CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08029/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsui ricorsi iscritti ai nn. 13914/2024, 13934/2024 e 13962/2024 R.G.proposti rispettivamenteIl ricorso iscritto al n. 13914/2024 R.G. da:Citycar di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Chiarantano unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCalabria n. 3201/2023 depositata il 11/12/2023.Numero registro generale 13914/2024Numero sezionale 8688/2025Numero di raccolta generale 8029/2026Data pubblicazione 01/04/2026il ricorso iscritto al n. 13934/2024 R.G. da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Chiarantano unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCalabria n. 3202/2023 depositata il 11/12/2023.il ricorso iscritto al n. 13962/2024 R.G. da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCalabria n. 3203/2023 depositata il 11/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 sui trericorsi nn. 13914/2024, 13934/2024 e 13962/2024 R.G. dal ConsigliereSalvatore Leuzzi.Con riferimento al procedimento n. 13914/2024 R.G., emerge che lasocietà Citycar di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnatoNumero registro generale 13914/2024Numero sezionale 8688/2025Numero di raccolta generale 8029/2026Data pubblicazione 01/04/2026l’avviso di accertamento n. TD7020100307/2016, relativo al periodod’imposta 2011. Tale avviso è stato emesso dall’Agenzia delle Entrate aseguito dell’omessa risposta all’invito formulato ai sensi degli artt. 32d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, e ha condotto allarideterminazione induttiva del reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39,comma 2, lett. d-bis), d.P.R. n. 600/1973.L’Ufficio ha ricostruito maggiori ricavi pari a € 80.998,81, riconoscendocosti per € 64.232,06, con conseguente determinazione di un redditoimponibile di € 16.766,75, imputato pro quota ai soci, e recupero atassazione complessivo di € 19.085 fra imposte e sanzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.5959/2018, ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la ricostruzioneinduttiva e infondate le censure difensive. La contribuente ha quindiproposto appello, reiterando le doglianze di primo grado; la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n.3201/2023, ha tuttavia dichiarato l’impugnazione inammissibile per difettodi specificità dei motivi, condannando l’appellante alle spese. Avverso talepronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in duemotivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Passando al procedimento n. 13934/2024 R.G., risulta che l’Agenziadelle Entrate aveva previamente invitato la medesima società Citycar diTramontana [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore delleriparazioni meccaniche di autoveicoli, a produrre documentazionecontabile ai sensi degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n.633/1972. La società non aveva tuttavia dato seguito all’invito, né avevapartecipato al contraddittorio. L’Ufficio ha quindi proceduto anch’esso auna ricostruzione induttiva per l’anno 2011, rideterminando maggioriricavi per € 80.998,81 e costi per € 64.232,06, con un maggior redditod’impresa pari a € 16.766,75, imputato ai soci Antonio DomenicoTramontana (odierno ricorrente) e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13914/2024Numero sezionale 8688/2025Numero di raccolta generale 8029/2026Data pubblicazione 01/04/2026Sono quindi stati emessi avvisi di accertamento nei confronti della societàe dei soci. In particolare, l’avviso n. TD7010100319/2016, notificato il 14marzo 2016 al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha recuperato a tassazione IRPEF eaddizionali per € 3.842, oltre contributi previdenziali e sanzioni. Fallita laprocedura di accertamento con adesione, il contribuente ha propostoricorso alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che harespinto le doglianze riaffermando la legittimità dell’accertamentoinduttivo e rilevando l’assenza di adeguate prove contrarie. L’appellosuccessivamente proposto è stato dichiarato inammissibile dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n.3202/2023, sempre per difetto di specificità dei motivi. Anche contro taledecisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato indue motivi, contrastati dall’Agenzia con controricorso.Infine, con riferimento al procedimento n. 13962/2024 R.G., l’Agenziadelle Entrate aveva notificato alla stessa società [OSCURATO:SOCIETA]. un invito a comparire e a produrredocumentazione contabile ai sensi delle medesime disposizioni (artt. 32d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972). Anche in questo caso lasocietà non aveva fornito riscontro, determinando l’avvio di unaccertamento induttivo per l’anno 2011, con rideterminazione di maggioriricavi e del conseguente maggior reddito d’impresa da imputare ai soci aisensi dell’art. 5 