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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09905/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3824-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1277/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D'Appello di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perché accidentalmente aveva causato la morte ch un uomo nel corso di un litigio con lo stesso.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo il vizio di violazione di legge (art. 14 d.lgs.n.251/2007), per non avere la Corte di merito valutato che il ricorrente corre il rischio di essere arrestato e sottoposto a pena di morte o a un trattamento detentivo degradante in caso di rimpatrio e per non avere la Corte d'appello esercitato i poteri istruttori ufficiosi in ordine al tale rischio; con il secondo motivo il Ric. 2021 n. 03824 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -2- vizio di violazione di legge (art.5, comma 6, d.lgs.n.268/1998) in considerazione del grado di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente, che nelle more del procedimento d'appello si era trasferito nella provincia di Cuneo, era diventato padre e si era sposato, come da documenti che allega al ricorso per cassazione, ma tali fatti, a causa della lontananza, non erano stati comunicati con la dovuta accuratezza al difensore, che non aveva potuto esplicarli nel processo.

Con il terzo motivo il ricorrente chiede applicarsi al caso di specie la normativa di cui al d.l. 130/2020.

4. I primi due motivi sono inammissibili.

4.1. Il ricorrente, con il primo motivo, censura del tutto genericamente il giudizio di non credibilità della vicenda personale espresso, motivatamente, dalla Corte d'appello, da cui consegue l'insussistenza del paventato rischio di arresto o di pena di morte, sicché la doglianza non ha specifica attinenza al decisum sul punto.

Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile, nella specie neppure efficacemente censurato, e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non solo non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, ma neppure, di conseguenza, devono attivarsi i poteri istruttori ufficiosi in relazione a quelle forme di protezione (cfr. Cass.n. 10286/2020).

4.2. I fattori di integrazione, di eventuale rilevanza ai fini della protezione umanitaria, che il ricorrente indica (secondo motivo) non sono stati allegati in appello, come si afferma testualmente in ricorso, sicché è inammissibile la relativa deduzione, effettuata solo nel presente giudizio, ed è altresì inammissibile la produzione, in allegato al Ric. 2021 n. 03824 sez.

M1 - ud. 14-12-2021 -3- ricorso per cassazione, dei certificati di nascita e matrimonio, ai sensi dell' art.372 c.p.c. ( Cass. Sez.

U. n.28505/2005 e successive conformi).

5. Inammissibile è anche la deduzione, svolta con il terzo motivo, relativa all'applicabilità al caso di specie delle norme del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla

1. n. 173 del 2020, che sono entrate in vigore successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n.24413/2021, hanno chiarito che "In tema di protezione umanitaria, le norme del d.l. n. 130 del 2020, conv-., con modif., dalla

1. n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente — ex art. 15 dello stesso d.l. — ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione"( cfr. anche Cass. n.13248/2021).

6. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ric. 2021 n. 03824 sez.

MI - ud. 14-12-2021 -4- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3824-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 1277/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte D'Appello di Catania ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto riguardo alla situazione generale della Nigeria, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese perché accidentalmente aveva causato la morte ch un uomo nel corso di un litigio con lo stesso. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione orale. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 3. Il ricorrente denuncia: i) con il primo motivo il vizio di violazione di legge (art. 14 d.lgs.n.251/2007), per non avere la Corte di merito valutato che il ricorrente corre il rischio di essere arrestato e sottoposto a pena di morte o a un trattamento detentivo degradante in caso di rimpatrio e per non avere la Corte d'appello esercitato i poteri istruttori ufficiosi in ordine al tale rischio; con il secondo motivo il Ric. 2021 n. 03824 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -2- vizio di violazione di legge (art.5, comma 6, d.lgs.n.268/1998) in considerazione del grado di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente, che nelle more del procedimento d'appello si era trasferito nella provincia di Cuneo, era diventato padre e si era sposato, come da documenti che allega al ricorso per cassazione, ma tali fatti, a causa della lontananza, non erano stati comunicati con la dovuta accuratezza al difensore, che non aveva potuto esplicarli nel processo. Con il terzo motivo il ricorrente chiede applicarsi al caso di specie la normativa di cui al d.l. 130/2020. 4. I primi due motivi sono inammissibili. 4.1. Il ricorrente, con il primo motivo, censura del tutto genericamente il giudizio di non credibilità della vicenda personale espresso, motivatamente, dalla Corte d'appello, da cui consegue l'insussistenza del paventato rischio di arresto o di pena di morte, sicché la doglianza non ha specifica attinenza al decisum sul punto. Una volta esclusa dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile, nella specie neppure efficacemente censurato, e con motivazione idonea, la credibilità delle vicende personali narrate, non solo non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all'art. 14, lett. a) e lett. b), d.lgs. cit., in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, ma neppure, di conseguenza, devono attivarsi i poteri istruttori ufficiosi in relazione a quelle forme di protezione (cfr. Cass.n. 10286/2020). 4.2. I fattori di integrazione, di eventuale rilevanza ai fini della protezione umanitaria, che il ricorrente indica (secondo motivo) non sono stati allegati in appello, come si afferma testualmente in ricorso, sicché è inammissibile la relativa deduzione, effettuata solo nel presente giudizio, ed è altresì inammissibile la produzione, in allegato al Ric. 2021 n. 03824 sez. M1 - ud. 14-12-2021 -3- ricorso per cassazione, dei certificati di nascita e matrimonio, ai sensi dell' art.372 c.p.c. ( Cass. Sez. U. n.28505/2005 e successive conformi). 5. Inammissibile è anche la deduzione, svolta con il terzo motivo, relativa all'applicabilità al caso di specie delle norme del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., dalla 1. n. 173 del 2020, che sono entrate in vigore successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n.24413/2021, hanno chiarito che "In tema di protezione umanitaria, le norme del d.l. n. 130 del 2020, conv-., con modif., dalla 1. n. 173 del 2020, relative al divieto di respingimento del richiedente asilo quando esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, si applicano retroattivamente — ex art. 15 dello stesso d.l. — ai procedimenti che, alla data di sua entrata in vigore, fossero pendenti davanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, ma non a quelli pendenti, alla stessa data, davanti al giudice di rinvio o alla Corte di cassazione"( cfr. anche Cass. n.13248/2021). 6. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021 n. 03824 sez. MI - ud. 14-12-2021 -4- Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima, del