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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08282/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che con sentenza del 7/6/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 4mila euro id multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 spesa.

2. Considerato che l'imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente posto a carico anche le spese di custodia cautelare in carcere, ed avrebbe redatto una sentenza priva dei termini dell'accordo negoziale, da ciò derivandone un vizio radicale.

3. Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato.

4. Rilevato, quanto alla prima censura, che la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che, in tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (per tutte, Sez. 4, n. 24390 del 12/5/2022, Silletti, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Qata, Rv. 277409); principio da ribadire con ancor più fondamento nel caso in esame, nel quale la pena applicata è superiore a due anni di reclusione.

5. Rilevato, quanto alla seconda censura, che la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e che, in ogni caso, i termini dell'accordo sanzionatorio - poi tradotti nel dispositivo - sono riportati tra le pagine uno e due della sentenza.

6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 27 gennaio 2023 iere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che con sentenza del 7/6/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 4mila euro id multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 spesa. 2. Considerato che l'imputato propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente posto a carico anche le spese di custodia cautelare in carcere, ed avrebbe redatto una sentenza priva dei termini dell'accordo negoziale, da ciò derivandone un vizio radicale. 3. Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato. 4. Rilevato, quanto alla prima censura, che la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che, in tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere vanno addebitate all'imputato anche se la pena applicata non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti a pena detentiva, trattandosi di spese non rientranti nella categoria delle spese del procedimento in senso stretto ex art. 445 cod. proc. pen. ed essendo soggette a ripetizione, ai sensi dell'art. 204 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (per tutte, Sez. 4, n. 24390 del 12/5/2022, Silletti, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Qata, Rv. 277409); principio da ribadire con ancor più fondamento nel caso in esame, nel quale la pena applicata è superiore a due anni di reclusione. 5. Rilevato, quanto alla seconda censura, che la stessa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e che, in ogni caso, i termini dell'accordo sanzionatorio - poi tradotti nel dispositivo - sono riportati tra le pagine uno e due della sentenza. 6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 27 gennaio 2023 iere estensore [OSCURATO:PERSONA] D E
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