto travisamento delle dichiarazioni della testimone, che per altro la sentenza impugnata valuta per le condotte a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero la carenza di motivazione. 4.4. Né il ricorrente descrive la rilevanza decisiva della testimonianza della Biagini, rispetto al risultato probatorio fatto proprio dai Giudici di merito, a fronte delle testimonianze di testi estranei, che intervengono nella seconda fase del primo episodio, nonché del referto medico relativo al [OSCURATO:PERSONA], oltre che per la logicità della ricostruzione dell'episodio nel suo complesso. A ben vedere il Tribunale in sentenza — fol. 6 — non solo evidenzia l'inattendibilità della Biagini in parte qua e delle fotografie allegate dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto prive di data, che avrebbero dovuto comprovare il calcio asseritamente sferrato contro l'auto del [OSCURATO:PERSONA], ma ne afferma la sostanziale ininfluenza per la rilevanza del fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. E la Corte di merito riferisce che unico testimone — oltre alle persone offese — della condotta imputata a [OSCURATO:PERSONA] fu la Biagini, compagna del [OSCURATO:PERSONA], e però «le lesioni sono tuttavia attestate dai referti medici», che costituiscono riscontro alla narrazione delle persone offese (fol. 12). Anche in tal senso i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (se non nei limiti del sindacato della motivazione posta a sostegno della stessa) (Sez. 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758). E però tale profilo di decisività rispetto al complessivo ragionamento probatorio non è stato sviluppato nel ricorso, dal che l'inammissibilità. 4.5. Infine va anche evidenziato che in sé la sentenza impugnata non è in alcun modo viziata da contraddittorietà e omessa motivazione, in quanto la Corte territoriale, a differenza di quanto ritenuto nel ricorso, distingue fra le due fasi sempre nell'ambito della prima vicenda contestata, quella svoltasi in via Napoli di Ascoli, costituita dalla aggressione di [OSCURATO:PERSONA], tanto che lo stesso opera l'inversione con l'auto per raggiungere i suoi tre interlocutori e aggredirli, e quella di questi ultimi al [OSCURATO:PERSONA]. Ne rende conto la motivazione della sentenza impugnata in maniera congrua, ritenendo che gli elementi a riscontro delle dichiarazione delle persone offese costituitesi parte civile, consistenti nella narrazione dei testi estranei agli episodi, sopraggiunti nella seconda fase della vicenda, di fatto comprovino logicamente anche l'antefatto contestato a [OSCURATO:PERSONA], e per altro ulteriore riscontro è costituito dalla ferita patita dal [OSCURATO:PERSONA], della quale non può essere discussa l'esistenza in quanto oggetto di referto del Pronto soccorso, a riprova della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] effettivamente impugnò un mazzo di chiavi inserito fra le dita della mano per colpire e riuscì ad attingere il [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza della Corte territoriale si riprende poi anche il riferimento a ulteriori referti relativi alle lesioni patite dagli altri aggrediti da [OSCURATO:PERSONA], come già ritenute esistenti nella sentenza emessa dal Tribunale al fol. 6. D'altro canto, orientamento consolidato della Corte di cassazione è quello che prevede che in tema di testimonianza le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Il che accade proprio nel caso in esame, dove il riscontro interviene nella ricostruzione della fase successiva con la narrazione degli altri testimoni, estranei alla dinamica e sopravvenuti rispetto alla prima fase, e però costituisce antecedente logico e cronologico comprovato dalle dichiarazioni delle parti civili e dai riscontri ora indicati. Dato atto della logicità e congruità della motivazione, ogni ulteriore ricostruzione o lettura alternativa dei fatti è inibita in sede di giudizio di legittimità. I primi tre motivi di ricorso sono pertanto inammissibili. 5. Quanto al quarto motivo, lo stesso è manifestamente infondato, per quanto anticipato ai punti che precedono. Ogni censura difensiva, relativamente alla circostanza che il teste Bencivenga non vide [OSCURATO:PERSONA] sanguinante, risulta superata dal referto del pronto soccorso richiamato congruamente in sentenza. In tal senso il motivo suggerisce nei fatti l'ipotesi alternativa della inesistenza della ferita, in questa sede non valutabile, a fronte del dato oggettivo del referto e della narrazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elementi richiamati nella sentenza impugnata. Né può desumersi l'inattendibilità del referto medico dalla inattendibilità che il ricorso — e non la sentenza impugnata — assegna alla narrazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto nessun elemento fattuale legittima la falsificazione del referto medico. Ne consegue l'inammissibilità del motivo. 6. Anche i motivi quinto e sesto, logicamente connessi, sono inammissibili. A ben vedere con gli stessi il ricorrente lamenta una omessa motivazione in ordine alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] effettuò l'inversione con l'auto raggiungendo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto uno di costoro sferrò un calcio all'autovettura, che sarebbe attestato dalle fotografie allegate in primo grado. Lamenta altresì il sesto motivo l'omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della legittima difesa. E bene, la sentenza impugnata al fol. 13 motiva esplicitamente in ordine all'esclusione della causa di giustificazione invocata, affermando che fu «[OSCURATO:PERSONA] a cercare lo scontro con i tre giovani che stavano attraversando la strada, addirittura facendo inversione per raggiungerli». Quanto alla omessa valutazione del motivo di appello in ordine al danneggiamento dell'autovettura, la Corte territoriale per un verso ha ritenuto accertata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] grazie alla narrazione delle parti civili ed al riscontro dei referti medici, per altro verso rinviando alla sentenza del Tribunale, e condividendone la delibazione (fol. 12-13), fa propria la valutazione di inattendibilità della documentazione fotografica e la narrazione correlata, ma soprattutto ne afferma l'ininfluenza ai fini della decisione, con giudizio congruo e logico, pertanto non sindacabile in sede di legittimità. Infatti il riconoscimento o l'esclusione della legittima difesa, reale o putativa, e dell'eccesso colposo nella stessa costituiscono un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità quando gli elementi di prova siano stati puntualmente accertati e logicamente valutati dal giudice di merito (Sez. 1, n. 3148 del 19/02/2013, [OSCURATO:PERSONA], dep. 2014, Rv. 258408; Sez. F, n. 39049 del 26/08/2008, Greco, Rv. 241553). Ne consegue l'inammissibilità complessiva del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Quanto alle spese processuali, all'inammissibilità sopravvenuta del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], non consegue il relativo addebito né la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria. Infatti, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 - 01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 20816601; Sez. U, n. 10 del 24 marzo 1995, Meli, Rv. 200819). 7. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende invece la condanna dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da allegato decreto della Corte di appello di Ancona, nella misura che sarà liquidata da quest'ultima Corte, con decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Infatti, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760). [OSCURATO:PERSONA] va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che il Collegio ritiene congruo determinare in complessivi euro 1.800,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Ancona, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inol