TUIR.In esito a tale attività istruttoria veniva notificato alla contribuente PatriziaDi Miceli l’avviso n. TD7010100320/2016, con recupero a tassazioneIRPEF e addizionali per € 2.131, oltre interessi e sanzioni. Il ricorsoproposto dalla contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi [OSCURATO:PERSONA] veniva rigettato, essendo ritenuta legittima laricostruzione induttiva e insussistenti giustificazioni idonee a contrastarla.L’appello veniva poi dichiarato inammissibile dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, sul rilievo che le censure siNumero registro generale 13914/2024Numero sezionale 8688/2025Numero di raccolta generale 8029/2026Data pubblicazione 01/04/2026limitavano a riproporre quelle di primo grado senza confrontarsi con lamotivazione della sentenza impugnata. Avverso tale pronuncia lacontribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cuil’Agenzia ha resistito mediante controricorso.[OSCURATO:PERSONA] RICORSODeve essere preliminarmente disposta la riunione al procedimento n.13914/2024 R.G. dei più recenti procedimenti nn. 13934/2024 R.G. e13962/2024 R.G. Si verte, infatti, in ipotesi di litisconsorzio necessario trasocietà e soci, trattandosi di accertamento concernente anche le impostedirette, con conseguente necessità di trattazione congiunta dei ricorsi.In materia, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’unitarietàdell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi disocietà di persone e dei soci, con automatica imputazione pro quota,comporta un litisconsorzio necessario originario, sicché, ove siano statiproposti separati ricorsi, la riunione (ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 546del 1992) non è meramente facoltativa ma doverosa (Cass., Sez. U., n.14815 del 04/06/2008; conf. Sez. 5, sent. n. 11459 del 18/05/2009, Rv.608177 - 01; Sez. 5, ord. n. 13073 del 25/07/2012, Rv. 623853 - 01;Sez. 6-5, ord. n. 17925 del 18/10/2012, Rv. 623934 - 01; Sez. 5, sent. n.23096 del 14/12/2012, Rv. 625132 - 01; Sez. 5, sent. n. 1047 del17/01/2013, Rv. 625238 - 01; Sez. 6-5, ord. n. 25300 del 28/11/2014,Rv. 633451 - 01; Sez. 6-5, ord. n. 7789 del 20/04/2016, Rv. 639568 - 01;Sez. 6-5, ord. n. 16730 del 25/06/2018, Rv. 649377 - 01; Sez. 5, ord. n.27603 del 30/10/2018, Rv. 650967 - 01; Sez. 5, ord. n. 28060 del30/10/2024, Rv. 672621 - 01).Va, inoltre, richiamato l’orientamento secondo cui l’omessa trattazionecongiunta, pur dovendo essere disposta sin dall’inizio, non determinanullità quando i giudizi, come nella vicenda in esame, abbiano seguito ilmedesimo iter e siano stati definiti con decisioni sostanzialmente identicheNumero registro generale 13914/2024Numero sezionale 8688/2025Numero di raccolta generale 8029/2026Data pubblicazione 01/04/2026(Sez. 5, sent. n. 3830 del 18/02/2010, Rv. 611765 - 01; conf. Sez. 5,sent. n. 16223 del 09/07/2010, Rv. 614045 - 01; Sez. 5, sent. n. 22122del 29/10/2010, Rv. 615662 - 01; Sez. 6-5, ord. n. 2014 del 29/01/2014,Rv. 629182 - 01; Sez. 5, sent. n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01;Sez. 5, ord. n. 11944 del 07/05/2025, Rv. 675035 - 01).I procedimenti nn. 13914/2024 R.G., 13934/2024 R.G. e 13962/2024R.G., previamente riuniti in quanto connessi, pongono questioni del tuttosovrapponibili.In ciascuno di essi, infatti, con il primo motivo di ricorso si deduce, intermini sostanzialmente omogenei, la violazione e falsa applicazionedell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di appellodichiarato inammissibile il gravame sul presupposto dell’assenza di motivispecifici, nonostante – secondo i ricorrenti – tali censure fosserodesumibili dall’intero contenuto degli atti di appello.Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., si denuncia, in via consequenziale, l’error in procedendoderivante dall’erronea applicazione delle regole processuali che governanola specificità dei motivi di impugnazione.Le doglianze, per l’identità del thema decidendum e per la sostanzialecoincidenza delle argomentazioni svolte, possono essere esaminateunitariamente.Il primo motivo di ciascun ricorso è fondato; il relativo accoglimentocomporta l’assorbimento dei secondi motivi.In via generale, va ricordato che l’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del1992, nel richiedere che l’appello contenga “i motivi specificidell’impugnazione”, non introduce un requisito di rigore formale tale daesigere una confutazione analitica e puntuale di ogni singola affermazionecontenuta nella sentenza impugnata. La disposizione, incidendosull’accesso al giudizio di secondo grado, deve essere interpretatarestrittivamente, in conformità all’art. 14 delle disposizioni sulla legge inNumero registro generale 13914/2024Numero sezionale 8688/2025Numero di raccolta generale 8029/2026Data pubblicazione 01/04/2026generale, sicché la sanzione di inammissibilità non è configurabile quandodall’atto emerga, anche in modo non formalizzato, una chiara