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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32857/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, il 15 giugno 2022( ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]„il 16 marzo 2021, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 16, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a tre motivi.

Con il primo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzíonatorío, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena inflitta.

Con il secondo motivo, si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.).

Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, affermata senza accertare la sussistenza di una sentenza passata in giudicato idonea a integrare l'elemento della recidiva nel biennio.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché articolato su doglíanze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 2-4) rappresentati dalle modalità della condotta, consistente nel condurre diverse volte il veicolo senza la patente, già revocata per mancanza di requisiti morali; dalla gravità del pericolo generato per la pubblica incolumità; nonché dall'assenza di segni di resipiscenza unita alla sussistenza di gravi e diversi precedenti penali.

Inoltre, quanto al terzo motivo, si tratta di una doglianza non previamente sottoposta al giudice di appello che, conseguentemente, non era tenuto a fornire motivazione sul punto.

Dalla lettura degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. peri., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (ex plurimis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2 176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.-Nè P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, il 15 giugno 2022( ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]„il 16 marzo 2021, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 16, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a tre motivi. Con il primo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzíonatorío, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena inflitta. Con il secondo motivo, si contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.). Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, affermata senza accertare la sussistenza di una sentenza passata in giudicato idonea a integrare l'elemento della recidiva nel biennio. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché articolato su doglíanze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 2-4) rappresentati dalle modalità della condotta, consistente nel condurre diverse volte il veicolo senza la patente, già revocata per mancanza di requisiti morali; dalla gravità del pericolo generato per la pubblica incolumità; nonché dall'assenza di segni di resipiscenza unita alla sussistenza di gravi e diversi precedenti penali. Inoltre, quanto al terzo motivo, si tratta di una doglianza non previamente sottoposta al giudice di appello che, conseguentemente, non era tenuto a fornire motivazione sul punto. Dalla lettura degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 609, comma 1, cod. proc. peri., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (ex plurimis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577; Sez.2, n. 40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2 176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.196414). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.-Nè P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen