CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16399/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9900-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELLA, elett.te dom.to in MATERA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 18, presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 737/02/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELLA un avviso di accertamento conseguente ad accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, per riprese relative a reddito non dichiarato nell'anno di imposta 2010, sulla base del rilevato conseguimento di incrementi patrimoniali generati da un atto di compravendita immobiliare del complessivo valore di C 600.000,00; che la C.T.P. di Matera, con sentenza n. 403/2016, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 737/02/2018, depositata il 20/12/2018, confermò l'impugnata decisione ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - assolta dal contribuente la "prova contraria, idonea a superare la forza e la valenza probatoria di un atto pubblico, assunto dall'ufficio a indice rivelatore della maggior capacità contributiva, [consistente nella] simulazione del contratto stipulato in forma pubblica", consistente nell'avvenuto pagamento del prezzo della compravendita mediante assegno bancario non trasferibile, quietanzato dalla parte venditrice con la clausola "salvo buon fine", del quale "l'ufficio non [è] stato in grado di provare che...sia stato pagato" (cfr. motivazione della sentenza impugnata, pp. 3 e 5), Ric. 2020 n. 9900 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -2- che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELLA; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dell'art 2697 cod. civ. e dell'art 115 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto non assolto, da parte dell'Ufficio, l'onere probatorio a suo carico, relativamente al fatto rivelatore della manifestazione di spesa del contribuente, in considerazione della duplice circostanza che "nell'atto pubblico il notaio recependo le dichiarazioni delle parti non dà atto dell'avvenuto pagamento del prezzo" e che "a distanza di tempo l'ufficio non sia stato in grado di provare che il titolo sia stato pagato"; che il motivo è manifestamente fondato; che in materia di accertamento dell'imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie, una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l'esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità Ric. 2020 n. 9900 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -3- contributiva, di cui all'art. 53 Cost., essendo sempre consentita al contribuente la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente (Cass., Sez. 5, 17.6.2002, n. 8665, Rv. 555079-01 nonché, più recentemente, Cass., Sez. 5, 26.5.2017, n. 13339, Rv. 644352-01); che tale prova contraria, tuttavia, non può consistere nella sola esibizione di documentazione bancaria che, se idonea a dimostrare il possesso di altri redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cfr. Cass., Sez. 6-5, 16.5.2018, n. 12026, Rv. 648483-01) e, dunque, a provare la natura e la provenienza della provvista utilizzata per l'acquisto, ove, al contrario, venga posta a fondamento della gratuità del negozio originante l'accertamento, può costituire, al più, uno degli indizi da allegare, ma non (come nella specie) il solo, giacché in tal caso l'assenza di riscontri della provvista nella documentazione bancaria non impedisce di ritenere che essa sia stata diversamente ed occultamente acquisita:"in materia di simulazione negoziale, specie con riguardo al pagamento del prezzo, la prova negativa costituita dalla documentazione bancaria é di per sé stessa inidonea a dimostrare la diversa causa negoziale sottostante al tipo formalizzato, atteso che le risultanze degli estratti conto non hanno alcuna attínenza certa e causalmente efficiente rispetto all'adempimento dell'obbligazione del prezzo, nel negozio, simulato come oneroso che si assume celarne uno gratuito, atteso che la provvista necessaria all'adempimento del prezzo può provenire dalle tante altre fonti, e può avere come sua destinazione tanti altri canali, non esauribili - né quelle né questi - in quelli Ric. 2020 n. 9900 sez. Sesta civile - T - ud. 26-04-2022 -4- bancari" (cfr. Cass., Sez. 5, 17.6.2002, n. 8665, Rv. 555079- 01, in motivazione); che a tali principi non si è attenuta la C.T.R. la quale ha riconosciuto valore indiziario (circa la gratuità del trasferimento sotteso alla ripresa per cui è causa) alla circostanza che, nell'atto pubblico, le parti non abbiano dato atto dell'avvenuto versamento del prezzo, all'uopo indicando, piuttosto, la consegna di un assegno bancario, non trasferibile, del quale l'Amministrazione finanziaria non avrebbe fornito prova dell'avvenuto incasso (elemento, come detto, questo inidoneo ex se a superare la presunzione correlata all'accertamento induttivo per cui è causa); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tributaria, il 26.4.2022 Il Presidente D Lucio L 9otti DEPO9TATO