ericonoscibile volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioniposte a suo fondamento. In tale prospettiva, la specificità dei motivi puòrisultare anche per implicito, purché la critica alla sentenza appellata siadesumibile dall’esame complessivo dell’atto, avuto riguardo alle premessein fatto, allo sviluppo argomentativo e alle conclusioni, considerate nel loroinsieme.Applicando tali principi al caso di specie, risulta che le sentenze di appelloimpugnate hanno dichiarato l’inammissibilità dei gravami sul presuppostoche gli appellanti si sarebbero limitati a riprodurre le doglianze già svoltein primo grado, senza instaurare un effettivo confronto con la motivazionedelle decisioni appellante.Tale valutazione non è condivisibile.Dagli atti, come puntualmente riportati nei ricorsi per cassazione nelrispetto del canone di specificità, emerge infatti che gli appellicontenevano una pluralità di censure riconoscibili e individuabili, articolatesu profili di violazione di legge e di erroneità della ricostruzione operatadall’Ufficio e recepita dal giudice di primo grado, nonché una chiaradomanda di riforma delle sentenze impugnate.Queste considerazioni valgono per ciascuno dei procedimenti riuniti.Con riferimento al ricorso n. 13914/2024 R.G., l’atto di appello non siesauriva in una generica riproposizione delle doglianze di primo grado, maconteneva specifiche critiche alla sentenza impugnata, con riguardo, inparticolare, alla dedotta violazione del contraddittorioendoprocedimentale, alla mancata valutazione della documentazioneprodotta in sede di accertamento con adesione, nonché all’illegittimità delparametro del costo del lavoro e dell’utilizzo delle medie di settore comeunica base presuntiva per la ricostruzione induttiva del reddito.Numero registro generale 13914/2024Numero sezionale 8688/2025Numero di raccolta generale 8029/2026Data pubblicazione 01/04/2026Tali profili risultano chiaramente enucleati nell’atto di gravame eculminano in una espressa richiesta di riforma della decisione di primogrado, sicché non poteva ritenersi carente il requisito di specificitàrichiesto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992.Analoghe conclusioni si impongono con riguardo al ricorso n. 13934/2024R.G. Anche in tale giudizio, l’appellante aveva riprodotto le doglianze giàsvolte in primo grado, corredandole tuttavia di argomentazioni volte acontestare la legittimità dell’accertamento e la correttezza della decisioneappellata, con puntuali riferimenti alla violazione del contraddittorioprocedimentale e all’infondatezza della ricostruzione induttiva operatadall’Amministrazione finanziaria. La struttura complessiva dell’atto diappello, letta nella sua unitarietà, consente di cogliere una criticariconoscibile alla sentenza di primo grado, tale da escludere la declaratoriadi inammissibilità pronunciata dal giudice di appello.Parimenti fondato è il primo motivo del ricorso n. 13962/2024 R.G.Anche in questo caso, il nucleo motivazionale della sentenza di secondogrado risiede nella ritenuta carenza di specificità del gravame, sulpresupposto che l’appellante si sarebbe limitato a riproporre le doglianzedi primo grado senza confrontarsi con la motivazione della decisioneappellata. Tuttavia, dagli stralci dell’atto di appello trascritti nel ricorso percassazione emerge che l’appellante aveva svolto censure articolate, siacon riferimento alla dedotta violazione del contraddittorioendoprocedimentale, sia con riguardo all’inidoneità del parametro delcosto del lavoro e delle medie di settore a sorreggere l’accertamentoinduttivo, concludendo espressamente per la riforma della sentenzaimpugnata. Anche in tal caso, pertanto, la critica alla decisione di primogrado risultava sufficientemente individuabile, sebbene non espressa informa sacramentale.Numero registro generale 13914/2024Numero sezionale 8688/2025Numero di raccolta generale 8029/2026Data pubblicazione 01/04/2026Ne consegue che, in tutti e tre i giudizi riuniti, l’appello non poteva esseredichiarato inammissibile, essendo ravvisabili motivi specifici desumibilidall’atto considerato nel suo complesso.L’accoglimento del primo motivo di ciascun ricorso, assorbiti i secondimotivi, comporta la cassazione delle sentenze di appello impugnate e ilrinvio delle cause alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per laregolazione delle spese dei giudizi di legittimità. P.Q.MDispone preliminarmente la riunione al procedimento n. 13914/2024 R.G.del procedimento n. 13934/2024 R.G. e del procedimento n. 13962/2024R.G.; in accoglimento del primo motivo del ricorso n. 13914/2024 R.G.,nonché del primo motivo del ricorso n. 13934/2024 R.G. e del primomotivo del ricorso n. 13962/2024 R.G., assorbiti i secondi motivi diciascun ricorso, cassa le sentenze impugnate e rinvia le cause alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese deigiudizi di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]